Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

RIPARTO PARZIALE E CREDITORI IRREPERIBILI

  • Francesco Tomizzi

    TERMOLI (CB)
    07/01/2021 19:46

    RIPARTO PARZIALE E CREDITORI IRREPERIBILI

    Buonasera, vorrei gentilmente sapere se in caso di riparto parziale ed in presenza di un creditore irreperibile ammesso al riparto, trovi o meno applicazione l'art.117 l.f. commi 4 e 5.
    Precisamente, successivamente al deposito del riparto parziale, ma prima del pagamento, è stata accertata l'irreperibilità di un creditore ammesso al riparto. Più in particolare, è stato il procuratore che ha presentato per suo nome e conto la domanda di ammissione al passivo a dichiarare al curatore l'irreperibilità dopo aver ricevuto il progetto di riparto. Pertanto, il curatore non potrà procedere al pagamento nei suoi confronti dandone notizia in tal senso al Giudice Delegato.
    Conseguentemente chiedo se :
    A) la somma spettante al creditore irreperibile resterà (non essendo necessario depositarla nuovamente) sul conto corrente della Procedura e perciò non sarà "accantonata" rientrando sin da subito nella massa attiva per il prossimo riparto parziale o finale a cui parteciperà lo stesso creditore irreperibile. In questo caso da quando il creditore irreperibile non potrà più pretendere la somma a lui assegnata nel riparto? Nel senso, se a breve il creditore oggi irreperibile dovesse domandare le somme a lui assegnate in riparto, il curatore potrebbe rifiutare il pagamento ?
    B) trova applicazione l'art.117 l.f. e perciò il curatore chiederà al Giudice Delegato che la somma spettante al creditore irreperibile sia depositata su altro un conto corrente o libretto bancario intestato alla Procedura e al creditore. In questo caso, fermo restando la richiesta già effettuata con la domanda di ammissione, è opportuno che il curatore avvisi tutti creditori in modo che possano fare richiesta di assegnazione di tale somma decorsi i 5 anni?
    Grazie anticipatamente.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/01/2021 19:26

      RE: RIPARTO PARZIALE E CREDITORI IRREPERIBILI

      La legge fallimentare (né il nuovo codice della crisi) non si occupa della applicabilità della disciplina dettata dall'art. 117 l. fall. per il riparto finale ai riparti parziali, né ci risultano precedenti in materia.
      A nostro avviso bisogna partire dal concetto che il deposito previsto dall'art. 117 l. fall. non integra un accantonamento in senso tecnico in quanto ben diverso dagli accantonamenti specifici previsti dall'art. 113 in favore di singoli creditori che, in presenza delle condizioni previste dai quattro numeri di tale norma, vanno effettuati per contemperare quell'esigenza, insita nel procedimento concorsuale, di pervenire senza sospensioni alla ripartizione delle somme disponibili, in modo che i creditori ammessi possano ottenere il soddisfacimento dei propri crediti nel più breve tempo possibile, con la contrapposta esigenza di non pregiudicare creditori che si trovano in una situazione processuale tale da non consentirne l'immediato soddisfacimento sebbene rientrabili nel riparto
      Questo contemperamento di interessi nel caso degli irreperibili, si può ottenere non distribuendo ovviamente la somma destinata al creditore irreperibile (né a lui né ad altri) e senza provvedere ad accantonamenti specifici, di modo che detta somma rientra in gioco nel successivo riparto nel quale rientra in gioco però anche l'irreperibile, che partecipa al successivo riparto, non essendo stato soddisfatto in precedenza e non avendo ricevuto un accantonamento specifico; ed egualmente con i successivi riparti.
      In sostanza, fin quando il fallimento è aperto, le somme "accantonate" per gli irreperibili rientrano nell'attivo da distribuire con i successivi riparti, includendo negli stessi ancora i creditori irreperibili, che non sono stati soddisfatti, fino ad arrivare al riparto finale, nel quale trova applicazione l'art. 117; evidentemente il legislatore ha ritenuto che la tutela piena degli irreperibili dovesse essere mantenuta solo al momento del riparto finale, con effetti dopo la chiusura del fallimento. Peraltro, l'applicazione al riparto parziale della disciplina di cui all'art. 117 sarebbe fortemente punitiva e ingiustificata perché alla scadenza dei cinque anni dal deposito, si dovrebbe distribuire la somma accantonata o ai creditori che ne hanno fatta richiesta o, in mancanza, la stessa sarebbe incamerata dallo Stato, mentre il fallimento è ancora aperto e il creditore irreperibile potrebbe farsi avanti. Una volta chiusa la procedura, invece, si spiega e si giustifica la distribuzione ad altri creditori o allo Stato della somma dovuta a chi è rimasto inerte per tutto il corso della stessa, e questo spiega perché il legislatore abbia previsto questo sistema solo per il riparto finale e perchè, a nostro avviso, sia preferibile, per i riparti parziali, ricorrere alla costruzione esposta.
      Zucchetti SG srl
      • Flaminia Di Fani

        ROMA
        24/05/2021 11:21

        RE: RE: RIPARTO PARZIALE E CREDITORI IRREPERIBILI

        buongiorno
        si tratta di una procedura vecchio rito, nella quale, nei primi due riparti parziali vi sono stati numerosi creditori irreperibili ( ultimo riparto parziale anno 2012)

        dovendo procedere con il riparto finale, le somme assegnate ( e non pagate ) ai suddetti ai creditori irreperibili nei primi due riparti vanno riassegnate solo a loro o rientrano nell'attivo complessivo e ripartire tra tutti i creditori, inclusi gli irreperibili ?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          24/05/2021 19:49

          RE: RE: RE: RIPARTO PARZIALE E CREDITORI IRREPERIBILI

          Rientrano nell'attivo complessivo che va ripartito tra i creditori aventi diritto, ivi compresi quelli irreperibili. Se i creditori rimangono ancora irreperibili, scatta la procedura di cui all'art. 117 l. fall.
          Zucchetti SG srl
          • Flaminia Di Fani

            ROMA
            26/05/2021 08:53

            RE: RE: RE: RE: RIPARTO PARZIALE E CREDITORI IRREPERIBILI

            Ma in questo caso gli irreperibili che godevano di privilegio devono essere di nuovo soddisfatti integralmente ove vi sia capienza , e'corretto ?
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              26/05/2021 20:07

              RE: RE: RE: RE: RE: RIPARTO PARZIALE E CREDITORI IRREPERIBILI

              I creditori partecipano al riparto secondo il credito e la collocazione attribuita nello sttao passivo, sicchè, se il creditore irreperibile è stato ammesso in via priviòlegiata , come tale deve essere collocato nei riparti cui partecipa.
              Zucchetti Sg srl