Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONCORDATO

Riparto finale concordato preventivo in continuità -

  • Giulio Bergomi

    Modena
    31/03/2017 08:32

    Riparto finale concordato preventivo in continuità -

    Sono il commissario giudiziale di un concordato in continuità.
    La debitrice ha redatto un riparto definitivo, che riguarda i soli creditori chirografari essendo gli altri stati già soddisfatti, che ho inviato ai creditori eventuali osservazioni.
    Uno di essi ha presentato osservazioni, sostenendo di dover essere pagato in prededuzione.
    Si noti che: a) incidentalmente in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo egli aveva presentato domanda di accertamento del suo credito; b) lo ha fatto solo dopo avere ricevuto un decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto nei suoi confronti dalla società in concordato; c) lo ha fatto dopo avere ricevuto i riparti parziali cui non aveva fatto osservazioni.
    In questa situazione il Tribunale può ignorare la causa di accertamento del credito in prededuione (che probabilmente è infondata, ma non credo sia mio compito accertarlo). O deve comunque disporre un accantonamento per soddisfare quell'ingente credito preduduzione, nonostante che quella collocazione in privilegio sia verosimilmente infondata ?
    Si può ragionare per analogia a quanto previsto nel processo esecutivo ?
    Vi sarei grato se poteste quale soluzione voi ritenete preferibile.
    Ringrazio anticipatamente e porgo molti cordiali saluti
    Giulio Bergomi


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/04/2017 17:05

      RE: Riparto finale concordato preventivo in continuità -

      Dobbiamo presumere che nel decreto di omologa sia stato stabilito che sia il commissario ad eseguire i pagamenti mediante riparti secondo le regole dell'art. 110, ante riforma che prevedeva le osservazioni, altrimenti non capiamo cosa c'entri lei nella ripartizione, per le quali come commissario di in concordato in continuità, dovrebbe limitarsi a verificare che i pagamento vengano eseguiti regolarmente; cosa c'entrino le osservazioni, visto che al più- quand'anche il tribunale avesse ritenuto applicabili le regole del fallimento, il creditore avrebbe dovuto proporre reclamo al giudice delegato ex art. 36; ecc.
      Questa premessa non è fine a se stessa, perché si tratta di capire se il creditore che ha presentato le osservazioni chiedendo la prededuzione, si sia limitato a questo atto, oppure abbia chiesto la prededuzione per il credito che sarebbe ancora in corso di accertamento avanti al giudice ordinario o, infine, abbia chiesto avanti al giudice ordinario di appurare che il suo credito va collocato in prededuzione. Importante questa distinzione perché, non esistendo nel concordato un giudizio di accertamento dei crediti, il creditore, ove il suo credito sia contestato, nell'an, nel quantum o nella collocazione, deve rivolgersi al giudice ordinario per chiedere l'accertamento del punto contestato; ora nel caso lei dice che lo stesso creditore ha ricevuto altri pagamenti da precedenti riparti senza mai fare osservazioni, per cui presumibilmente non vi è contestazione dell'importo del credito, ma solo sulla collocazione in via prededucibile o chirografaria. Questa questione deve essere risolta da un giudice ordinario, sicchè ove il creditore non abbia azionato un giudizio a questo scopo- nel corso del quale potrà essere valutato anche il comportamento del creditore che nulla ha mai avuto da eccepire in occasione dei precedenti riparti- la questione è priva di rilevanza e le osservazioni vanno lette come un tentativo di spiegazione che può essere ignorato. Se, invece il creditore ha promosso un regolare giudizio per ottenere l'accertamento della prededuzione, è opportuno attendere o fare un accantonamento. A meno che- e si ritorna alla premessa- il decreto di omologa non preveda qualche disposizione particolare, anche se ci sembrerebbe inusuale un intervento sui diritti e sulla tutela degli stessi.
      Ad ogni modo, dando per ammesso che sia pendente il giudizio accennato, nulla possiamo dirle sulla possibile prededuzione del credito non disponendo dei dati sufficienti (qual'è la causa del credito? quando è sorto?, dato che la prededucibilità è data ai crediti nati in occasione o in funzione di una procedura concorsuale).
      Zucchetti SG srl
      • Giulio Bergomi

        Modena
        02/04/2017 19:26

        RE: RE: Riparto finale concordato preventivo in continuità -

        Ho ricevuto e ringrazio.
        Non ho parlato degli asseriti motivi della prededuzione perché a mio avviso essi sono irrilevanti: li accerterà il Giudice ordinario di fronte al quale pende la causa relativa ad essa.
        La mia domanda era più semplice: essendo giunto a scadenza il periodo del piano e dovendosi eseguire il riparto definitivo senza che il Giudice Ordinario abbia deciso la causa relativa alla prededuzione, il Giudice dell'esecuzione può dichiarare esecutivo il riparto in cui non sono previsti accontonamenti ? Per esempio, può farlo nel caso in cui ritenga tale prededuzione infondata e/o la causa di accertamento proposta tardivamente ? Oppure egli ha l'obbligo di disporre un accantonamento ?
        A mio avviso se egli ritiene che la prededuzione non sussista o che comunque andasse accertata all'inizio del periodo di durata del piano e non con una causa proposta sei mesi prima della scadenza del piano di riparto dopo che erano stati pagati, con riparti parziali, i privilegiati, il Giudice può ugualmente dichiarare esecutivo il piano di riparto: il punto è che non ho presente la "giustificazione" processuale di siffatta soluzione.
        Se la pensate diversamente o se avete presente tale giustificazione, Vi sarò molto grato per un cenno.
        Cordiali saluti
        Giulio Bergomi
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          03/04/2017 20:38

          RE: RE: RE: Riparto finale concordato preventivo in continuità -

          Un dato è appurato e, cioè, che il creditore considerato dalla procedura chirografario ha promosso un giudizio ordinario per far accertare che il suo credito gode della prededuzione.
          A questo punto, lei chiede se si può procedere al riparto finale del concordato senza tener conto del credito in contestazione, se nel procedere al riparto finale si deve accantonare una somma a garanzia de creditore che assume di essere prededucibile o se infine non possa effettuare il riparto. In mancanza di regole sui riparti concordatari, tutte e tre le strade indicate sono percorribili; dipende dalla responsabilità che intende assumersi chi presenta il riparto e per questo motivo noi ci chiedevamo, all'inizio della precedente risposta, se, e come mai, questo compito fosse stato demandato a lei commissario.
          Se il tribunale ha disposto in tal senso, il fatto che sia il commissario a provvedere ai riparti può far pensare ad una equiparazione del riparto in questione a quello fallimentare. Orbene, posto che le novità introdotte nell'art. 110 dalla legge 30/06/2016, n. 119 di conversione del D.L. 03/05/2016, n. 59 riguardano i riparti parziali e non quello finale, l'art. 117, co. 2, prevede un deposito per i soli crediti condizionati qualora la condizione non si sia ancora verificata e per i crediti già accertati con provvedimento non ancora passato in giudicato, per cui nel suo caso potrebbe effettuare il riparto finale, includendo il creditore che assume di godere della prededuzione, tra i creditori chirografari, senza disporre alcun accantonamento.
          Non vi è, quindi, a nostro parere, un obbligo di tutelare il creditore in contestazione, ma se la sente di seguire questa strada? Un domani il creditore in questione, ove vincesse la causa e gli fosse riconosciuta la collocazione in prededuzione, potrebbe chiedere a lei i danni per la parte non riscossa (sarà difficile che vinca anche questa causa, ma sicuramente ci sono gli elementi per impostarla).
          Di conseguenza, noi che cerchiamo sempre di essere estremamente prudenti, consiglieremmo, se vuol procedere al riparto, di effettuare un deposito per l'importo che potrebbe spettare al prededucibile (da ripartire tra gli altri chirografari ove la prededuzione non venisse riconosciuta), oppure di soprassedere al riparto finale, in attesa della decisione del giudice ordinario, a meno che lei non abbia elementi concreti per poter ritenere, con ragionevole sicurezza, che il creditore in questione sarà soccombente nella causa ordinaria (a questo fine avevamo detto che era anche importante capire quando è nato il credito e a che fine).
          Zucchetti Sg srl
          • Giovanni Viola

            LUCERA (FG)
            04/06/2019 19:13

            RE: RE: RE: RE: Riparto finale concordato preventivo in continuità -

            Intervengo quale debitore di un concordato in continuità omologato.
            Se ho ben capito la discussione, qualora in fase di riparto parziale vi è un creditore che solo in fase di votazione del concordato aveva richiesto il privilegio senza intentare, successivamente, un autonomo giudizio ordinario volto al riconoscimento di tale privilegio, posso correttamente inserirlo tra i chirografari così come avevo previsto nel Piano?
            Inoltre i Piani di riparto parziali devo trasmetterli al Commissario Giudiziale che a sua volta li trasmette ai creditori per eventuali osservazioni?
            Grazie
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              05/06/2019 20:18

              RE: RE: RE: RE: RE: Riparto finale concordato preventivo in continuità -

              Sul primo punto ha ben inteso la nostra risposta, per cui, non avendo il creditore interessato dato ingresso ad un giudizio ordinario per l'accertamento del privilegio reclamato e contestato dal debitore, può considerare questo creditore tra i chirografari.
              Sul secondo punto, non possiamo darle alcuna risposta perché le modalità del riparto nel concordato non sono regolate dalla legge e, normalmente, è il tribunale che, con il decreto di omologa, fornisce le indicazioni necessarie; in mancanza di direttive, noi consigliamo di seguire appunto l'iter previsto dall'art. 110 l.fall. che contiene la disciplina per i riparti nel fallimento e più di quanto ivi stabilito non si può fare.
              Zucchetti SG srl