Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Riparto finale procedura di concordato preventivo

  • Flavia Morazzi

    Pontelongo (PD)
    27/04/2021 20:15

    Riparto finale procedura di concordato preventivo

    Buonasera,
    in una procedura di concordato preventivo il liquidatore giudiziale, prima di effettuare il riparto finale delle somme ha chiesto ai creditori di voler indicare se siano intervenute variazioni rispetto al credito originariamente precisato. Un istituto di credito ha dichiarato un credito residuo notevolmente inferiore a quello originariamente precisato in quanto ha ricevuto pagamenti dai fideiussori e pertanto il liquidatore giudiziale ha indicato il credito residuo ai fini del riparto. Tale circostanza ha poi determinato una riduzione del debito complessivo chirografario e ovviamente una percentuale di ripartizione maggiore agli altri creditori ( sempre comunque inferiore di quanto promesso dal debitore nel Piano). Il dubbio è il seguente: l'istituto di credito non ha in nessun modo contestato l'importo ripartito pur avendo avuto a parere della scrivente diritto di partecipare alla ripartizione calcolato sul credito originario in quanto non integralmente pagato. Il liquidatore a questo punto aveva un obbligo di informativa ai fidejussori affinchè questi ultimi potessero agire in surroga? In altre parole quale è il comportamento corretto in sede di riparto finale a fronte di una precisazione di credito minore e a fronte della mancata surroga da parte dei fidejussori?
    Ringrazio per la risposta.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/04/2021 19:29

      RE: Riparto finale procedura di concordato preventivo

      Pagare la banca per l'importo da ultimo precisato.
      Il creditore ha indicato il suo credito finale e non compete al liquidatore indagare se avrebbe potuto mantenere o non il suo originario credito giacchè si tratta di diritti disponibili, per cui è il titolare del credito che ha libertà di ridurlo o anche di rinunciare allo stesso. Peraltro la regola ricavabile dagli artt. 61 e 62 l.fall- richiamati dall'art. 169 nel concordato- secondo cui il creditore insinuato ha diritto di mantenere la sua insinuazione fino all'integrale pagamento con impedimento del coobbligato che ha adempiuto parzialmente di agire in regresso, non significa che il creditore originario possa ottenere il pagamento integrale del suo credito senza tener conto degli acconti parziali ricevuti dopo l'apertura della procedura, ma significa che nel calcolo della percentuale di soddisfazione questa percentuale va rapportata al credito originario, senza comunque mai superare l'importo totale del credito. Ossia, se un creditore di 100 ha ricevuto 60 dopo l'apertura del fallimento, il suoi credito effettivo è di 40, ma rimane insinuato per 100, nel senso che se il fallimento è in grado di attribuire ai creditori il 30%, questa percentuale va calcolata su 100 (per cui riceve altre 30 e complessivamente 90) e non su 40 (da cui riceverebbe 12 e quindi complessivamente 72); fermo restando che se, ad esempio, il fallimento distribuisce il 50% al creditore in questione dovrebbero essere attribuite 50, ma poiché ha già percepito 60, al massimo potrà ricevere altre 40. Con qualche variante lo stesso discorso va fatto nel concordato.
      Infine, il liquidatore non ha alcun obbligo di sollecitare i fideiussori della banca ad esercitare il regresso o la surroga nel concordato.
      Zucchetti Sg srl