Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

concordato preventivo omologato - pagamento ordinanza ingiunzione sanzioni amministrative

  • Alice Tiozzo

    Chioggia (VE)
    28/06/2022 12:26

    concordato preventivo omologato - pagamento ordinanza ingiunzione sanzioni amministrative

    Domanda di concordato preventivo in continuità depositata dalla Società Srl nell'agosto 2018.
    Concordato successivamente omologato nel febbraio 2020.
    Nel mese di maggio 2022 viene notificata alla Società in concordato omologato un'ordinanza di ingiunzione per sanzioni amministrative relative all'emissione di assegni senza provvista.
    I fatti (ovvero l'emissione di assegni senza provvista) sono antecedenti al deposito della domanda di concordato, mentre la sanzione amministrativa era stata emessa e notificata nel 2019.
    Chiedo: l'ordinanza ingiunzione essendo relativa ad una sanzione emessa post concordato deve essere pagata in prededuzione, oppure, essendo relativa a fatti avvenuti pre-concordato dovrà essere inserita al passivo della procedura e soddisfatta nei tempi e nelle modalità dei futuri piani di riparto?
    Ringrazio sin da ora per la Vostra attenzione.
    Il Liquidatore
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/06/2022 19:25

      RE: concordato preventivo omologato - pagamento ordinanza ingiunzione sanzioni amministrative

      La fonte giuridica del credito è la emissione dell'assegno senza copertura e poiché tale fatto è avvenuto prima della dichiarazione di fallimento, anche le sanzioni relative hanno natura concorsuale e non prededucibile.
      E' giurisprudenza costante, infatti, che "La natura concorsuale del credito rinviene, pertanto, dalla mera circostanza che il credito tributario si ricolleghi a un presupposto di fatto verificatosi in epoca precedente l'apertura di una procedura concorsuale. Ne consegue che risulta irrilevante, al riguardo, la circostanza che, all'atto dell'apertura del concorso, non sia ancora intervenuto alcun accertamento in ordine ai suddetti crediti. Parimenti, non può farsi distinzione tra emersione dell'obbligazione tributaria ed applicazione della sanzione pecuniaria, ove il presupposto della irrogazione della sanzione (infrazione) sia precedente l'apertura della procedura concorsuale, benchè l'atto di irrogazione della sanzione sia successivo all'apertura della procedura stessa. Le sanzioni pecuniarie, conseguenti alla violazione di leggi tributarie commesse in data antecedente al fallimento del contribuente, danno luogo a un credito dell'amministrazione finanziaria per il fatto stesso che si sia verificata la violazione della legge tributaria, sia che si verta in una fase fisiologica dell'impresa, sia che si verta nell'ambito di una procedura concorsuale, per cui si ritiene infondata l'eccezione per la quale, in costanza di procedura concorsuale, l'esigibilità delle sanzioni", Tra le tante Cass. 4/04/2019, n.9440, da cui i precedenti richiami per il fatto che si riferisce proprio ad un concordato, da cui la massima secondo cui "L'apertura di una procedura di concordato preventivo non è ostativa né all'accertamento di crediti tributari pregressi mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né all'irrogazione di sanzioni pecuniarie ed accessori, maturati fino a tale momento, poiché, per un verso, l'accertamento del credito da parte dell'Amministrazione finanziaria è condizione per la partecipazione della stessa alla procedura concorsuale e, per un altro, le sanzioni pecuniarie danno luogo ad un credito del Fisco per il fatto stesso che si sia verificata la violazione della legge tributaria, senza che assuma rilevanza l'assoggettamento dell'impresa ad una procedura concorsuale".
      Zucchetti SG srl