Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Surroga parziale del socio al creditore ipotecario

  • Luca Millucci

    PERUGIA
    08/07/2021 19:29

    Surroga parziale del socio al creditore ipotecario

    Vorrei sottoporre il seguente quesito. Una Srl è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo. Il creditore ipotecario ha notificato il decreto ingiuntivo ai singoli soci, in quanto fidejussori, per il pagamento del proprio credito tra l'altro riconosciuto in sede di formazione dell'elenco dei creditori ammessi al riparto. L'attivo immobiliare è capiente, basti pensare che è circa tre volte il credito ipotecario. Il legale di fiducia dei soci ha fatto opposizione per evitare la esecutività. L'udienza è stata fissata per il mese di Dicembre 2021. Nella eventualità che le motivazioni addotte dal legale non trovassero accoglimento da parte del giudice, è stata ventilata la possibilità da parte dei soci di stipulare un mutuo per pagare un acconto alla banca affinché non procedesse esecutivamente sui propri beni personali. In tal caso, il socio limitatamente all'importo pagato al creditore ipotecario può surrogarsi al medesimo con la stessa collocazione ipotecaria in sede di riparto finale? Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/07/2021 19:47

      RE: Surroga parziale del socio al creditore ipotecario

      Il punto di partenza è che l'ammissione al concordato di una società di persone non coinvolge i soci illimitatamente responsabili non esistendo nell'ambito concordatario una norma simile a quella dell'art. 147 l. fall. che estende a costoro il fallimento della società. La sola qualità di socio non avrebbe permesso una azione dei crediti sociali nei confronti del socio prima della escussione del debitore principale, ma nel caso in esame i soci hanno rilasciato fideiussione ed, in tal modo, hanno assunto una responsabilità autonoma che è regolata da norme diverse da quelle della responsabilità come socio, di cui la principale conseguenza è la normale solidarietà del debito; con il che il terzo creditore può immediatamente aggredire il patrimonio personale del socio garante senza escutere preventiva­mente il patrimonio della società. Si può dire che è ormai pacifico che la fidejussione prestata dal socio a favore della società, proprio per effetto della autonomia patrimoniale di quest'ultima e della distinzione di sfere giuridiche (quella sociale e quella del socio) rientra tra le garanzie prestate per le obbligazioni "altrui", secondo lo schema delineato dall'art. 1936 cod. civ.. e, nel caso, diventa superfluo indagare se 'effetto esdebitatorio del concordato al quale è stata ammessa la società operi, ai sensi dell'art. 184 l. fall., anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili fideiussori, dal momento che in sede concordataria il creditore in questione viene integralmente soddisfatto.
      Queste premesse erano necessarie per delimitare il campo di indagine, che si riduce alla normale ipotesi del fideiussore che, escusso dal creditore principale garantito da ipoteca su un bene sociale, adempie integralmente l'obbligazione sociale garantita personalmente. Trovano, quindi applicazione, a nostro avviso, gli artt. 1949 e 1203 n. 3 cod. civ. per cui il solvens subentra nell'esercizio del diritto di credito con tutti gli accessori al medesimo connessi e con le stesse garanzie reali e personali, sempre che siano state rispettate le formalità necessarie (l'art. 1955 c.c. in tema di fideiussione parla proprio di "surrogazione nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore"); formalità che nel caso del subentro in un credito ipotecario consistono nell'annotazione giusto il disposto dell'art. 2843 c.c., (con tutto ciò che questa norma richiede per addivenire alla annotazione). Non sono di ostacolo a questo gli artt. 61 e 62 l. fall., richiamati dall'art. 169 nel concordato, perché nella specie il pagamento del creditore è integrale..
      Zucchetti SG srl