Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

FALLIMENTO SEGUE AL CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO

  • Domenica Cristina Tripaldi

    Potenza
    06/03/2019 12:28

    FALLIMENTO SEGUE AL CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO

    In seno ad una procedura di concordato preventivo liquidatorio, regolarmente omologato, la società concordataria, preso atto che il concordato non potrà avere esecuzione, stante la oggettiva difficoltà di dismissione dell'imponente patrimonio immobiliare, domanda il proprio fallimento.
    Il Liquidatore giudiziale viene confermato nell'incarico di curatore.
    Trattandosi di "mutamento" della stessa procedura (da concordato preventivo liquidatorio a fallimento) al L.G. non viene richiesto il rendiconto. Il quesito è il seguente: il compenso del liquidatore giudiziale, certamente prededucibile nella successiva procedura di fallimento, deve essere liquidato con decreto del T.F. in seno al fallimento? Può essere pagato dal curatore o deve passare per l'insinuazione al passivo? Non sarebbe più corretto presentare il rendiconto della gestione liquidatoria e in seguito chiedere la liquidazione del compenso finale?
    Pongo il quesito perché il GD è dell'opinione che il compenso vada liquidato nel momento della domanda di insinuazione al passivo del fallimento. Opinione che non mi convince.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/03/2019 20:32

      RE: FALLIMENTO SEGUE AL CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO

      Anche noi pensiamo che sia necessario passare attraverso il rendiconto della gestione, che è una forma di controllo ogni volta che un soggetto termina l'attività di gestione di un patrimonio altrui; è vero che nel caso il curatore è lo stesso liquidatore concordatario, ma il concordato è terminato e si aperta una nuova procedura, in consecuzione alla precedente, ma diversa dalla precedente. L'identità della persona del curatore con il liquidatore, consente di presentare ora il conto e chiedere poi la liquidazione del compenso per la procedura chiusa.
      Questo compenso va sicuramente pagato in prededuzione e come tutti i crediti con questa collocazione deve passare attraverso la insinuazione solo quando è contestato; probabilmente il giudice chiede una insinuazione per il fatto che il creditore che chiede e il curatore che paga (e che dovrebbe contestare) è la stessa persona, per cui è opportuno che si proceda alla insinuazione, con nomina di un curatore speciale.
      Zucchetti SG srl