Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Pagamento dell'IVA a creditore professionista ante legge 205/2017

  • Monica Pazzini

    Milano
    21/10/2022 09:55

    Pagamento dell'IVA a creditore professionista ante legge 205/2017

    Buongiorno,
    nel piano di riparto finale di cui trattasi le somme saranno destinate al pagamento dei professionisti (commercialisti) alcuni dei quali risultano ammessi al passivo per l'Onorario e CP con privilegio ex art. 2751 bis n.2 e l'IVA al chirografo trattandosi di prestazioni professioniali svolte ante 2018.
    Arrivando a pagare solo i privilegiati al grado 18, l'Iva al chirografo rimane esclusa dal pagamento e quindi il creditore dovrà emettere la fattura di quanto corrisposto a titolo di onorario e C.P. oltre ad Iva che dovrà versare anche se non incassata.
    Mi chiedo se questa mia interpretazione sia superata, anche alla luce di quanto indicato nel principio espresso dalla risposta all'interpello 521/2022 delle Entrate ove chiariscono che, per l'importo percepito in occasione del riparto, il professionista è tenuto ad emettere una fattura dalla quale va scorporata la relativa Iva (che ha l'obbligo di versare).
    Ringrazio per la collaborazione.
    Saluto cordialmente,
    Monica Pazzini
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      27/10/2022 14:00

      RE: Pagamento dell'IVA a creditore professionista ante legge 205/2017

      La sua interpretazione non è superata, nel senso che rimane la procedura giuridicamente corretta, ma la Risoluzione 127/2008, sulla quale si basa la risposta citata nel quesito, ha concesso la facoltà di scorporare l'IVA dall'importo corrisposto, e poiché riduce il danno per chi riceve il riparto ovviamente nessuno l'ha mai contestata, sul punto ...

      Non entriamo in questa sede nell'analisi dell'evoluzione successiva della questione, di cui ci siamo occupati spesso su questo Forum, ci limitiamo a segnalare, per quanto di immediato interesse del Curatore, che:

      - a nostro parere, egli dovrà effettuare la ritenuta sull'intero importo corrisposto, trattandosi indubbiamente di onorario professionale; poi l'importo sul quale viene operata la ritenuta e che verrà indicato nella certificazione unica non corrisponderà a quanto considerato dal percipiente nella determinazione del suo reddito imponibile, ma è una conseguenza inevitabile della forzatura operata dalla Risoluzione

      - esiste una consulenza giuridica DRE Veneto, la n. 907-2/2018, secondo la quale il Curatore potrebbe/dovrebbe calcolare la ritenuta sul solo importo indicato come onorario in fattura; non ci convince (anche perché la fattura ben potrebbe essere emessa dopo il pagamento) ma, poiché esiste, ci è parso opportuno darne comunque notizia.