Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

COMUNICAZIONE RIPARTO FINALE

  • Valentina Leo

    Forlì (FC)
    02/05/2018 18:19

    COMUNICAZIONE RIPARTO FINALE

    Buonasera,
    in qualità di curatore di un fallimento (nuovo rito) mi trovo a dover inviare, ai sensi dell'art 117 L.F., ai creditori copia del riparto finale. Mi chiedo se, considerato che la fallita è una sas e quindi insieme alla società è stato dichiarato fallito anche il socio illimitatamente responsabile, copia del piano di riparto finale debba essere inviata anche al fallito o, se, al contrario, il progetto di riparto finale vada inviato solo ai creditori insinuati al passivo.
    Nel ringraziarVi porgo cordiali saluti.
    Dott.ssa Leo Valentina
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/05/2018 18:10

      RE: COMUNICAZIONE RIPARTO FINALE

      Il primo comma dell'art. 117 dispone che, approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, "il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti", ove il rinvio è chiaramente alle norme precedenti che trattano del riparto, ossia all'art.110 e segg., che disciplinano la formazione e la esecuzione dei riparti parziali.
      Orbene, il secondo comma dell'art. 110 stabilisce che "Il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli per i quali e' in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica certificata". Come si vede, la norma non prevede, la comunicazione al fallito e del resto non vi è un interesse di costui a partecipare alla procedura, perché il riparto è la esecuzione di quanto già disposto nello stato passivo, cui, una volta stabilito quali sono i creditori che hanno diritto a partecipare alla distribuzione del ricavato, al fallito non interessa, né deve interessare, la graduazione che viene realizzata; diversa è la fase del conto gestione perché questa è la fase del rendiconto che fa il curatore dell'attività svolta di gestione dei beni del fallito, per cui è giusto che questi partecipi.
      Zucchetti SG Srl
      • Micaela Marcelli

        POGGIBONSI (SI)
        03/05/2021 11:13

        RE: RE: COMUNICAZIONE RIPARTO FINALE

        Buongiorno,
        mi inserisco nella discussione per un chiarimento.
        Vorrei sapere se il progetto del piano di riparto parziale deve essere inviato anche i creditori titolari di crediti prededucibili sorti in corso di procedura, benché non insinuati al passivo fallimentare.
        Pongo la stessa domanda in merito alla relazione ex art. 33 c.5 per sapere se la stessa deve essere inviata anche ai suddetti creditori oltre ai creditori ammessi al passivo fallimentare.
        Ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti.

        Dott.ssa Micaela Marcelli
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          03/05/2021 19:48

          RE: RE: RE: COMUNICAZIONE RIPARTO FINALE

          I creditori prededucibili non insinuati al passivo dovrebbero essere sttai soddisfatti fuori riparto prima della presentazione di un riparto che riguarda i creditori concorsualie chefa anche intendere che non si versa nel caso della mancanza di disponiblità per soddisfare tutte le prededuzioni. Ad ogni modo se vi sono creditori del genere, anche ad essi va trasmesso il progetto di riparto in quanto il secondo comma dell'art. 110 l. fall. prevede che sia data comunicazione del progetto di riparto "a tutti i creditori", senza distinzione, tale da comprendere tutti coloro che potrebbero risultare penalizzata la soddisfazione dei creditori inclusi nel riparto. Lo scopo del coinvolgimento dei creditori è infatti quello di metterli a conoscenza dell'atto più importante della procedura, che è la distribuzione del ricavato, per consentire eventuali reclami se viene leso un loro diritto, al punto che il secondo comma dell'art. 110 l.fall. nel prevedere la comunicazione a tutti i creditori, precisa "compresi quelli per i quali e' in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98", quali ad esempio gli opponenti allo stato passivo, che non hanno un diritto attuale a partecipare al riparto, ma potrebbero averlo all'esito favorevole del giudizio di opposizione.
          Eguale discorso vale per la comunicazione dei rapporti di cui al comma quinto dell'art. 33. Anche qui la norma parla di creditori ed è evidente che lo scopo dell'incvio di tali rapporti ai creditori è quello di mettere tutti coloro che avanzano pretese verso il fallimento, indipendentemente dalla collocazione, di conoscere lo stato e gli sviluppi della procedura.
          Zucchetti SG srl
          • Micaela Marcelli

            POGGIBONSI (SI)
            11/05/2021 19:23

            RE: RE: RE: RE: COMUNICAZIONE RIPARTO FINALE

            Ringrazio per la risposta,
            e preciso che si tratta di un riparto relativo a somme da destinare al creditore fondiario che viene effettuato proprio per definire la disponibilità delle somme da destinare al creditore fondiario al netto delle spese di competenza dello stesso ed alla quota parte delle spese generali.

            Cordiali saluti
            Micaela Marcelli
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              12/05/2021 20:07

              RE: RE: RE: RE: RE: COMUNICAZIONE RIPARTO FINALE

              Perfetto. A maggior ragione in un caso del genere vanno coinvolti i creditori prededucibili, che, essendo preposti agli ipotecari (almeno per le prededuzioni consistenti in spese della procedura) potrebbero recriminare sulla soddisfazione del creiore ipotecario prima del loro pagamento.
              Zucchetti Sg srl