Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

concordato fallimentare - parere comitato dei creditori.

  • Giampiero Petracca

    montesano sulla marcellana (SA)
    03/10/2018 13:25

    concordato fallimentare - parere comitato dei creditori.

    Buongiorno.
    E' fallita la società ALFA SNC ed i soci A, B e C.
    Il comitato dei creditori è costituito da n. 3 creditori, di cui n. 2 creditori della societa fallita e n. 1 creditore del socio A.
    Si chiede se il comitato dei creditori così costituito e leggittimato ad esprimere il parere sulla proposta di concordato fallimentare depositato solo ed esclusivamente per la società fallita o deve essere considerato non costituito attesa la presenza del creditore personale del socio A.
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/10/2018 19:05

      RE: concordato fallimentare - parere comitato dei creditori.

      Il primo comma dell'art. 148 l.f. stabilisce che "Nei casi previsti dall'articolo 147, il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori". Quest'ultimo inciso, come si vede, non impone la nomina di un unico comitato dei creditori, ma neanche obbliga alla nomina di un diverso comitato per ciascun fallimento dichiarato, dato che si esprime in termini di possibilità ("possono essere nominati più comitati dei creditori"); ne discende che può essere nominato anche un unico comitato che opera in tutti i fallimenti, a meno che non sia stato espressamente previsto che quel comitato nominato riguardi un fallimento specifico, quello della società o di un socio. Se non ricorre quest'ultima ipotesi, sulla proposta deve esprimere il proprio parere, a norma del sec. comma dell'art. 125 l.f., il comitato nominato.
      Zucchetti SG srl
      • Enrico Rocco

        SALERNO
        22/04/2020 18:57

        RE: RE: concordato fallimentare - parere comitato dei creditori.

        Concordato fallimentare presentato da società di capitali, il comitato dei creditori non si è costituito; a questo punto la proposta non verrà inviata al comitato e quindi si salta il passaggio del parere del comitato? e quindi i passaggio saranno: deposito proposta, parere curatore, valutazione della ritualità della proposta da parte del GD e comunicazione della proposta ai creditori per l'espressione del voto, esatto?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          23/04/2020 19:21

          RE: RE: RE: concordato fallimentare - parere comitato dei creditori.

          Si, ma con qualche chiarimento. Nella previsione dell'art. 125 l. fall. il parere favorevole del comitato dei creditori si pone quale condizione di procedibilità dell'ter valutativo della proposta concordataria in quanto solo dopo tale parere favorevole si può dar luogo agli ulteriori adempimenti di cui all'articolo 125; il tutto frutto di una rigida divisione di compiti in base ai quali la valutazione di convenienza spetta esclusivamente al comitato dei creditori e al curatore e il giudice delegato quando, dopo aver ottenuto il parere del curatore e il parere favorevole del comitato dei creditori, ordina la comunicazione della proposta di concordato ai creditori per il voto, deve limitarsi ad una verifica di mera legittimità della procedura concordataria fino a quel punto seguita, con esclusione di qualsiasi valutazione di merito e in particolare con riferimento alla scelta operata dal comitato dei creditori.
          Di conseguenza, in mancanza del parere favorevole, del comitato dei creditori, il giudice deve bloccare l'iter di presentazione in quanto rileva la mancanza di una condizione di procedibilità che rientra nel controllo di legittimità a tale organo attribuito.
          La domanda da farsi allora è: è questa l'unica alternativa o si si può sopperire al mancato parere favorevole del comitato con l'intervento sostitutivo del giudice delegato o anche semplicemente fare a meno di tale parere?
          A questo punto noi divideremmo l'ipotesi che il comitato esista ma non sia funzionante o comunque non abbia rilasciato il parare da quella in cui, come nel suo caso il comitato non sia stato ancora nominato.
          In questo secondo caso, visto il ruolo determinante che ha il comitato, riteniamo che per prima cosa si dovrebbe procedere alla nomina e costituzione di tale organo per raccogliere il suo parere, dato che, a norma del quarto comma dell'art. 41, il giudice delegato provvede in via sostituiva "in caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza". Se ricorre una di queste condizioni- e, cioè, nel caso suo, non si possa per ragioni di urgenza o non si riesca a costituire il comitato o questo, pur nominato, non funziona- si apre un problema la cui soluzione è molto dubbia.
          Vi è chi, infatti, ammette l'intervento del giudice delegato in applicazione del quarto comma dell'art. 41 l. fall. (De Crescenzo, Pacchi), e chi lo esclude (Norelli, Valensise) ritenendo che la previsione di cui al secondo comma dell'art. 125 sia derogatoria della regola generale di cui all'art. 41, co. 4. Noi condividiamo questa seconda alternativa anche perché nella specie non è chiesto al comitato una autorizzazione, ma un parere che, peraltro deve essere favorevole per poter procedere ulteriormente, per cui non è materia in cui il giudice possa sostituirsi.
          Tuttavia è anche vero che, una volta che si è cercato vanamente di costituire il comitato o questo, pur costituito, rimane inerte, richiedere necessariamente il parere favorevole del comitato significa impedire il concordato, per cui, pur con molti dubbi, crediamo che, in tal caso si possa procedere senza assumere tale parere seguendo la procedura da lei indicata.
          Zucchetti Sg srl
          • Enrico Rocco

            SALERNO
            27/04/2020 10:15

            RE: RE: RE: RE: concordato fallimentare - parere comitato dei creditori.

            Grazie dell'immediato riscontro.
            A questo punto, riterrei necessario fare ulteriore tentativo di disponibilità alla nomina attraverso una specifica comunicazione ai creditori riportando la ricezione di una proposta di concordato e quindi della necessità del loro parere. Ritengo necessario detto tentativo sempre se il GD può nominare il comitato trascorsi i 30 giorni stabiliti dall'art. 40 l.f.. Ricordo che il fallimento è stato dichiarato a giugno 2019 e le tempestive sono già state rese esecutive. Ritenete necessario fare ulteriore tentativo e nel caso affermativo il GD può procedere alla nomina, in caso contrario bisogna procedere alla fase concordataria in assenza del parere del comitato. Grazie mille.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              27/04/2020 20:32

              RE: RE: RE: RE: RE: concordato fallimentare - parere comitato dei creditori.

              Il termine dei trenta giorni di cui all'art. 40 l. fall. non è da considerare perentorio, nel senso che il giudice delegato può procedere alla nomina del comitato anche dopo la scadenza di tale termine. Quello che lei può fare è un interpello informale ai creditori di disponibilità a far parte del comitato dei creditori in vista della costituzione di tale organo, che avrà tra i suoi primi compiti quello di dare un parere su una proposta di concordato fallimentare. Non andremmo oltre e non comunicheremmo al momento ai creditori la proposta concordataria perché sarebbe del tutto irrituale e si corre il rischio di creare confusione in quanto i creditori dovranno, dopo l'iter interno, esprimere il loro voto, ed allora avranno conoscenza della proposta.
              Zucchetti SG srl