Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto Parziale - Creditore Ipotecario-

  • Maria Chiara Parola

    Milano
    10/03/2020 11:17

    Riparto Parziale - Creditore Ipotecario-

    Buongiorno,
    si chiede se nell'ambito di un riparto parziale che paga interamente la prededuzione ed i privilegiati, si possa prevedere di pagare anche una percentuale dei creditori chirografari , atteso che vi è anche un creditore ipotecario . Poiché il bene immobile non è ancora stato venduto il creditore ipotecario ha diritto di rientrare nel riparto come creditori chirografario nella stessa percentuale prevista per i chirografari oppure deve aspettare la vendita dell'immobile ? A questo punto è opportuno rinviare anche il riparto parziale dei creditori chirografari in attesa della vendita bene immobile ?
    Ringrazio per il prezioso riscontro
    Maria Chiara Parola
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/03/2020 19:33

      RE: Riparto Parziale - Creditore Ipotecario-

      La risposta alla sua domanda si trova nel secondo comma dell'art. 54 l. fall. per il quale i creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio "hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari".
      Il creditore ipotecario può quindi partecipare ai riparti anche prima della vendita del bene sul quale grava la sua garanzia, ma vi partecipa quale chirografario, per cui gli viene assegnata la percentuale che percepiscono tutti gli altri chirografari (ammetiamo che su un credito ipotecario di 100 egli riceva 30, ossia viene soddisfatto, come tutti gli altri chirografari nella misura del 30%).
      Quando si vende il bene oggetto dell'ipoteca, il ricavato va assegnato (detratte ovviamente le spese) al creditore ipotecario, tenendo conto che questi ha già percepito una quota del suo credito. A questo fine il legislatore fa una doppia ipotesi:
      a-che il ricavato dal bene ipotecato sia tale da consentire il pagamento integrale del creditore ipotecario, per cui questi dovrebbe percepire 100 e restituire i 30 già ricevuti, che sarebbero a disposizione dei creditori chirografari per un ulteriore riparto per la parte rimasta non soddisfatta; per evitare questo giro di danaro, è sufficiente che venga attribuito al creditore ipotecario la differenza tra l'intero credito e quanto già ricevuto, ossia 70 e le restanti 30 rimangono per i chirografari.
      b-che il ricavato dal bene ipotecato non sia tale da soddisfare integralmente il creditore ipotecario, per cui questi per la parte incapiente è da considerare quale chirografario e può quindi percepire su questa differenza la percentuale che è stata attribuita in via definitiva agli altri chirografi. Ad esempio se l'ipotecario viene soddisfatto sul bene ipotecato per 60, il suo credito residuo di 40 degrada al chirografo e questo credito va trattato come tutti gli altri crediti chirografari. Posto che a questi, nell'esempio che si sta seguendo è stata attribuita la quota del 30%, l'ipotecario, oltre alle 60 ricevute quale creditore preferenziale, ha diritto ad avere il 30% del suo residuo credito di 40, ossia 12, per cui deve restituire 18 (30-12), altrimenti quel creditore, se potesse trattenere i 30 già ricevuti, otterrebbe un a soddisfazione pari al 75%. Ovviamente s enel frattempo l'attivo è stato incrementato e varia la quota che viene attribuita ai chirografari, lo stesso varrà anche per la parte del credito ipotecario degradato a chirografo.
      Zucchetti Sg srl