Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

AGENTI E PAGAMENTO RITENUTE ENASARCO

  • Fabiola Polverini

    Città di Castello (PG)
    31/07/2020 10:04

    AGENTI E PAGAMENTO RITENUTE ENASARCO

    Buongiorno,
    Sto predisponendo il piano di un Concordato Preventivo in Continuità con "riserva" per un cliente e avrei degli interrogativi da sottoporvi riguardo alla gestione dei rapporti con ENASARCO, in quanto la società in questione era mandante di molteplici rapporti di Agenzia, che sono passati integralmente ad una NewCo alla data di deposito dell'Istanza per ammissione alla procedura:

    - Le ritenute da versare trimestralmente ad Enasarco per le provvigioni precedenti il deposito dell'istanza di ammissione al Concordato, ma per le quali il momento del pagamento del compenso agli 'agenti è maturato successivamente (cioè quando la merce viene pagata dal cliente finale) rientrano nella procedura concordataria o devono essere pagate con le scadenze naturali? Infatti ora sono in fase di quantificazione con Enasarco degli importi.

    - Stessa domanda anche per le ritenute IRPEF lavoratore autonomo per prestazioni di competenza pre-deposito di istanza ma pagate successivamente.

    Grazie per la cortese collaborazione.

    Cordiali Saluti
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      08/08/2020 13:32

      RE: AGENTI E PAGAMENTO RITENUTE ENASARCO

      L'obbligo di versamento della ritenuta, in entrambi i casi, sorge nel momento in cui viene effettuato il pagamento, ma ciò non significa certo che, nei casi prospettati nel quesito, abbia natura di debito "endoprocedurale", da pagare in una sorta di prededuzione.

      La "fotografia" della situazione debitoria dell'impresa alla data di presentazione della domanda di concordato ("pieno" o prenotativo, liquidatorio o in continuità) evidenzia il debito verso gli agenti e verso i lavoratori autonomi per le prestazioni effettuate fino ad allora, e in quel momento non esiste alcun debito verso Enasarco o Erario.

      Nel momento in cui verrà effettuato il pagamento (nei tempi e con le modalità previste dal piano concordatario) solo una parte del dovuto verrà corrisposto al creditore, dovendo essere operate e versate le ritenute eventualmente dovute per legge.
      • Fabiola Polverini

        Città di Castello (PG)
        01/09/2020 10:27

        RE: RE: AGENTI E PAGAMENTO RITENUTE ENASARCO

        Buongiorno e grazie per la risposta.
        Sono concorde relativamente alle Ritenute Irpef, mentre per ciò che riguarda le Ritenute Enasarco invece riporto i seguenti riferimenti normativi:
        Il "Regolamento Attività Istituzionali Enasarco" (ultima "edizione" del 2013) all'art. 4 dispone che: " Il contributo previdenziale obbligatorio è da calcolarsi su tutte le somme dovute all'agente …. Anche se ancora non liquidate…".
        Quindi l'obbligazione verso Enasarco, secondo quanto stabilito dal regolamento, non sorge al momento del pagamento dell'Agente, ma al momento in cui la provvigione matura; facendo quindi una fotografia della situazione debitoria della società alla data di presentazione dell' istanza per l'ammissione al concordato preventivo, esistono provvigioni per le quali:
        - Il cliente finale ha solo firmato il contratto di acquisto della merce
        - Il cliente finale ha pagato la fornitura
        In tutte e due le casistiche, per le provvigioni in oggetto, gli agenti ancora non sono stati pagati e i relativi importi sono stati inseriti nel Piano Concordatario.
        Le comunicazioni trimestrali ad Enasarco però vengono fatte regolarmente (anche perché tra l'altro il Concordato Preventivo è in Continuità), inserendo le provvigioni relative alle forniture che man mano i clienti finali pagano (cosi ha sempre fatto la società mandante, che considera questo quale momento in cui l'agente ha diritto alla sua provvigione).
        Detto ciò, nel momento in cui, nel corso della procedura concordataria, avverrà il pagamento degli Agenti, sicuramente spetterà il versamento delle ritenute ad Enasarco, ma il nostro dubbio (forse più per scrupolo) sta nel fatto se queste non debbano essere versate prima, cioè seguendo le tempistiche naturali?
        Infatti nel nostro caso il concordato preventivo ha validità dal 28 febbraio 2020, data in cui tutti i contratti di agenzia sono stati cessati e passati ad una NewCo, mentre per ciò che riguarda le provvigioni del primo trimestre 2020 la scadenza per il versamento delle Ritenute ad Enasarco è il 20 maggio (poi spostata in avanti a causa del Covid).
        Prendendo in considerazione l'Art. 1748 del Codice Civile (Diritti dell'agente) che dispone … "Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento."
        Avremmo più ipotesi:
        1 Tutte le provvigioni rientrano nel concordato cosi come tutte le ritenute Enasarco, visto che gli agenti hanno concluso i contratti ante concordato
        2 Le ritenute per le provvigioni relative ai contratti per i quali i clienti finali hanno effettuato il pagamento entro la data di presentazione di istanza del concordato, rientrano nel concordato, mentre le altre ritenute vanno pagate con le scadenze naturali.
        3 Tutte le ritenute vanno versate regolarmente a Enasarco, in quanto le scadenze hanno data post concordato, indipendentemente da qualsiasi altra variabile.
        Chiediamo perciò secondo il vostro giudizio qual è il comportamento più corretto da seguire, visto che Enasarco, che è stata informata sul Concordato, ci chiede relativamente alle comunicazioni inviate dalla Società mandante per il primo e secondo trimestre, quali importi sono da considerarsi ante e quali post concordato.
        Grazie
        Studio Polverini
        • Fabiola Polverini

          Città di Castello (PG)
          10/09/2020 08:51

          RE: RE: RE: AGENTI E PAGAMENTO RITENUTE ENASARCO

          Buongiorno,
          Potreste dare cortesemente una vostra opinione sulla situazione esposta.

          Grazie mille

          Studio Polverini
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            10/09/2020 17:34

            RE: RE: RE: RE: AGENTI E PAGAMENTO RITENUTE ENASARCO

            La prima osservazione esposta nell'intervento è corretta: il termine "ritenute" contenuto nel quesito ci ha tratto in inganno.

            L'art. 8, IV comma, del regolamento citato, ancor più chiaramente stabilisce che "L'obbligo di versamento dei contributi di cui agli articoli 4 e 6 è totale a carico del preponente, il quale è esclusivo responsabile del pagamento anche per la parte a carico dell'agente. La parte dei contributi a carico dell'agente è trattenuta all'atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi stessi".

            Il contributo è quindo dovuto per intero dal preponente, indipendentemente dalla data (e dall'avvenuta effettuazione) del pagamento all'agente.


            Non siamo invece d'accordo sulla correttezza della prassi seguita dalla società concordataria mandante, di inserire nelle comunicazioni trimestrali ad Enasarco le provvigioni relative alle forniture "man mano i clienti finali pagano", perché la società "considera questo quale momento in cui l'agente ha diritto alla sua provvigione".

            Il IV comma dell'art. 1748 c.c., citato nel quesito, stabilisce infatti che "Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire
            la prestazione in base al contratto concluso con il terzo": in linea generale, la provvigione spetta quindi non quando il cliente paga, ma quando il proponente (la società concordataria) ha eseguito la prestazione.

            Solo se tale disposizione è stata espressamente derogata, la maturazione della provvigione può essere differita fino al pagamento del corrispettivo anzi, ed è una precisazione di non poco conto, fino alla scadenza del termine per il pagamento del corrispettivo, atteso che la norma recita "La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la [contro]prestazione".

            Dovrà quindi essere attentamente esaminato il contratto di agenzia.


            Così inquadrato il momento di maturazione della provvigione (e quindi il sorgere del relativo debito), tale momento diviene anche quello di maturazione dell'obbligo contributivo, atteso che l'art. 4, I comma, del Regolamento Attività Istituzionali Enasarco citato nel quesito stabilisce che: "Il contributo previdenziale obbligatorio, da calcolarsi su tutte le somme dovute all'agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia anche se non ancora liquidate ...".

            Da quanto sopra discende che:
            - se il contratto di agenzia non prevede una deroga al principio generale, sia provvigione che contributi Enasarco sono dovuti nel momento in cui il proponente ha effettuato la prestazione
            - se il contratto di agenzia prevede che la provvigione maturi nel momento in cui il cliente paga o avrebbe dovuto pagare il corrispettivo per la prestazione, tale è il momento in cui matura sia la provvigione che l'obbligo contributivo (per intero a carico del preponente, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'agente per la quota di sua competenza).

            La data di maturazione del debito inquadra lo stesso fra i debiti da pagare in tempi e valuta concorsuale, da quelli da pagare per intero e alle scadenza ordinarie.

            Ciò che la società ha dichiarato nelle comunicazioni all'Enasarco ci pare irrilevante: il Liquidatore Giudiziale non potrà che attenersi a quanto risultante da una corretta applicazione della normativa di riferimento, e se la società ha inviato comunicazioni non corrette è suo dovere disattenderle.