Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Interessi post fallimentari

  • Alberto Bombardelli

    Trento
    23/05/2013 11:21

    Interessi post fallimentari

    Nell'eseguire il riparto finale di un fallimento ante 2006, il software Fallco non conteggia gli interessi post-fallimentari quando i crediti privilegiati mobiliari con collocazione sussidiaria ex art 2776 vengono remunerati – in assenza di massa attiva mobiliare – con il ricavato della vendita degli immobili.

    Non trovando nella norma un chiaro riferimento a tale aspetto e volendo evitare eventuali rilievi da parte dei creditori, vorrei sapere se vi sono pronunce giurisprudenziali o dottrinali a riguardo
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/05/2013 20:38

      RE: Interessi post fallimentari

      E' corretta la procedura seguita da Fallco perché i crediti privilegiati mobiliari con privilegio sussidiario sugli immobili, rimangono crediti privilegiati mobiliari, solo che l'importo loro dovuto per capitale e interessi quali privilegiati mobiliari, va pagato con i ricavi dell'immobile, ma non godono di un privilegio sugli immobili. Per questo motivo Fallco non considera gli interessi con riferimento alla liquidazione o riparto immobiliare dei sussidiari.
      Zucchetti SG Srl
      • Francesco Stefanini

        Benevento
        06/12/2018 15:19

        RE: RE: Interessi post fallimentari

        Con riferimento all'argomento in questione, vorrei sottoporre il seguente caso:
        1. nell'anno n+1 veniva reso esecutivo lo stato passivo del fallimento;
        2. nell'anno n+18 il GE assegna alla curatela il ricavato della vendita dell'immobile di 100, il che consente di effettuare il primo riparto parziale del fallimento;
        3. l'attivo finora realizzato è pari a 105 composto da una "massa mobiliare" (recupero credito per 5 dell'anno n+2) ed una "massa immobiliare" (assegnazione del ricavato della vendita esecutiva immobiliare per 100 dell'anno n+18);
        4. il 1° piano di riparto parziale determinato per l'importo di 70 prevede la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati con collocazione sussidiaria sugli immobili, ex art. 2776 c.c., i cui interessi legali sono stati calcolati dalla data di ammissione del credito (n+1) fino alla data della liquidazione della "massa mobiliare" (n+2); con la parte residua è previsto il pagamento del 50 % dei restanti creditori (chirografari);
        5. in fase di elaborazione del progetto di riparto il software giuridico in uso (fallcoweb Zucchetti) ha proposto il calcolo degli interessi per i creditori privilegiati "mobiliari" fino all'anno n+2 (data di realizzo della "massa mobiliare") e non fino all'anno n+18 (data di realizzo della "massa immobiliare");
        6. si è dedotto che la procedura di predisposizione del riparto è impostata come da calcolo effettuato, considerando che separate le masse attive tra mobiliare e immobiliare, il sistema calcola gli interessi che maturano fino al realizzo della massa attiva mobiliare e non della massa immobiliare; atteso che il "privilegio non muta da mobiliare in immobiliare", bensì è il meccanismo dell'art. 2776 che consente al privilegio "mobiliare" di partecipare alla distribuzione del ricavato della "massa immobiliare" fermo restando che gli interessi restano calcolati alla data di realizzo della "massa mobiliare" e non di quella "immobiliare".
        Pertanto, chiedo riscontro se al creditore munito di privilegio "mobiliare" ex art 2751 bis (come per gli altri privilegiati mobiliari che partecipano alla distribuzione della massa immobiliare per effetto dell'art.2776 c.c.), spettano gli interessi legali calcolati fino alla data di realizzo della "massa mobiliare", oppure in caso contrario fino alla data di realizzo della "massa immobiliare" sulla cui distribuzione partecipa solo a norma dell'art.2776cc.
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          10/12/2018 09:52

          RE: RE: RE: Interessi post fallimentari

          Confermiamo che al creditore munito di privilegio mobiliare ex art 2751 bis (come per gli altri privilegiati mobiliari che partecipano alla distribuzione della massa immobiliare per effetto dell'art.2776 c.c.), spettano gli interessi legali calcolati fino alla data di realizzo della massa mobiliare, per il motivo da lei già individuato. E cioè per il fatto che i privilegi mobiliari che godono della collocazione sussidiaria non diventano, nel momento in cui vengono soddisfatti con il ricavato immobiliare, privilegi immobiliari, ma rimangono privilegi mobiliari, ai quali l'art. 2776 c.c. consente di partecipare anche alla distribuzione del ricavato della massa immobiliare.
          Di conseguenza, poiché nel suo caso si tratta di fallimento risalente al 2001, correttamente Fallco calcola gli interessi postfallimentari ex art. 2749 c.c. fino alla data di realizzo della massa mobiliare e non di quella immobiliare; precisando che se si fosse trattato di fallimento dichiarato dopo il 16.7.2006 il decorso degli interessi sui crediti privilegiati generali si sarebbe fermato alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente, giusta la dizione dell'ult. comma dell'art. 54 l.f., introdotto con la riforma del 2006.
          Zucchetti SG srl
          • Francesco Stefanini

            Benevento
            10/12/2018 14:00

            RE: RE: RE: RE: Interessi post fallimentari

            Grazie