Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Fondi di previdenza complementare

  • Umberto Romano

    Treviso
    12/02/2019 10:42

    Fondi di previdenza complementare

    Buongiorno volevo sottoporre il seguente quesito:
    in qualità di liquidatore di un concordato preventivo liquidatorio mi trovo ad effettuare un piano di riparto in favore dei dipendenti. Gli stessi sono insinuati al passivo anche per la quota relativa ai fondi di previdenza complementare (A3.1b).
    Tralasciando la questione relativa alla legittimazione attiva ad effettuare l'insinuazione al passivo (fondo complementare o dipendente) mi chiedevo se, nel caso in cui il fondo venisse liquidato direttamente al dipendente, debba essere trattenuta l'aliquota del 23% a titolo di irpef (come avviene per il TFR ordinario) o se l'importo del fondo destinato alla previdenza complementare debba essere versato al dipendente al lordo ovvero senza alcuna ritenuta irpef.
    Chiedo altresì se la ritenuta irpef vada applicata anche agli interessi maturati post omologa (io ritengo di si in quanto elemento accessorio alla retribuzione).
    Ringraziando per il Vs. prezioso contributo,
    invio i migliori saluti.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      02/03/2019 19:03

      RE: Fondi di previdenza complementare

      Certamente deve essere operata la ritenuta e, benché non siamo riusciti a reperire una fonte ufficiale sull'argomento, in base all'esperienza acquisita in tale situazione (affrontata quando possibile con l'assistenza dell'Agenzia delle Entrate) ci risulta che si applichino le ordinarie regole per il pagamento del T.F.R. che, ricordiamo, sono decisamente complesse.

      La base imponibile è infatti data dalla somma di :
      - T.F.R. maturato al 31/12/2000, meno € 309,87 per anno o frazione di anno di maturazione
      - T.F.R. maturato successivamente, ma escludendo la quota di rivalutazione monetaria.

      Così determinata la base imponibile, l'imposta da trattenere deve essere determinata come segue:
      - il T.F.R. totale viene diviso per il numero di anni o frazione di anno di durata del rapporto di lavoro
      - tale importo viene moltiplicato per 12 per ottenere il c.d. reddito annuo di riferimento
      - al reddito annuo di riferimento vengono applicate le aliquote IRPEF progressive per determinare l'imposta "virtuale" su di esso
      - il rapporto fra tale imposta "virtuale" e il reddito di riferimento costituisce l'aliquota da applicare alla base imponibile come sopra individuata per determinare le imposte dovute, e quindi la ritenuta da effettuare.

      Ciò richiede quindi che il Curatore acquisisca, in sede di predisposizione dello stato passivo ovvero comunque entro il momento dell'effettuazione del riparto:
      - la data di assunzione
      - l'importo del T.F.R. maturato alla data del 31/12/2000
      - l'importo del T.F.R. maturato successivamente a tale data, distinguendo l'importo relativo a T.F.R. da quello relativo a rivalutazione monetaria annuale dello stesso.

      Per tale motivo (complessità dei calcoli e necessità di informazioni spesso non facili da reperire), in considerazione del fatto che si tratta comunque di una ritenuta d'acconto e che il conteggio definitivo verrà effettuato dall'Agenzia, che calcolerà e trasmetterà all'ex dipendente il conguaglio dovuto o da avere a rimborso, spesso nella prassi per scelta o per necessità (quando non si riesce ad acquisire le informazioni sopra elencate) viene applicata la ritenuta del 23% sull'intero importo corrisposto, con ogni probabilità non inferiore a quella dovuta.


      Tale ritenuta va applicata anche agli interessi, per la motivazione esposta nel quesito.