Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto parziale ed esclusione prededuzione del commissario giudiziale

  • Manuela Marino

    Pesaro (PU)
    08/06/2021 13:06

    Riparto parziale ed esclusione prededuzione del commissario giudiziale

    Buongiorno,
    sottopongo la questione della prededucibilità del compenso del commissario giudiziale nominato in una procedura di concordato preventivo fatta oggetto di rinuncia.
    Il commissario giudiziale ha insinuato al passivo fallimentare il proprio credito con richiesta di ammissione in prededuzione o in subordine ai sensi degli artt. 2755 e 2770 c.c., trattandosi di soggetto che svolge istituzionalmente il compito di conservazione dei beni, mobili ed immobili, della procedura, nell'interesse comune dei creditori.
    Tuttavia, il curatore ha espresso parere negativo ammettendo il credito professionale nella categoria privilegiati generali ante 1 grado per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c.
    Nonostante le osservazioni al progetto, il GD ha confermato la proposta del Curatore escludendo la prededuzione.
    Il professionista ha rinunciato a spiegare opposizione allo stato passivo che è, quindi , stata dichiarato esecutivo.
    Oggi, in occasione del deposito del riparto parziale , il mio cliente chiede che si faccia reclamo avverso il piano di riparto.
    La mia domanda è : il credito professionale del commissario giudiziale è comunque prededucibile anche in caso di concordato poi fatto oggetto di rinuncia?
    Qualora la risposta fosse affermativa, è possibile proporre reclamo avverso il piano di riparto parziale non avendo proposto al tempo opposizione allo stato passivo in cui sarebbe stato a mio avviso rilevare la questione?
    Resto in attesa di cortese riscontro.
    Avv. Manuela Marino
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/06/2021 19:29

      RE: Riparto parziale ed esclusione prededuzione del commissario giudiziale

      Per la verità le domande vanno capovolte, nel senso che bisogna chiedersi prima se sia possibile proporre un reclamo avverso il piano di riparto per ottenere il riconoscimento della prededuzione, che era stata chiesta con la domanda di insinuazione del relativo credito e regata dal giudice, senza che lo stato passivo sia stato impugnato.
      La risposta è sicuramente negativa.
      Costituisce, infatti, consolidato indirizzo giurisprudenziale quello secondo cui l'indagine del giudice delegato in sede di verifica investe gli elementi del credito attinenti alla sua esistenza, al suo ammontare o alle cause di prelazione, ivi compresa la prededucibilità, con estensione dell'accertamento, necessariamente e logicamente, al titolo da cui il credito stesso derivava, alla sua efficacia e validità; nel mentre, nella fase del riparto, riguardante la distribuzione del ricavato tra i creditori concorrenti ammessi al passivo, si può discutere della graduazione dei vari crediti concorrenti (e, quindi, della collocazione dei crediti tra loro) e dell'ammontare della somma distribuita, nonché dell'avvenuta acquisizione all'attivo fallimentare di beni oggetto di garanzie reali o privilegi speciali, dell'attribuzione ai ricavi mobiliari o immobiliari dei vari cespiti venduti in blocco, dell'ammontare delle somme da distribuire ovvero dell'opportunità di procedere ad accantonamenti ed della misura dei medesimi, ma è esclusa qualsiasi questione relativa all'esistenza, qualità e quantità dei crediti e delle prelazioni, atteso che tali questioni - per la correlazione esistente tra le subprocedure di accertamento del passivo e di riparto dell'attivo liquidato - dovevano essere proposte, a pena di preclusione, con le forme impugnative e contenziose dello stato passivo
      Un problema sulla prededucibilità o meno di un credito, quindi. può anche sorgere al momento del pagamento quando il credito non è stato oggetto di accertamento del passivo, ma quando sia stata presentata domanda di insinuazione con richiesta della collocazione in prededuzione e questa sia stata negata dal giudice, il creditore per contestare l'ammissione (nel suo caso in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c.) doveva necessariamente proporre opposizione allo stato passivo; non avendolo fatto rimane preclusa nell'ambito del fallimento qualsiasi ulteriore indagine tesa a modificare quell'ammissione.
      Come vede, la questione dell'ammissibilità dello strumento impugnatorio assorbe la questione di merito.
      Zucchetti SG srl