Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONTI SPECIALI

Pagamento IMU periodo fallimentare - incapienza

  • Massimo Mancinelli

    Martinsicuro (TE)
    14/11/2017 03:41

    Pagamento IMU periodo fallimentare - incapienza

    Quale curatore, dopo innumerevoli tentativi, ho ceduto l'unico bene immobile acquisito alla massa. I tentativi di vendita iniziarono nel 2005 con un prezzo base di euro 1.600.000, pari al valore di stima. L'aggiudicazione è avvenuta a settembre 2017 per euro 225.000. Sull'immobile gravava un'ipoteca volontaria di euro 1.800.000 per un mutuo fondiario.
    Ho effettuato i calcoli per il versamento dell'IMU e dell'Ici nei 90 giorni dal trasferimento e tali tributi ammontano ad euro 218.000 (il Comune, interpellato per una condivisione sui calcoli, chiede anche interessi e sanzioni per unimporto di euro 60.000). A questo punto, ritenendo assodato il fatto che sia dovuta la sola imposta, mi chiedo se prima di pagarla dovrei simulare una ripartizione dell'attivo immobiliare e considerare le spese già sostenute: (i) per la stima, (ii) per la vendita dell'immobile (pubblicità e oneri di trasferimento a carico del fallimento), (iii) per l'assicurazione dello stesso contro l'incendio
    i cui premi per un periodo sono stati anticipati dalla curatela, (iiii) per la quota parte del compenso del curatore da far gravare sulla massa immobiliare.
    Così facendo pagherei al Comune IMU ed Ici in misura non integrale dopo aver soddisfatto (anche mediante accantonamento) le spese sopra elencate e la quota del compenso del curatore.
    Gradirei ricevere un Vostro parere su quanto sopra esposto.
    Ringrazio anticipatamente.
    Massimo Mancinelli
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/11/2017 19:07

      RE: Pagamento IMU periodo fallimentare - incapienza

      Il debito per Imu e Ici va soddisfatto in predeuzione, così come gli altri da lei indicati verso lo stimatore e altri. Poiché l'attivo è insufficiente alla soddisfazione di tutti i creditori prededucibili è necessario fare una graduatoria all'interno di questa categoria e i crediti indicati da (i) a (iv) sono tutti da considerare come spese di giustizia, da soddisfare tra loro in proporzione, nel mentre a quello Imu dovrebbe attribuirsi il grado 20°.. Se pertanto mette anche quest'ultimo allo stesso livello degli altri il Comune di certo non potrà lamentarsi.
      Zucchetti Sg srl
      • Andrea Cundari

        Santo Stefano di Rogliano (CS)
        20/07/2018 16:30

        RE: RE: Pagamento IMU periodo fallimentare - incapienza

        il calcolo imu in caso di fallimento è proporzionale al ricavato della vendita immobiliare?
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          21/07/2018 22:47

          RE: RE: RE: Pagamento IMU periodo fallimentare - incapienza

          L'IMU "endoconcorsuale" è dovuta in base alle regole ordinarie, valide per ciascun anno di possesso a partire dal fallimento, come se si trattasse di un immobile posseduto da un soggetto in bonis; l'unica differenza è che deve essere versata, in unica soluzione. solo dopo la cessione del bene.

          Prima della modifica apportata dall'art. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296 l'art. 10, VI comma, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 recitava "l'imposta ... è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita", ma dopo tale modifica, essendo scomparso ogni riferimento al ricavato della vendita, quest'ultimo è irrilevante ai fini della determinazione dell'importo dovuto.