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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO
CONCORDATO PREVENTIVO – FIDEIUSSIONI - ACCANTONAMENTI DIREZIONE E COORDINAMENTO
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Roberto Angeli
Riccione (RN)17/03/2022 11:54CONCORDATO PREVENTIVO – FIDEIUSSIONI - ACCANTONAMENTI DIREZIONE E COORDINAMENTO
Buongiorno,
gradirei conoscere la vostra opinione in relazione ai seguenti casi.
A) Io sono liquidatore di due società in CP, capogruppo e controllata, di cui la prima è fideiussore a garanzia del debito della seconda verso il sistema bancario. Le 4 banche beneficiarie della fideiussione rilasciata dalla capogruppo non hanno mai precisato il proprio credito nel CP della capogruppo, ma solo in quello della società partecipata debitore principale.
Premetto che nel piano concordatario della Capogruppo erano state accantonate delle somme a copertura di tali esposizioni derivanti dalle fideiussioni, per un importo pari al tetto della garanzia.
Ora siamo nella fase del riparto finale dell'attivo, dopo il rendiconto e non so che destino debbano avere i suddetti accantonamenti.
1) Posso tenere conto di quanto precisato dalla Banca nel CP della partecipata e magari anche di quanto ivi distribuito alle banche creditrici garantite in sede di riparto? e quindi ridurre l'accantonamento?
oppure, in difetto di precisazione nel CP della Capogruppo, devo mantenere l'intero accantonamento?
La seconda soluzione mi parrebbe paradossale, visto che confliggerebbe con la realtà delle cose e addirittura con le stesse dichiarazioni del creditore.
2) Oppure, in difetto di precisazione da parte della Banca nel CP della controllante, banca esclusa dal diritto al voto, non sono tenuto a mantenere alcun accantonamento?
Detto in altri termini: pur sapendo che la Banca ha riscosso una parte (ipotesi 4%) dal riparto del CP della controllata, devo mantenere l'accantonamento per l'intero oppure lo riduco tenendo conto di quanto distribuito nell'altro CP?
3) E' rilevante in questa vicenda l'art. 61 l.f. (richiamato dall'art. 169 LF)?
B) La società Capogruppo ha accantonato una somma (500.000,00) per responsabilità da direzione e coordinamento per la società X, che è stata cancellata dal registro imprese a seguito della liquidazione.
Da quale momento decorre la prescrizione? Il termine di prescrizione dell'azione è quinquennale?
Ringrazio sin da ora per la cortese collaborazione-
Zucchetti SG
Vicenza21/03/2022 11:28RE: CONCORDATO PREVENTIVO – FIDEIUSSIONI - ACCANTONAMENTI DIREZIONE E COORDINAMENTO
Quanto alla prima questione, ci stupisce che le banche non abbiano mai avanzato pretese nei confronti della capogruppo che ha rilasciato la fideiussione così come, peraltro, ci stupisce che sia stato fatto, nel concordato della capogruppo, solo un accantonamento per il debito da fideiussione e non siano state le banche beneficiarie della stessa inserite tra i creditori.
Dando, infatti per scontato che si tratti di fideiussione solidali, tipica delle garanzie bancarie, il creditore a norma dei principi generali sulle obbligazioni solidali e degli artt. 61 e segg. l. fall., richiamati dall'art. 169, "il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento". Nel concordato manca una procedura di accertamento del passivo, per cui manca una formale pretesa di essere soddisfatto in quanto è il debitore che presenta l'elenco dei creditori, che il commissario verifica, e se sorgono contestazione le risolve il giudice delegato ai soli fini del voto, fermo restando che ogni contestazione nel merito riguardante la soddisfazione è soggetta alla ordinaria cognizione. Il fatto, quindi, che nel concordato un creditore non si sia fatto in qualche modo fatti vivo, non significa che quel creditore possa essere considerato estraneo al concorso sostanziale (come i creditori che non si sono insinuati al passivo del fallimento), bensì è un creditore attuale la cui posizione la procedura deve valutare ed eventualmente escludere o ammetterlo, prima di procedere al riparto finale.
Questa è una valutazione di merito, ma sembra difficile, in linea di massima, non considerare debitori i fideiussori (solidali) visto che l'obbligato principale non ha ancora integralmente soddisfatto i beneficiari della fideiussione, del resto è in questa ottica che è stato fatto l'accantonamento.
Sarebbe opportuno, pertanto, prima di disporre in qualche modo di detto accantonamento, interpellare le banche interessate per conoscere l'entità dei loro crediti residui; in mancanza di interpello o di risposta dovrebbero trovare applicazione gli artt. 61 e 62 l. fall., per cui il credito da considerare è quello integrale e su questo parametrare la percentuale che viene corrisposta, fermo restando che ai creditori non può mai essere corrisposto più del loro credito. . In sostanza se le banche sono creditori originario di 100 e dal concordato della controllata hanno ricevuto 40, essi rimangono creditori di 60, ma la percentuale di soddisfazione va calcolata su 100, di modo che, se ad esempio la capogruppo paga i creditori per il 70%, tale quota va calcolata su 100, ma vanno corrisposte al massimo 60.
Quanto alla seconda questione le riportiamo una recente decisione del Tribunale Napoli Sez. spec. Impresa, 29/12/2021, n.10393 che ha affermato che l'azione nei confronti della società controllante e degli organi della stessa prevista dall'art. 2497 c.c. "è soggetta al termine quinquennale di prescrizione, termine che non decorre dal fallimento o, comunque, dall'insolvenza della società eterodiretta, ma dalla data di compimento del fatto illecito, ossia dall'inadempimento agli obblighi gravanti sugli stessi, che abbia concorso alla produzione del danno ai soci o ai creditori sociali della controllata".
Zucchetti Sg srl
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