Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

EFFETTI DECRETO DI OMOLOGA CONCORDATO FALLIMENTARE

  • Silvia Pavanello

    Milano
    23/10/2020 18:15

    EFFETTI DECRETO DI OMOLOGA CONCORDATO FALLIMENTARE

    Buongiorno.
    Un concordato fallimentare omologato prevede la cessione dell'azienda a società Reoco, designata dall'assuntore.
    L' azienda da cedere all'assuntore, con accollo liberatorio, comprende alcuni immobili.
    Domande :
    il decreto di omologa ha effetti traslativi immediati ? o il perfezionamento della cessione avviene con successivo atto notarile, tra il fallimento e l'assuntore?
    Quando giuridicamente si perfeziona il passaggio dell'azienda all'assuntore ? Quando il trasferimento degli immobili in capo all'assuntore?
    Cosa deve e può essere trascritto in Conservatoria?
    Quando e come avviene la tassazione delll'operazione?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/10/2020 19:58

      RE: EFFETTI DECRETO DI OMOLOGA CONCORDATO FALLIMENTARE

      La giurisprudenza della S. Corte è pacifica nel ritenere che "il trasferimento dei beni all'assuntore del concordato fallimentare trova titolo diretto ed immediato nella relativa sentenza di omologazione, mentre i successivi decreti del giudice delegato - ivi compresi quelli contenenti la specifica descrizione di tali beni necessaria ai fini della trascrizione del suddetto titolo, nonché l'ordine di cancellazione delle iscrizioni gravanti sui cespiti ai sensi dell'art. 136, comma 3, legge fall. - hanno carattere meramente esecutivo, in quanto resi nell'esercizio del suo potere dovere di sorveglianza sull'attuazione del concordato, e sono privi di carattere decisorio, non potendo influire con efficacia di giudicato sulle situazioni soggettive di natura sostanziale degli interessati, incise solo dalla menzionata sentenza" (Cass. 15/03/2013, n.6643; Cass. 01 Marzo 2010, n. 4863; Cass. 04 Settembre 2002, n. 12862). Il riferimento alla sentenza di omologa fa capare che dette sentenze si riferiscono al concordato fallimentare vecchio rito (attualmente l'omologa è pronunciata con decreto), ma lo stesso principio vale anche nel nuovo rito, come implicitamente ne dà atto Cass, 12/02/2018, n.3286 che trattando della tassazione stabilisce che "In tema d'imposta di registro, il decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore deve essere tassato in misura proporzionale ai sensi della lett. a) dell'art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento, con il quale il terzo assuntore acquista i beni fallimentari, senza che assuma conseguentemente rilevanza il generico e nominalistico riferimento agli "atti di omologazione" contenuto nella lett. g) del detto articolo". Principio ripreso dalla Comm. trib. reg. Brescia, (Lombardia) sez. XXIII, 17/02/2020, n.1172, che dopo aver tracciato la differenza tra concordato con liquidazione dei beni e con assuntore, precisa che a fronte di un concordato con assuntore, "laddove la produzione di effetti traslativi conseguirà sin dalla omologazione comportando, da una parte, il perfezionamento dell'acquisto dei beni fallimentari e non richiedendo, d'altra parte, ulteriori e successivi provvedimenti da parte del Tribunale in ragione della loro natura meramente esecutiva… il trasferimento di ricchezza "deve essere tassato come effetto immediato e attuale", ai sensi dell'art.8 tariffa parte I T.U.R. lett.a)".
      Zucchetti SG srl