Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Concordato e art.182 LF

  • Filippo Di Pietro

    Passignano sul Trasimeno (PG)
    20/06/2018 19:50

    Concordato e art.182 LF

    Nei primi giorni del 2018 è stato aperto un concordato il cui piano prevede la retrocessione a chirografo della maggior parte dei crediti erariali (tra cui anche l'iva)con apporto poi di finanza esterna. Mi chiedevo se alla luce delle modifiche interposte all'art. 182-ter R.D. 267/1942 dalla Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016), la riduzione dei tributi e il loro eventuale pagamento dilazionato deve passare inderogabilmente per la transazione fiscale.
    Qualora la risposta dovesse essere positiva e visto che all'istituto di cui all'art.182-ter L.F. il debitore non è ricorso, visto che la procedura è stata comunque aperta quali sono i rilievi che obbligatoriamente il C.G. dovrà sollevare?
    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      01/07/2018 19:11

      RE: Concordato e art.182 LF

      Pare di capire dal quesito che i debiti erariali privilegiati non vengano pagati per intero, ma solo in parte, dopo la retrocessione in chirografo, utilizzando finanza esterna.

      Se così è, il novellato testo dell'art. 182-ter l.fall. ci pare, sul punto, decisamente chiaro: "il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali".

      Suggeriremmo di far presente la questione al Giudice Delegato per verificare per quale motivo il concordato è stato comunque ammesso: ci pare sinceramente strano che si tratti di una svista del Tribunale.

      Al di là di tale soluzione "pratica", qualora dall'eventuale incontro con il Giudice Delegato non emergano elementi che giustifichino l'ammissione, ovvero il Commissario non condivida le motivazioni del Tribunale come esposte Giudice Delegato, non rientrando in alcuna delle fattispecie previste dal I comma dell'art. 173 l.fall. riteniamo che il Commissario non possa chiedere la revoca dell'ammissione alla procedura, ma possa e debba far presente la questione nella relazione ex art. 172 l.fall., in sede di adunanza dei creditori e nel proprio parere ex art. 180 l.fall.