Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

ici - imu

  • Tecla Succi

    Forlì (FC)
    17/03/2017 15:14

    ici - imu

    fallimento dichiarato il 30/04/2010. immobile appreso al fallimento (fatte tutte le dovute trascrizioni) ma venduto con esecuzione immobiliare iniziata dal creditore ipotecario prima del fallimento e proseguita dallo stesso. in essa il fallimento ha fatto intervento e all'esito della vendita dell'immobile (agosto 2012) sono state assegnate le somme.
    Ora, in occasione del riparto finale la "massa" che riguarda i proventi e le spese relativi al citato immobile, ritengo di dover considerare in prededuzione anche ICI-IMU per il periodo post fallimentare sino alla vendita (pur se questa è stata effettuata con esecuzione e quindi non gestita direttamente dal fallimento), e quindi da maggio 2010 ad agosto 2012. E' corretto?.
    Stranamente, sino ad oggi nè il Comune né il concessionario della riscossione ha reclamato nulla in proposito, e ciò ha sollevato il dubbio che la questione sia stata diciamo regolarizzata in altra modo.
    posto che ritengo invece corretto prevedere, in occasione del riparto che sto predisponendo, il pagamento dell'imposta (ICI-IMU), pur non richiesta dall'Ente, in questo caso, visto il ritardo nel pagamento, devo calcolare sanzioni e interessi? e se sì, in che misura? solo interessi legali? oppure sanzioni e interessi di mora come da normativa ICI-IMU?
    Ringrazio. Cordiali saluti.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      19/03/2017 23:05

      RE: ici - imu

      Quanto esposto nella prima parte del quesito è assolutamente corretto: l'ICI/IMU dovuta per il periodo compreso fra il fallimento e la vendita sono a carico della procedura, in prededuzione.

      Ci pare assai improbabile che "la questione sia stata regolarizzata in altro modo", ovvero che tale tributo sia già stato corrisposto al termine dell'esecuzione, anche se ovviamente per prudenza si potrebbe fare un controllo.


      L'obbligo di versamento è posto chiaramente a carico del Curatore entro un preciso termine dall'art. 10, VI comma, del D.Lgs. 504/1992: "Per gli immobili compresi nel fallimento ... il curatore o il commissario liquidatore ... sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili".


      Ciò posto, è necessario coordinare la normativa fiscale con la disciplina dei crediti prededucibili (è pacifico infatti che si tratti di un credito prededucibile):

      - la normativa fiscale stabilisce che soggetto obbligato è il Curatore, e gli assegna un termine; decorso tale termine scatta la sanzione (ordinaria: 30%, con possibilità di ravvedimento operoso)

      - la normativa fallimentare stabilisce che i debiti prededucibili vanno pagati come previsto dall'art. 111-bis, attuale III comma: "I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare" e questo sicuramente lo è, "possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti"

      Nel silenzio sia di prassi che di giurisprudenza sulla questione il coordinamento che ci pare più corretto è il seguente:

      - se il Curatore ritiene che l'attivo possa non essere sufficiente a pagare tutte le prededuzioni, non paga l'IMU e non è soggetto a sanzioni perchè sta rispettando la legge fallimentare

      - se invece l'attivo appare sufficiente, stante la disposizione fiscale, il "possono" diviene "debbono" e quindi se egli non paga nel termine di Legge è soggetto a sanzioni (e dipendendo le stesse da un suo comportamento non corretto, le stesse sono a carico suo e non della procedura).
      • Francesco Alberelli

        CS (CS)
        05/04/2017 17:37

        RE: RE: ici - imu

        Vorrei approfittare della discussione per porre un quesito.
        Mi ritrovo nominato, in sostituzione, in un fallimento dichiarato nel giugno 1997 e non ancora chiuso. Il mio quesito riguarda il mancato versamento di ICI/IMU per alcuni lotti trasferiti nel 2009 e nel 2013 e cioè se tale circostanza comporta il pagamento di sanzioni e interessi per il ritardato pagamento.
        Grazie anticipatamente.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          14/04/2017 11:45

          RE: RE: RE: ici - imu

          Sulla base di quanto scritto nel nostro precedente intervento, se l'attivo della procedura, al momento della scadenza del pagamento, fosse stato presumibilmente sufficiente al pagamento di tutte le prededuzioni, il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato nei termini di Legge e riteniamo che siano quindi dovuti interessi e sanzioni.

          Ripetiamo però che si tratta di una nostra interpretazione, nata dal non facile coordinamento fra la normativa fiscale e quella concorsuale.

          Non possiamo quindi escludere che il Curatore, dando una lettura estremamente restrittiva dell'art. 111-bis, II comma, l.fall., possa sostenere che il pagamento dei debiti in prededuzione certi, liquidi ed esigibili, in presenza di risorse sufficienti "può" e non "deve" essere effettuato al di fuori del riparto.

          Vanno infine ricordati i termini di prescrizione dell'azione accertatrice, sulla base dell'art. 14, V comma, del medesimo D.Lgs., che recita. "La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione".


          Ovviamente ricordiamo solo incidentalmente che la eventuale responsabilità, se accertata, nel caso specifico ricadrà sul Curatore pro-tempore in carica.


          Evoluzione giurisprudenziale:
          La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3447 del 24/12/19, con provvedimento innovativo rispetto alla sue precedenti posizioni (Cass. SU n. 23832 del 2007, richiamata da SU n. 14648 del 2017 e n. 8770 del 2016), ha stabilito il seguente principio di diritto "ove, in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo, viene in considerazione un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria di cui deve conoscere il giudice delegato in sede di verifica dei crediti e il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva, e non il giudice tributario".
          • Paolo Casarini

            Carpi (MO)
            01/06/2017 20:30

            RE: RE: RE: RE: ici - imu

            Nel caso di un fallimento con un bene immobile il cui ricavato di vendita (20) sia inferiore all'imu maturata (35) durante la procedura fallimentare e un attivo mobiliare capiente (100), l'eccedenza imu (23) non coperta dal ricavo immobiliare (tenuto conto anche dell'aliquota delle spese generali che gravano sulla massa immobiliare 8) non dovrebbe essere pagata con l'attivo mobiliare ?
            Esempio numerico: ricavo vendita immobile 20 - spese generali che gravano sulla massa immobiliare 8 residua 12 per pagare imu; quindi eccedenza imu 23 (35-12).
            Nel caso in cui ci fosse un creditore ipotecario dovrebbe essere portato al chirografo.
            Vi ringrazio per la collaborazione.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              05/06/2017 18:56

              RE: RE: RE: RE: RE: ici - imu

              Questi sono i casi più dubbi ai quali è difficile dare una risposta adeguata. A nostro avviso, l'Imu è una spesa specifica gravante sull'immobile, per cui, a differenza di quelle di carattere generale che gravano proporzionalmente sull'intero attivo, essa grava esclusivamente sull'immobile cui si riferisce, giusto il disposto dell'art. 111 ter, comma terzo. Di conseguenza il credito Imu prededucibile non soddisfatto col ricavato dalla vendita dell'immobile gravato non va pagata (e questo è il punto dubbio).
              Il pagamento dell'Imu, ove il ricavato della vendita lo consenta, in quanto spesa del fallimento da soddisfare in prededuzione, va fatto anche in danno dei creditori ipotecari sullo stesso bene, sempre in applicazione del terzo comma dell'art. 111ter; il credito ipotecario non soddisfatto col ricavato del bene, essendo un credito concorsuale, degrada in chirografo.
              Zucchetti SG srl
              • Paolo Casarini

                Carpi (MO)
                06/06/2017 10:16

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: ici - imu

                In caso diverso (pagamento ici/imu eccedenti l'attivo immobiliare, con attivo mobiliare) è evidente il danno agli altri creditori "mobiliari" (compresi i creditori ex art. 2751 bis cc ?!) fino al punto di valutare la non convenienza della liquidazione del bene immobile ex art. 104-ter c. 8.
                Il problema poi si complica se aggiungiamo ulteriori spese specifiche, ad esempio: spese di pubblicità per la vendita dell'immobile, compenso stimatore ex art. 87 dell'immobile.
                In questo caso il residuo attivo, tornando all'esempio, pari a 12 (al netto delle spese generali imputate), dovrebbe essere ripartito tra tutte le spese specifiche (imu, pubblicità e stimatore), con aggravio dell'eccedenza non coperta dall'attivo immobiliare a danno dell'attivo mobiliare.
                Nell'interpretazione che le spese specifiche/prededuzioni eccedenti il realizzato del bene specifico non siano da pagare (o forse siano da degradare al chirografo), l'unico vantaggio per la massa nella prosecuzione della liquidazione del bene immobile che mi pare di individuare è la quota di spese generali imputabili all'attivo immobiliare.
                • Paolo Casarini

                  Carpi (MO)
                  07/06/2017 13:24

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ici - imu

                  Vi vorrei segnalare la vs. risposta del 03/03/2017 nella sez. Conti speciali al collega Zanetti riferita alla spesa di perizia relativa all'immobile oggetto di preliminare poi trasferito. In quel caso tale spese specifica, in mancanza di realizzo dell'immobile, avete ritenuto di considerala quale spesa generale.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  07/06/2017 19:54

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ici - imu

                  Ferma restando la difficoltà a trovare una soluzione sicura, ribadiamo il principio che la spesa di carattere specifico, ove il ricavato del bene cui essa si riferisce non ne consenta il pagamento, rimane impagata, anche se vo sono disponibilità provenienti da altri beni, siano essi immobili che mobili..
                  Nello stesso senso va la risposta data al dott. Zannetti, da lei richiamata, ove abbiamo testualmente detto: "Condividiamo la sua ultima considerazione circa la prevalenza data dall'attuale art. 111ter al criterio proporzionale, ma come declinare questo criterio non è agevole, specie in un caso come quello da lei prospettato, per cui, pur muovendo da detto principio, riteniamo che si debba usare un metodo abbastanza empirico, che è l'unico che riesca a venire incontro alle contrapposte esigenze. Il problema sorge principalmente per la spesa di perizia relativa all'immobile oggetto di preliminare trasferito, per cui la stessa, in quanto spesa specifica all'immobile per il quale la perizia è stata eseguita, avrebbe dovuto gravare sullo stesso. Dovendo l'importo relativo essere pagato in prededuzione (prima delle ipoteche e dei privilegi, quindi,), pensiamo che la spesa in questione, non essendovi ora nell'attivo il bene di riferimento né il ricavato dalla sua vendita, possa (empiricamente) essere considerata una spesa di carattere generale- né mobiliare né immobiliare- e distribuita proporzionalmente prima tra immobili e mobili e poi, nell'ambito di ciascuna di queste categorie, sui singoli beni in proporzione".
                  Ci sembra che il richiamo per ben due volte ad una soluzione empirica, faccia capire che una cosa è la soluzione di diritto, altra è quella "empirica", modellata, cioè sul caso concreto per venire incontro alle esigenze (in quel caso) di un professionista, che aveva svolto la sua attività e correva il rischio di non essere pagato.
                  Nel suo caso, trattandosi di imposte, abbiamo pensato di mantenerci sui principi di diritto.
                  Zucchetti Sg srl
              • Mario Tucci

                Venezia
                06/02/2024 12:21

                Prededuzione ici - imu degradata in caso di incapienza

                Buongiorno,
                Vi sarei grato se poteste far conoscere agli interessati se il principio illustrato nella risposta che precede ha trovato nel tempo in giurisprudenza conferma o meno, non avendo trovato riscontro nelle mie ricerche.
                Grazie
                Mario Tucci
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  09/02/2024 07:21

                  RE: Prededuzione ici - imu degradata in caso di incapienza

                  L'unica sentenza che abbiamo reperito è la Cass. 18882/2022, che coordina in modo preciso e chiarissimo il rapporto fra gli artt. 111, 111-bis e 111-ter della legge fallimentare, per concludere che l'IMU è spesa specifica, da pagarsi con preferenza rispetto anche ai diritti del creditore ipotecario. Ma anche essa non si occupa della sorte di eventuali spese specifiche che eccedano il valore del bene.

                  Non possiamo quindi che confermare quanto già scritto, e tutti i dubbi che purtroppo a oggi non ci risultano essere stati fugati.
          • Andrea Cundari

            Santo Stefano di Rogliano (CS)
            30/11/2018 13:02

            RE: RE: RE: RE: ici - imu

            Buongiorno. Quindi nel caso del collega, subentrato nel 2017, con lotto del 2009 su cui non è stata pagata ici, il credito è prescritto? In caso di accertamento ne risponde il precedente curatore? Grazie
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              15/12/2018 10:30

              RE: RE: RE: RE: RE: ici - imu

              Riteniamo che la fattispecie sinteticamente descritta nel quesito sia la seguente: il precedente Curatore ha venduto nel 2009 un immobile, senza effettuare il pagamento dell'ICI dovuta; ci si pone il problema ora se tale tributo debba essere considerato prescritto e in caso contrario su chi gravino le sanzioni.

              Se così è, effettivamente (a meno di non ritenere che ICI e IMU si prescrivano non in cinque ma in dieci anni, come ipotizza una corrente minoritaria di pensiero) il termine entro il quale il Comune può richiedere l'omesso pagamento e irrogare le relative sanzioni è ampiamente scaduto.

              Anche se ci lascia leggermente perplessi il fatto che l'omissione da parte di un pubblico ufficiale finisca per tradursi in un risparmio per la procedura a danno di un ente pubblico, riteniamo che l'importo possa considerarsi prescritto ovvero non più esigibile da parte del Comune.


              E proprio per il ruolo e la qualifica di pubblico ufficiale del Curatore deve essere prestata la massima attenzione nel chiarire l'accaduto e le conseguenti responsabilità, nonché verificare che non siano intervenuti atti interruttivi della prescrizione.

              Suggeriremmo per esempio di chiedere via PEC al precedente Curatore copia del versamento eseguito e in caso di risposta negativa chiederemmo una dichiarazione da depositare in Cancelleria che attesti che mai abbia ricevuto lui o la società fallita alcuna richiesta di versamento.

              Analoga richiesta potrebbe essere fatta anche all'ente impositore.

              Infine sulla questione relazioneremmo il Giudice Delegato, eventualmente nella forma di integrazione della relazione ex art. 33 I comma L.fall., così che ne venga trasmessa copia anche al P.M..


              Evoluzione giurisprudenziale:
              La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3447 del 24/12/19, con provvedimento innovativo rispetto alla sue precedenti posizioni (Cass. SU n. 23832 del 2007, richiamata da SU n. 14648 del 2017 e n. 8770 del 2016), ha stabilito il seguente principio di diritto "ove, in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo, viene in considerazione un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria di cui deve conoscere il giudice delegato in sede di verifica dei crediti e il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva, e non il giudice tributario".
              • Chiara Barzelloni

                mondovì (CN)
                30/04/2021 10:53

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: ici - imu

                Una banale precisazione: il fallimento è del 2014 e il bene viene venduto nel 2021 (circa 7 anni). In tutto questo periodo il Comune, insinuatosi per i crediti ex ante, non ha mai inviato conteggi o richiesto importi.
                In questo caso l'IMU da pagare è sempre e comunque quella che copre l'intero periodo (sentenza di fallimento - decreto di trasferimento) oppure gli ultimi 5 anni perchè non essendo intervenute richieste da parte del comune, parte del periodo post fallimento si prescrive?
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  05/05/2021 10:55

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ici - imu

                  Certamente il pagamento è dovuto per intero.

                  Il pagamento dell'IMU è dovuto "entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili", indipendentemente dal periodo intercorso fra il fallimento e la cessione, quindi è eventualmente solo da tale termine che inizia a decorrere la prescrizione.