Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Piano riparto finale - Insufficienza attivo per pagamento spese prededucibili

  • Vincenzo Moretta

    napoli
    04/05/2021 10:08

    Piano riparto finale - Insufficienza attivo per pagamento spese prededucibili

    Salve,
    ho un dubbio per la predisposizione del piano di riparto finale di una procedura fallimentare.
    L'unico attivo realizzato, pari a circa 16.000,00 euro e derivante dalla vendita di un immobile senza alcuna ipoteca o privilegio, consente di pagare solo in parte le spese sorte in prededuzione e nessun altro credito (circostanza già prevista nel corso della procedura, tanto che per il pagamento dei professionisti si era atteso il riparto ex art. 111 bis L.F.) .
    Pertanto, escluso il criterio cronologico stante l'insufficienza d'attivo, ho ritenuto sia da escludersi anche il criterio proporzionale tra tutti, ma vada considerato il rango privilegiato attribuito in virtù del rapporto da cui deriva il credito.
    Orbene, il dubbio sorge in relazione alla richiesta avanzata dal Condominio, avente ad oggetto il pagamento al di fuori del piano di riparto delle spese condominiali sorte in prededuzione trattandosi, secondo quanto asserito, di spese specifiche in prededuzione gravanti sull'immobile venduto.
    La Curatela ha ritenuto opportuno considerare l'ordine di graduazione e proporzionalità, senza effettuare una distinzione tra spese generali e specifiche relative all'immobile, atteso che, secondo giurisprudenza consolidata, la previsione di cui all'art. 111 ter l. fall. detta un criterio di regolamentazione degli eventuali conflitti tra crediti prededucibili e crediti assistiti da cause di prelazione, che va risolto facendo gravare sul ricavato dei beni oggetto di garanzia sia le spese prededucibili specificamente sostenute per la loro conservazione, amministrazione e liquidazione, evidenziate nel conto speciale, sia un'aliquota di spese generali in quanto sostenute nell'interesse della massa dei creditori .
    Orbene, nel caso di specie, si ritiene che a nulla varrebbe tale distinzione considerato che non vi sono gravami sull'immobile.
    Lo scrivente ritiene che le spese del condominio siano spese prededucibili, ma di grado chirografario, non vantando il condominio nessun privilegio sull'immobile, pertanto, nel caso di specie, pagherei secondo il seguente ordine:
    1- Nella misura del 100% il compenso del curatore pari a circa 4.000 euro, come spese di giustizia privilegio art. 2755 c.c.
    2- In percentuale in relazione all'attivo restante i compensi dei professionisti nominati dalla Curatela privilegio ex art. 2751 bis c.c. , nella fattispecie:
    - avvocato per ricorso fallimento in estensione, che ha permesso di acquisire alla massa attiva l'immobile, unico bene della procedura
    - avvocato per un'azione revocatoria persa,
    - delegato alla vendita, e spese per la pubblicità di vendita che il delegato non ha anticipato ma ha addebitato al fallimento
    - ingegnere che ha valutato l'immobile
    - notaio per relazione notarile
    Pertanto, le spese del condominio resterebbero impagate.
    Si chiede se tale predisposizione sia corretta, e che se dunque il condominio non vanti nessun privilegio.
    Si chiede altresì se sia giusto nel caso di specie non effettuare la distinzione tra spese generali e specifiche per i motivi suesposti.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/05/2021 20:16

      RE: Piano riparto finale - Insufficienza attivo per pagamento spese prededucibili

      E' corretta la sua elencazione, dovrebbe solo aggiungere tra le spese di giustizia, da porre sullo stesso piano del suo compenso, il canone Fallco.
      A parte questa omissione, le sue considerazioni sono esatte. La condizione di prededucibilità accumuna tutte le spese indicate, per cui tale qualifica consente a dette spese di essere soddisfatte prima dei crediti concorsuali. Qualora l'attivo disponibile non sia sufficiente a soddisfare interamente tutti i crediti prededucibili, l'ult. comma dell'art. 111bis l. fall. impone di fare una graduazione tra le prededuzione e di pagare i crediti secondo l'ordine della graduazione; facendo tale graduazione il credito per spese condominiali, non essendo assistito da alcun privilegio, va collocato al chirografo, cosi come andrebbero collocati al chirografo i crediti per spese condominiali concorsuali qualora fossero stati richiesti.
      Quanto alle natura delle spese, alcune di quelle indicate sono specifiche degli immobili e altre sono di carattere generali, ma questa distinzione comporta che le spese specifiche relative agli immobili vanno collocate per intero sul ricavato immobiliare e quelle generali soltanto per una quota proporzionale (che finisce per diventare anche qui l'intero in mancanza di altri ricavi) giusto il disposto del terzo comma dell'art. 111ter. Il problema sorge quando spese specifiche ad un bene non possono essere soddisfatte col ricavato di quel bene perché manca o non ha dato alcun ricavo, ma questa situazione non ricorre nel suo caso.
      Zucchetti SG srl
    • Silvia Pirini

      SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
      10/01/2024 15:35

      RE: Piano riparto finale - Insufficienza attivo per pagamento spese prededucibili

      Buonasera,
      sono con la presente a chiedere vostro cortese parere in merito alla seguente situazione.
      Caso di snc fallita con fallimento per estensione dei soci A e B.
      La massa attiva della società e del socio A permettono il pagamento di tutti i costi prededucibili (specifici e generali) residuando un attivo per i crediti concorsuali, invece la massa attiva del socio B, dopo avervi imputato una quota di costi prededucibili generali, è insufficiente per il pagamento di tutti i crediti prededucibili specifici. In questo caso, i creditori prededucibili personali del socio B rimarrebbero in parte insoddisfatti poiché, pur trattandosi di costi sorti nel corso della procedura, non possono trovare soddisfazione nella massa della società e dell'altro socio.
      é corretto?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        11/01/2024 18:44

        RE: RE: Piano riparto finale - Insufficienza attivo per pagamento spese prededucibili


        Non del tutto. Invero, quando si tratta di fallimento di una snc e dei soci, prima di tutto va effettuata la imputazione soggettiva delle spese a ciascuna massa, distinguendo quelle che riguardano la società- e di cui risponde il patrimonio sociale e quello personale dei soci- e quelle che attengono a ciascun socio in quanto di queste risponde soltanto il patrimonio del socio interessato. Fatta questa iniziale suddivisione, poi si può passare a quella oggettiva che riguarda i beni con cui pagarle, il che significa individuare all'interno di ciascun fallimento quali sono le spese specifiche, che vanno pagate soltanto con il ricavo dei beni interessati dalla spesa e nei limiti di tali ricavi, e quali sono quelle generali, che si distribuiscono proporzionalmente tra tutti i beni della massa, fermo restando che in ciascun fallimento le spese societarie e quelle personali del singolo socio fallito vanno contestualmente considerate.
        Facendo un esempio per meglio spiegare il procedimento esposto, ammesso che le spese complessive ammontino a 100, con la prima suddivisione si può stabilire che 60 sono spese che riguardano la società, 30 il socio A e 10 il socio B, per cui la società risponde di 60, il socio A di 90 (60 sociali + 30 personali) e il socio B di 70 (60 sociali + 10 personali). E' indifferente quale massa attiva viene utilizzata per prima, ma per comodità di conteggi ed per evitare poi conguagli, è preferibile sempre partire dal fallimento sociale calcolando le spese che vanno pagate col ricavato dei singoli beni (spese specifiche) e quelle che vanno distribuite su tutti i beni della società proporzionalmente (spese generali) e lo stesso metodo va seguito nei fallimenti di A e di B, tenendo conto di quanto già è stato pagato dal fallimento della società; pertanto, la quota iniziale di 60 attribuita a ciascun fallimento quale debito prededucibile della società potrebbe essere ridotta in base a quanto è stato pagato dal fallimento di questa. Ammetiamo che il fallimento sociale abbia pagato le sue prededuzioni per 20, restano debiti prededucibili per 40 da soddisfare ancora, per cui il fallimento A deve ancora pagare 70 (40+30) e il fallimento B 50 (40+10). In questi fallimenti personali le spese sociali e quelle personali, divise tra speciali e generali, vanno considerate contestualmente per cui se l'attivo di ciascun fallimento non è sufficiente a pagarle per intero, si fa la graduazione tra tutte le spese prededucibili (quelle già della società rimaste impagate e quelle personali). In tal modo il pericolo da lei prospettato non sussite, o meglio è possibile che le prededuzioni non vengano pagate per intero, ma l'incapienza non grava soltanto sui debiti personali in quanto questi formano un'unica massa passiva con quelli sociali) ma è determinata dalla collocazione delle spese nell'ambito della graduazione.
        Zucchetti Sg srl