Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto: considerare prima mobiliare o immobiliare

  • Davide Flamigni

    Forlì (FC)
    03/03/2021 12:30

    Riparto: considerare prima mobiliare o immobiliare

    Buongiorno
    Mi trovo alle prese con un riparto di cui semplificherò i dati per comprendere il mio dubbio. Ipotizziamo un attivo mobilare di € 100, un attivo immobiliare di € 100.
    Un passivo ipotecario di € 50, un passivo di € 500 per tfr (in cui inps si è già suttogata) ed un passivo di € 500 per retribuzioni (senza surroga). Per semplicità escludiamo qualunque tipo di spesa della procedura, considerando gli attivi come netti e distribuibili. Ovviamente si procederà a distribuire gli € 50 (afferenti all'attivo immobiliare) al creditore ipotecario; a questo punto, residuano da distribuire € 100 di attivo mobiliare ed € 50 di attivo immobiliare (con collocazione sussidiaria ex art 2776).
    Ipotesi 1
    Nel caso in cui , temporalmente nei calcoli, liquidi prima la massa immobiliare, mi ritroverò, in una prima fase, a veder soddisfatto il debito verso INPS per 50, residuerà la posizione dei dipendenti per € 500 e quella di inps per € 450 i quali concorreranno percentualente alla distribuzione degli € 100 di attivo mobiliare. In tale ipotesi il riparto complessivo sarà: € 52,63 per i dipendenti ed € 97,37 per inps
    Ipotesi 2
    Nel cao in cui, temporalmente nei calcoli, liquidi prima la massa mobiliare, mi ritroverò, in una prima fase, a veder soddisfatti egualitariamente su tale massa ( € 50 ciascuno) dipendenti ed INPS. Successivamente, essendo il credito per TFR da soddisfare prioritariamente in via sussidiaria ex art 2776, si provvederà ad attribuirne integralmente l'ammontare ad inps. in tale ipotesi il riparto complessivo sarà: € 50 per i dipendenti ed € 100 per inps

    A seconda della metodologia varia l'ammontare delle somme distribuite, quale reputate possa essere la modalità più corretta?
    Grazie
    Dott. Davide Flamigni
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/03/2021 19:20

      RE: Riparto: considerare prima mobiliare o immobiliare

      Non è lei che può scegliere se seguire il percorso sub 1 o sub 2, perché è la legge che ha previsto come comportarsi, senza lasciare al curatore margini di discrezionalità. L'art. 2776 c.c., infatti, stabilisce che i crediti c.d. con collocazione sussidiaria, "sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari", da cui si deduce che , in primo luogo, questa categoria di crediti assistiti da privilegio mobiliare, devono essere soddisfatti con il ricavato mobiliare e, "in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili", allora per la parte residua possono trovare collocazione sugli immobili, ove vanno posizionati prima dei chirografari, e, quindi, dopo il pagamento dei privilegi immobiliari e delle ipoteche.
      E' chiaro, pertanto, che deve seguire l'ipotesi sub 2, né deve stupire il risultato cui perviene per una duplice considerazione:
      a-l'Inps ha anticipato al dipendente l'importo del TFr per il quale questi era sttao ammesso al passivo e si è surrogato nella sua posizione, per cui partecipa ai riparti al posto del dipendente, che ormai è stato pagato, con il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 1 c.c. e per le voci che ha anticipato (ultime tre mensilità e TFR);
      b- nell'ambito dell'art. 2751 bis n. 1 c. le varie voci che compongono il credito complessivo del lavoratore dipendente sono tutte sullo stesso piano, per cui le retribuzioni, come il TFR o l'indennità per mancato preavviso o per danni, ecc. vengono proporzionalmente pagate con il ricavato mobiliare. Nella collocazione sussidiaria, invece, l'art. 2776 c.c. propone un ordine tra le varie componenti del credito da lavoro, ponendo al primo posto (8comma 1) i crediti relativi al trattamento di fine rapporto e all'indennità di mancato preavviso (e non interessa se a partecipare sia il dipendente o chi a lui si è surrogato), ed al secondo posto gli altri crediti di cui all'art. 2751bis n. 1 c.c. (insieme ad altri crediti).
      Zucchetti SG srl