Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

deposito libretto giudiziario, per professionista deceduto

  • Silvia Pavanello

    Milano
    26/02/2018 09:34

    deposito libretto giudiziario, per professionista deceduto

    Buongiorno.
    Un professionista avente diritto al riparto finale, ex art. 2751 bis n.2 cc, è deceduto e non sono rintracciabili gli eredi. Pertanto verrà depositato libretto giudiziario ( vecchio Fallimento).
    Il quesito è: l'importo del libretto giudiziario dovrà essere decurtato o meno della ritenuta d'acconto, da porsi a carico del Fallimento ?( ovvero: il Fallimento verserà comunque l'importo relativo alla ritenuta d'acconto derivante dalla somma ripartita a titolo di prestazioe professionale al de cuius?)
    Grazie.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      04/03/2018 10:45

      RE: deposito libretto giudiziario, per professionista deceduto

      Riteniamo che il deposito del libretto giudiziario non possa in alcun caso essere considerato "pagamento", quindi non dovrà essere effettuata alcuna ritenuta d'acconto (anche perché, nel caso in esame, non è nemmeno noto se vi sarà, e chi sarà, il percettore della somma).

      Di conseguenza dovrà essere accantonato l'importo al lordo della ritenuta.
    • Roberta Zorloni

      Milano
      12/02/2021 16:16

      RE: deposito libretto giudiziario, per professionista deceduto

      Il riparto finale integra il pagamento a tutti i creditori ancorché irreperibili.
      Il libretto giudiziario nominativo funziona come un conto corrente dormiente: trascorso un certo periodo l'importo è acquisito da terzi.
      Il curatore pertanto, in qualità di sostituto d'imposta, a mio parere deve operare la ritenuta.
      Il contrario potrebbe dare adito a comportamenti non virtuosi del creditore che evita di inviare le coordinate bancarie al curatore per poi ncassare in un momento successivo al lordo.
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        13/02/2021 14:07

        RE: RE: deposito libretto giudiziario, per professionista deceduto

        Non possiamo che ripetere quanto già scritto, cercando di dettagliare meglio i motivi della nostra risposta:

        - al momento non si sa chi sarà il percettore della somma accantonata (se dovessimo considerare il creditore, dovremmo operare la ritenuta a carico di un soggetto deceduto)

        - sotto il profilo formale, il Curatore non saprebbe a chi intestare la Certificazione Unica (al creditore deceduto? e se si presentassero gli eredi, che sono i veri titolari del credito, che non potrebbero recuperare la ritenuta al de cuius?)

        - nel momento in cui la somma dovesse andare ad altri creditori, potrebbero non essere soggetti a ritenuta, e sarà anzi l'ipotesi più probabile: Erario, enti previdenziali, imprese, lavoratori autonomi in regime forfetario, per fare solo gli esempi più comuni

        - se poi andasse al Fondo spese di giustizia (la sorte più probabile per le somme agli irreperibili), avrebbe subito la ritenuta un soggetto per il quale tale importo non è certo reddito.

        E non è nemmeno detto che il contribuente "non virtuoso" eviterebbe certamente l'assoggettamento a ritenuta, dato che nel momento in cui il creditore reclamerà quanto di sua spettanza il soggetto che lo pagherà (banca o tribunale, "in proprio" o per conto del non più esistente Curatore) è comunque un soggetto tenuto all'effettuazione della ritenuta: non ci risulta la questione sia mai stata sollevata o affrontata nemmeno in dottrina, ma se fossimo noi i soggetti pagatori, il problema ce lo porremmo ....