Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Recupero crediti

  • Ferdinando D'Alò

    Napoli
    04/02/2019 16:44

    Recupero crediti

    Relativamente alla necessità di incardinare un giudizio di recupero crediti facenti parte dell'attivo concordatario il cui debitore è venuto meno nel corso della procedura alla proposta transattiva in corso ( già pendente ante omologa) , a chi compete la nomina di un legale che assista la procedura in tal senso , al proponente il concordato o alla procedura ? Nell'ultimo caso va chiesto parere agli organi della procedura e autorizzazione al Comitato dei creditori oppure il commissario liquidatore è libero di nominare ed iniziare l'azione notiziando unicamente gli stessi ? Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/02/2019 20:24

      RE: Recupero crediti

      Se si tratta, come è presumibile, di un concordato liquidatorio dato che lei parla di commissario liquidatore, la legittimazione ad agire per il recupero crediti appartiene al liquidatore, che è l'organo esecutivo preposto alla liquidazione dei beni ceduti e, quindi, al recupero degli stessi e dei crediti in quanto attività finalizzate alla realizzazione del piano approvato dai creditori e omologato.
      L'art. 185 l.f., che tratta dei poteri del liquidatore, nulla dice a proposito delle controversie giudiziarie, né richiama gli artt. 25 e 31 l.f., che demandano al giudice l'autorizzazione alla costituzione in giudizio del curatore, come attore o convenuto; né peraltro la norma trasferisce tale potere al comitato dei creditori i cui compiti sono elencati nell'art. 185 e tra questi non vi sono poteri autorizzativi processuali.
      In questa situazione di assoluta carenza normativa, è da ritenere che il liquidatore possa agire in giudizio per recuperare crediti senza bisogno di autorizzazioni e possa nominare lui il legale (come del resto può fare anche il curatore), fermo restando che egli agisce sotto la sorveglianza del commissario (per questo non è consigliabile la unificazione delle due cariche nella stessa persona); questi ha infatti, il compito di vigilare che il liquidatore si attenga all'attuazione del piano e, pertanto, anche di valutare se l'azione proposta sia funzionale agli scopi del concordato, ma questo non preventivamente come forma di autorizzazione ad agire, ma come valutazione sull'operato del liquidatore.
      Zucchetti SG srl
      • Ferdinando D'Alò

        Napoli
        06/02/2019 09:11

        RE: RE: Recupero crediti

        Vi ringrazio. E' che la mia perplessità nasce dal dettato del decreto di omologa che espressamente cita : " Per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e per la nomina di avvocati , coadiutori o ausiliari tecnici il liquidatore acquisirà il parere del comitato dei creditori , del commissario giudiziale e del legale rappresentante della debitrice e notizierà il Giudice delegato ".
        Tale dettato sembrerebbe limitare l'autonomia del commissario liquidatore poichè pare che la stessa , in questo caso , sia subordinata ai pareri degli organi della procedura e della società proponente e , laddove uno di essi non dovesse essere favorevole per qualsivoglia motivo , verrebbe di fatto inibita la possibilità di agire o , comunque , di agire contra uno o più parere sfavorevoli.
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          06/02/2019 18:43

          RE: RE: RE: Recupero crediti

          Come abbiamo detto nella precedente risposta, sul punto vi è una assoluta carenza normativa, per cui è utile ed opportuno che nel decreto di omologa siano indicate le linee operative alle quali il liquidatore deve attenersi, come le avremmo detto fin da subito se ci avesse fatto presente quanto oggi ci comunica. Certo le disposizioni del tribunale limitano la liberta dell'organo esecutivo, ma sono dettate proprio per questo, per evitare cioè che il liquidatore, in mancanza di disposizioni di legge, scelga lui discrezionalmente le cause da proporre, i legali da nominare ecc.
          In ogni caso, nella specie, non ci sembrano troppo limitative le disposizioni da lei richiamate perché è vero che deve chiedere il parere (non l'autorizzazione) dei soggetti indicati ma questi pareri non sono vincolanti, per cui il tribunale ha voluto che il liquidatore, prima di decidere definitivamente senta il comitato dei creditori, il commissario e il debitore, in modo da farsi una opinione a tutto campo e ne informi il giudice.
          Zucchetti SG srl