Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

i privilegi di pari grado ex art. 2751 bis in concorso tra loro TFR e retribuzioni

  • Paolo Cristofaro

    Rende (CS)
    24/06/2021 14:31

    i privilegi di pari grado ex art. 2751 bis in concorso tra loro TFR e retribuzioni

    Sono alle prese con la predisposizione di un piano di riparto parziale, e mi sorge un dubbio operativo, i crediti privilegiati di pari grado ex art. 2751 bis c.c. concorrono tra loro in quota paritaria, oppure bisogna ulteriormente distinguere a parità di grado i crediti differenti per numero, e dunque soddisfare in via prioritaria quelli di numero precedente (TFR) rispetto a quelli di numero successivo (retribuzioni) ?
    Nel caso specifico vi sono ammessi al fallimento n. 8 dipendenti di cui 2 hanno percepito da INPS, che ha presentato domanda di surroga il TFR, per un importo di gran lunga superiore alle somme delle singole quote di retribuzioni spettanti agli altri 6 lavoratori.
    Ora in sede di riparto parziale si deve tener conto prima del privilegio prioritario ex art. 2751 bis c.c. , e dunque soddisfare prima in toto INPS (in surroga) per le quote di tfr già versate ai 2 dipendenti e poi passare ai crediti riferiti alle retribuzioni, oppure questo credito (TFR in surroga) deve concorrere in pari grado con gli altri crediti sempre privilegiati ex art. 2751 bis ma riferiti alle retribuzioni spettanti agli altri dipendenti, e dunque in misura paritaria, creando una unica categoria di crediti privilegiati da lavoro dipendente, si potranno soddisfare in parte INPS ed in parte gli altri dipendenti che avanzano le retribuzioni?
    Inoltre le quote spettanti ad INPS in surroga che concorrono nel piano di riparto vanno considerate, calcolate e versate al lordo delle trattenute già effettuate per IRPEF, oppure al netto delle trattenute?
    Grazie per il chiarimento che vorrete offrire...
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/06/2021 19:58

      RE: i privilegi di pari grado ex art. 2751 bis in concorso tra loro TFR e retribuzioni

      Tutte le voci di credito assistite dal privilegio di cui all'art. 2751bis n. 1 godono del medesimo privilegio e, quindi, a norma dell'art. 2782 c. concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo.
      Noi, nella nostra tabella dei privilegi, abbiamo predisposto più voci per due motivi: a- per rendere più agevole al curatore l'individuazione dei crediti di lavoro dipendnete che possono essere anticipati dall'Inps (TFR e ultime tre mensilità); b-perché i crediti privilegiati ex art. 2751bis n. 1 c.c. godono, oltre che del privilegio generale mobiliare, anche del privilegio sussidiario sugli immobili a norma dell'art. 2776 c.c., e questa norma- esclusivamente nel caso di attuazione del privilegio sussidiario sugli immobili- attua una graduazione tra i crediti dei dipendenti, ponendo al primo posto quelli per TFR e per mancato preavviso licenziamento, ecc.. Comunque, si ripete questa suddivisione vale solo nel caso si esercizio del privilegio sussidiario sugli immobili, nel mentre nella distribuzione dell'attivo mobiliare tutti i crediti rientranti nella previsione dell'art. 2751bis n. 1 c.c., godono dello stesso privilegio e vanno trattati paritariamente.
      L'Inps, con la surroga si sostituisce nella medesima posizione del soggetto cui si è surrogato, per cui il discorso in precedenza fatto vale anche per l'Inps, che per il credito per TFR o per le ultime tre mensilità non ha alcuna prferenza rispetto agli altri creditori, sicchè l'attivo mobiliare disponibile va distribuito ai dipendenti e all'Inpsa per la quota surrogata in modo paritario.
      Ovviamente il programma Fallco si comporta esattamente non modo esposto.
      Quanto al credito dell'Inps, questo è un problema da rilevare al momento della surroga e della rettifica dello stato passivo, ai sensi del secondo comma dell'art. 115, perché la regola è che, l'anticipazione e la surroga da parte dell'Inps deve essere indifferente per il fallimento, il quale, invece di corrispondere al lavoratore quanto dovuto secondo l'ammissione al passivo, corrisponde la stessa somma all'Inps.
      Zucchetti Sg srl
      • Moreno Carenini

        Torre de' Busi (BG)
        19/04/2022 13:23

        RE: RE: i privilegi di pari grado ex art. 2751 bis in concorso tra loro TFR e retribuzioni

        Buongiorno,
        mi ricollego a quanto avete scritto. Avendo io solo attivo derivante da immobili, e tra i creditori: un dipendente e relativa surroga INPS (surroga derivante da tfr e ultime tre mensilità).
        Quindi, in questo caso, prima, per via della graduazione, devo pagare la surroga INPS per il TFR e successivamente in modo proporzionale dipendente e la parte restante della surroga riferita alle 3 mensilità?
        Avete qualche riferimento normativo?
        Grazie molte
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          19/04/2022 17:21

          RE: RE: RE: i privilegi di pari grado ex art. 2751 bis in concorso tra loro TFR e retribuzioni

          Il riferimento normativo è costituito dall'art. 2776 c.c.. Questa norma, in primo luogo, prevede che alcuni crediti, tra cui quelli elencati nell'art. 2751bis n. 1 c.c., in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, trovano collocazione sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari. Questa collocazione sussidiaria di crediti assistiti da privilegio mobiliare sul ricavato immobiliare presuppone, quindi, che il privilegiato mobiliare non abbia trovato capienza, in tutto o in parte, sul ricavato mobiliare per cui, per la parte rimasta insoddisfatta, può essere soddisfatto col ricavato immobiliare, dopo che siano stati pagati i privilegi immobiliari e le ipoteche gravanti sul bene immobile.
          Sempre l'art. 2776 c.c. fa poi una graduazione dei crediti da soddisfare in via sussidiaria, che è diversa da quella dei privilegi immobiliari; infatti colloca al primo posto i crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all'indennità di fine rapporto; al secondo i crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis (ad eccezione di quelli di cui in precedenza) e i crediti di cui all'articolo 2753; al terzo posto i crediti dello Stato indicati dal primo e dal terzo comma dell'articolo 2752 c.c..
          Lei dice che non c'è attivo mobiliare nel fallimento, per cui può trovare applicazione l'art. 2776 c.c., ove siano stati soddisfatti i creditori con privilegio immobiliare e ipotecari, seguendo l'ordine indicato: Poiché al primo posto, come detto sono collocati i crediti per TFR e l'INPS ha anticipato il TFR al dipendente e si è surrogato nella posizione dello stesso dipendente, l'ente ha diritto ad essere soddisfatto, alle condizioni indicate, sul ricavato immobiliare come lo sarebbe stato il dipendente cui si è surrogato.
          Zucchetti Sg srl
          • Moreno Carenini

            Torre de' Busi (BG)
            19/04/2022 18:43

            RE: RE: RE: RE: i privilegi di pari grado ex art. 2751 bis in concorso tra loro TFR e retribuzioni

            Grazie per la veloce e precisa risposta, a questo punto però devo chiedervi:
            una volta pagato il TFR (che è poca cosa), dato che l'art 2776 mette al secondo posto i crediti degli articoli 2751, 2751-bis e 2753, li devo considerare tutti parigrado (in quanto nel mio caso specifico ho sia crediti da alimenti (art. 2751) che crediti da lavoro dipendente e crediti da professionisti (art. 2751 bis) e crediti per contributi da istituti (art. 2753) )? e quindi pagarli in proporzione?
            Inoltre, forse mi sfugge qualcosa nella vostra risposta a metà circa del testo, non dovrebbe essere: "Sempre l'art. 2776 c.c. fa poi una graduazione dei crediti da soddisfare in via sussidiaria, che è diversa da quella dei privilegi MOBILIARI"?
            Grazie
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              20/04/2022 19:09

              RE: RE: RE: RE: RE: i privilegi di pari grado ex art. 2751 bis in concorso tra loro TFR e retribuzioni

              Certo, l'art. 2776 c.c. nella collocazione sussidiaria gradua i privilegi mobiliari in modo diverso da quello che gli art. 2777 e 2778 c.c. fanno ordinariamente per i privilegi mobiliari; ci scusiamo per il chiaro lapsus calami in cui siamo incorsi.
              Proprio seguendo questo criterio della autonoma graduazione, la collocazione nella stessa posizione dei tre privilegi indicati nel secondo comma dell'art. 2776 c.c., fa sì che gli stessi siano considerati di pari grado, per cui essi, a norma dell'art. 2782 c.c., concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo.
              Zucchetti SG srl