Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

CONCORDATO FALLIMENTARE CON ASSUNTORE

  • Marco Porrini

    Varese
    19/04/2021 09:35

    CONCORDATO FALLIMENTARE CON ASSUNTORE

    Si presenta il seguente caso.
    Una società di capitali viene dichiarata fallita (vecchio rito), viene approvato un concordato fallimentare con l'unico socio (società di capitali) in veste di assuntore, poi omologato (post riforma del 2006) ed il fallimento viene chiuso.
    Il concordato viene garantito dall'assuntore con ipoteca su immobili di proprietà di quest'ultimo.
    Si chiede se dopo il decreto di omologa del concordato fallimentare (o con la chiusura del fallimento) riprenda il termine di prescrizione dei crediti insinuati ed ammessi nella procedura fallimentare e se pertanto, trascorsi 10 anni, si possano dunque considerare prescritti.
    Se così fosse si ritiene che possa essere richiesta la cancellazione delle ipoteche.
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/04/2021 20:03

      RE: CONCORDATO FALLIMENTARE CON ASSUNTORE

      Il testo originario dell'art. 94 l. fall. applicabile alla fattispecie, dato che lei parla di fallimento vecchio rito, dopo la precisazione che la domanda di insinuazione "produce gli effetti della domanda giudiziale", aggiungeva che essa "impedisce la decadenza dei termini per gli atti che non possono compiersi durante il fallimento". Formula equivoca (il cui significato, alla fine, era stato limitato esclusivamente alla idoneità ad evitare al creditore la decadenza nei confronti del fideiussore ex art. 1957 c.c.) che il legislatore della riforma non ha riproposto perché superflua al raggiungimento di tale scopo, dato che la domanda di insinuazione, una volta configurata come domanda giudiziale finalizzata alla realizzazione del credito con le modalità consentite dalla posizione del debitore, produce gli stessi effetti, anche nei confronti del fideiussore, che avrebbe prodotto l'atto di citazione per ottenere la condanna del debitore principale, ove questi fosse stato in bonis.
      Precisa, inoltre, l'art. 94 che gli effetti della domanda durano per tutto il corso del fallimento, da cui si deduce che la domanda di insinuazione al passivo è causa interruttiva della prescrizione, con effetto permanente fino alla chiusura del fallimento e con la stessa efficacia verso i coobbligati in solido normalmente derivante dalla proposizione della domanda giudiziale; pertanto chiuso il fallimento, per una delle cause di cui ai quattro numeri del primo comma dell'art. 118 l. fall. o per concordato, gli effetti interruttivi della prescrizione cessano. Tuttavia, tra la ordinaria chiusura del fallimento e quella a causa di concordato vi sono differenze sotto il profilo in esame, perché, nel primo caso, il termine prescrizionale ricomincia immediatamente a decorrere per i crediti non pagati, anche se il tutto può essere vanificato dalla esdebitazione, che rende inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente; nel mentre nel caso di concordato, il debitore e/o un assuntore che devono agire secondo i tempi e le modalità della proposta concordataria omologata, sicchè se questa prevede un pagamento dilazionato, solo dopo la scadenza del termine prefissato il creditore può pretendere l'adempimento o, comunque, può reagire chiedendo la risoluzione, e quindi riprende la piena disponibilità del suo diritto, rispetto al quale l'inerzia prolungata decennale determina la prescrizione se tale termine non è in altro modo interrotto.
      Quanto ai riflessi della prescrizione sull'iscrizione ipotecaria, l'art. 2878, n. 3 c.c. dispone che l'ipoteca si estingue con l'estinzione dell'obbligazione garantita, per cui poiché la prescrizione è una causa di estinzione del credito, conseguenza di questo è anche l'estinzione dell'ipoteca. Tutto ciò però non avviene automaticamente o con una semplice richiesta al conservatore, perché la legge prevede un procedimento per la cancellazion e delle ipoteche (artt. 2882 e segg. c.c.) che passa o attraverso il consenso delle parti interessate o attraverso un provvedimento giudiziario.
      Zucchetti SG srl