Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto in liquidazione coatta amministrativa

  • Paolo Angelo Alloisio

    NOVI LIGURE (AL)
    02/11/2019 12:31

    Riparto in liquidazione coatta amministrativa

    Se ho ben compreso, nella liquidazione coatta amministrativa, stante il mancato richiamo all'art. 111 bis L.F. , non è possibile procedere al pagamento dei crediti prededucibili sorti in corso di procedura al di fuori di un piano di riparto.
    Segnalo che l'attivo realizzato è sufficiente per pagare tali crediti.
    Dato che devo procedere alla redazione di un piano di riparto, questo non potrà che essere parziale.
    Ai sensi dell'art. 212 u.c. L.F. devo applicare la regola contenuta nell'art. 113.
    Le domande sono:
    a) In questa sede posso distribuire al massimo solo l' 80% del realizzato ?
    Se è così, tale somma (80% del realizzato) non mi consente di pagare il 100% dei crediti prededucibili, con penalizzazione palesemente iniqua di questi soggetti che, in caso di fallimento, avrebbero, invece, percepito il 100% della somma subito al di fuori di un piano di riparto, applicando l'art. 111 bis L.F. , 4° comma.
    Siccome desidererei distribuire subito una somma sufficiente per pagare al 100% i creditori prededucibili (somma compresa tra l'80% ed il 100% di quella disponibile sul conto corrente), non si potrebbe sostenere che la limitazione all'80% di cui all' art. 113 L.F. vale solo se presenti le ipotesi di cui ai numeri 1) 2) 3) e 4) del comma 1 del medesimo articolo?

    b) nella malaugurata ipotesi in cui non potessi distribuire più dell'80%, dovrei pagare i creditori prededucibili parzialmente seguendo il seguente criterio:
    1) prelazione specifica all'interno di quella prededucibile (per esempio il credito prededucibile dell'artigiano sarebbe preferito al credito prededucibile del chirografario;
    2) all'interno della stessa graduazione specifica (ad esempio 2 crediti artigiani prededucibili) pagherei proporzionalmente all'ammontare del rispettivo credito?

    Grazie
    Cordiali saluti
    Paolo Angelo Alloisio
    • Paolo Angelo Alloisio

      NOVI LIGURE (AL)
      02/11/2019 12:34

      RE: Riparto in liquidazione coatta amministrativa

      Preciso, se può essere utile, che esiste solo una massa mobiliare (no immobili)
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/11/2019 20:23

      RE: Riparto in liquidazione coatta amministrativa

      La disciplina della liquidazione coatta amministrativa, con riferimento alla ripartizione dell'attivo ricavato a seguito della procedura, rinvia esclusivamente alle seguenti norme del fallimento:
      ‒ all'art. 111 l.fall., sulle modalità di distribuzione dell'attivo;
      ‒ all'art. 112 l.fall., in tema di disciplina delle domande tardive;
      ‒all'art. 113 l.fall., relativamente alle ripartizioni parziali.
      Tra le norme richiamate non vi è l'art. 111bis, per cui nella l.c.a. le somme disponibili vanno erogate in primo luogo per il pagamento dei creditori prededucibili, per tali intendendosi quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, perché questo dispone l'art. 111 e, in applicazione dell'art. 113, effettivamente nei riparti parziali va distribuito non più dell'80% della somma disponibile.
      Questa soluzione che esclude l'applicabilità alla l.c.a. dell'art. 111bis l. fall, è stata avallata dalla giurisprudenza. Invero, Cass. 13/08/2015, n.16844 ha così statuito: "Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa tutti i diritti di credito, compresi quelli prededucibili, sono tutelabili in via dichiarativa esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201, 207 e 209 l.fall., atteso che la previsione di un'unica sede concorsuale comporta la necessaria concentrazione presso un solo organo (appartenente al complesso della P.A.) delle domande di accertamento del passivo e, perciò, anche di quelle di coloro che accampino un titolo di credito prededucibile, senza che tale quadro possa ritenersi mutato alla luce della nuova previsione dell'art. 111 bis l.fall., la cui previsione - di carattere eccezionale e non automaticamente applicabile alla liquidazione coatta amministrativa - consente l'esclusione dall'accertamento del passivo delle posizioni di credito prededucibile non contestate, ma il cui pagamento deve essere autorizzato (ai sensi dell'art. 111 bis, comma 4, l.fall.), e di quelle sorte a titolo di compenso a favore degli incaricati della procedura, che ricevono suggello con un provvedimento del giudice delegato ex art. 25 l.fall." (Conf. Cass. sez. 1, sentt. nn. 339 del 2013 e 20284 del 2014).
      Da sottolineare che, sebbene la sentenza verta sull'accertamento del credito prededucibile, la parte ricorrente sosteneva che "i c.d. crediti della massa, sorti in ragione della procedura, non sarebbero soggetti all'accertamento amministrativo atteso che, se il commissario non ne contesti l'esistenza, l'ammontare e la prededucibilità, l'accertamento non occorrerebbe", per cui a norma dell'art. 111bis potrebbero essere pagati direttamente; la Corte ha ritenuto infondata questa tesi facendo leva proprio sull'inapplicabilità alla l.c.a. dell'art. 111bis.
      Zucchetti Sg srl
    • Paolo Angelo Alloisio

      NOVI LIGURE (AL)
      05/11/2019 08:50

      RE: Riparto in liquidazione coatta amministrativa

      Mi scusi,
      quindi come devo comportarm?
      a) devo modificare lo stato passivo aggiungendo i crediti prededucibili sorti durante il fallimento?
      b) Devo distribuibuire solo l'80%?
      c) All'interno dell'80% devo graduare i crediti prededucibili in base alla loro natura (prelatizi, chirografari)?
      Si prega di rispondere punto per punto.
      Grazie
      Cordiali saluti
      Paolo Angelo Alloisio
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        05/11/2019 18:08

        RE: RE: Riparto in liquidazione coatta amministrativa

        Noi abbiamo richiamato le norme applicabili e la interpretazione giurisprudenziale delle stesse; se la soluzione prospettata non la convince è chiaramente libero di non seguirla anche perché può trovare più di qualche commento che applica l'art. 111bis anche alla l.c.a., sebbene senza una motivazione che spieghi la carenza normativa.
        Se segue la linea indicata dalla Cassazione, da noi richiamata, i creditori prededucibili in primo luogo devono insinuarsi secondo le modalità fissate dalla disciplina sulla l.c.a., per cui lo stato passivo cambia ma non per sua iniziativa; quando fa il primo riparto parziale, non può distribuire più dell'80% delle somme disponibili perché così dispone l'art. 113 richiamato nella l.c.a.) e, se l'attivo è insufficiente, deve graduare le prededuzioni in forza di un criterio sempre applicato dalla giurisprudenza, anche prima dell'inserimento dell'art. 111bis, in quanto immanente al sistema concorsuale, e seguire nei pagamenti l'ordine delle prelazioni e poi, se rimane qualcosa, soddisfare i prededucibili/chirografari in proporzione..
        Zucchetti Sg srl
        • Paolo Angelo Alloisio

          NOVI LIGURE (AL)
          16/11/2019 20:42

          RE: RE: RE: Riparto in liquidazione coatta amministrativa

          Non contesto nulla, ci mancherebbe, solo che mi sembra un po' macchinoso, soprattutto la parte riguardante l'accertamento del credito.
          In buona sostanza, mi pare di aver capito che l'art. 111bis non si applica in toto (probabilmente per un difetto di coordinamento tra la norma originaria e quella sopravvenuta, ma è irrilevante), quindi non solo per quanto riguarda il pagamento, ma anche per quanto concerne l'accertamento del passivo.

          Le domande, allora, sono queste:

          1) i creditori prededucibili devono proporre una domanda di ammissione al passivo?

          2) Se sì, rettifico io direttamente lo stato passivo , attuando poi la procedura di cui al 209 comma 1 L.F? A mio avviso NON si applica il 209 comma 2, dal momento che non siamo in presenza di impugnazioni, domande tardive di crediti (quelle de quibus non sono, infatti, tardive), domande di rivendica e di restituzione;

          3) per il versamento dell'iva prededucibile relativa alla fattura di vendita dei beni della procedura credo sia sufficiente il riparto parziale. Non penso che l'Agenzia delle Entrate, a differenza degli altri creditori, debba insinuarsi per questo credito. E' praticamente un "atto dovuto".E' così?

          Grazie, come sempre
          Paolo Angelo Alloisio
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            18/11/2019 20:21

            RE: RE: RE: RE: Riparto in liquidazione coatta amministrativa

            Sempre che si intenda seguire l'indirizzo esposto nei precedenti interventi, la domanda di insinuazione è necessaria e si applica il primo comma dell'art. 209, e questo meccanismo vale per tutti i creditori prededucibili, compresa l'Agenzia delle entrate. Trattandosi di crediti prededucibili non contestati- che nel fallimento sarebbero pagati direttamente- è chiaro che si attuano ritardi e complicazioni, ma delle due: o si ritiene che anche nella liquidazione coatta trovi applicazione l'art. 111bis, ed allora si procede come nel fallimento; oppure si ritiene che nella liquidazione coatta non sia applicabile tale norma ed allora non resta che applicare la normativa dell'accertamento come per i crediti concorsuali, come precisato dalla Cassazione.
            Zucchetti Sg srl