Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

PIGNORAMENTO DI UN CREDITO AMMESSO ALLO STATO PASSIVO

  • Gianluca Canale

    Pescara
    29/09/2010 10:19

    PIGNORAMENTO DI UN CREDITO AMMESSO ALLO STATO PASSIVO

    La società X creditrice della fallita è stata ammessa allo stato passivo per l'importo del credito vantato. Dopo la esecutività dello stato passivo
    la società Equitalia ha effettuato il pignoramento (presso terzi) dell'importo del credito ammesso allo stato passivo in favore della società X debitrice di Equitalia per imposte non pagate. Al momento del ripato è possibile assegnare in forza di tale pignoramento le somme direttamente ad Equitalia oppure occorre che la stessa presenti apposita istanza al G.D. per sostituirsi nello stato passivo al precedente creditore.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/09/2010 18:37

      RE: PIGNORAMENTO DI UN CREDITO AMMESSO ALLO STATO PASSIVO

      Non riusciamo a capire bene la fattispecie da lei prospettata.
      Possiamo ipotizzare che la società X, creditore della fallita per 1.000,00 sia garantito da un fideiussore della società fallita e, ciò nonostante, abbia insinuato il suo credito al passivo. Equitalia creditore a sua volta della società X- per 1.000,00 o più- ha pignorato il credito che X vanta verso il fideiussore del fallimento eseguendo appunto un pignoramento presso terzi, ossia presso il fideiussore.
      Se questa è la fattispecie, il rapporto tra la società X e il fallimento rimane intatto e nel riparto il fallimento deve pagare il creditore insinuato, a meno che il fideiussore, escusso da Equitalia, non abbia fatto domanda di regresso nel fallimento per ricuperare quanto pagato ad Equitalia (per tale domanda riteniamo applicabile il secondo comma dell'art. 115). In tutto questo giro Equitalia non ha nulla a che fare col fallimento in quanto ella si soddisfa di un suo credito verso X, escutendo un credito che questa vanta verso un terzo, per cui equiotalia non ha alcun titolo per partecipare al fallimento, a differenza del fideiussore, che una volta escusso e aver pagato, ha diritto alla rivalsa o al regresso verso il debitore principale, che è la ditta fallita.
      Se il caso da lei prospettato è diverso da quello sopra ipotizzato, le chiediamo di fornire ulteriori chiarimenti.
      Zucchetti SG Srl
      • Gianluca Canale

        Pescara
        29/09/2010 20:06

        RE: RE: PIGNORAMENTO DI UN CREDITO AMMESSO ALLO STATO PASSIVO

        preciso meglio la fattispecie
        La società x ha un credito nei confronti del fallimento per € 1.000 ed ha presentato istanza di insinuazione allo stato passivo. Il credito è stato regolarmente ammesso per € 1.000. La società x risulta inoltre debitrice della Equitalia Pragma spa (concessionario della rscossione delle imposte) per imposte e tasse non pagate per € 1.200. Pertanto Equitalia Pragma ha notificato al fallimento quale terzo un pignoramento per vedersi assegnate in sede di riparto le somme ammesse allo stato passivo in favore della società x. In sede di riparto il curatore può assegnare le somme direttamente ad Equitalia in forza del suindicato pignoramento oppure occorre che la società Equitalia presenti una istanza al Giudice Delegato per chiedere la sostituzione nello stato passivo al posto della società x.
        Sperando di essere stao più chiaro.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          30/09/2010 17:28

          RE: RE: RE: PIGNORAMENTO DI UN CREDITO AMMESSO ALLO STATO PASSIVO

          Ora è tutto più chiaro.
          Avevamo scartata l'ipotesi da lei rappresentata perché abbastanza rara (tant'è che non ci risultano precedenti giudiziari in materia, se non in via indiretta), sebbene possibile perché la società fallita non è la debitrice esecutata, ma soltanto la terza pignorata per cui nei suoi confronti non trova applicazione il divieto delle azioni esecutive di cui all'art. 51.
          Nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, con la notificazione al terzo (nel caso il fallimento) dell'atto di pignoramento contenente l'ingiunzione prevista dall'art. 492 cpc, si produce, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., un vincolo di indisponibilità, che, a sua volta, genera l'inopponibilità, rispetto al creditore pignorante, di qualsiasi fatto sopravvenuto a detta notificazione, che determini l'estinzione totale o parziale del credito; ciò in attesa dell'accertamento dell'effettivo obbligo del terzo, che nella specie non potrebbe negarsi dal momento che il credito di X verso il debitore fallito è stato ammesso al passivo del fallimento del terzo, per cui il curatore del fallimento non può che rendere una dichiarazione positiva dell'esistenza del debito verso X. Tale dichiarazione positiva del terzo (o nei casi in cui manca, l'accertamento compiuto giudizialmente), completa l'oggetto dell'espropriazione presso terzi, oggetto che, a fini espropriativi, resta così definitivamente fissato, costituendo per l'effetto l'oggetto dell'ordinanza di assegnazione del credito.
          A seguito del pignoramento subito, quindi, il curatore non può provvedere al pagamento al creditore insinuato e deve attendere l'esito del procedimento esecutivo; con l'assegnazione della somma oggetto del credito, discende che il curatore terzo pignorato dovrà effettuare il pagamento all'assegnatario.
          Così ricostruito il meccanismo dell'espropriazione presso terzi, riteniamo che Equitalia, ottenuta l'assegnazione, non debba fare una insinuazione tardiva, ma abbia diritto, a semplice richiesta documentata dell'avvenuta assegnazione, a ricevere il pagamento al posto del creditore insinuato. Ci conforta in questa soluzione, a parte la ricostruzione accennata, il sistema semplificato dell'art. 115 , secondo comma, legge fall. per il caso di cessione di crediti insinuati o di intervenuta surroga.
          Zucchetti SG Srl

          • Danilo Capone

            Mestre (VE)
            17/11/2011 13:18

            RE: RE: RE: RE: PIGNORAMENTO DI UN CREDITO AMMESSO ALLO STATO PASSIVO

            Buongiorno, chiedo gentilemnte riscontro ad una questione relativa al credito pignorato da Equitalia.
            Il caso che ci occupa riguarda il credito di un dipendente (quindi assistito da privilegio) nei confronti della fallita. Il dipendente creditore è, nel contempo, debitore nei confronti di Equitalia la quale ha pignorato il credito del dipendente nella misura di 1/5.
            Nella fase di riparto parziale in cui si pagheranno i crediti dei dipendenti, il dipendente verrà soddisfatto soltanto nella misura di 4/5, mentre l'1/5 pignorato spetterà ad Equitalia. In questo caso l'1/5 del credito manterrà il privilegio e quindi Equitalia potrà partecipare al medesimo riparto con cui verranno soddsfatti i dipendenti, potendo quindi concludere che il pignoramento riguarda sia il credito sia il relativo privilegio?
            Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/11/2011 18:29

      RE: PIGNORAMENTO DI UN CREDITO AMMESSO ALLO STATO PASSIVO

      La situazione rappresentata ci sembra leggermente più complessa di quella che appare.
      Bisogna partire dal concetto che Equitalia sta attuando una espropriazione presso terzi, ove il debitore è il dipendente e il terzo è la società datrice di lavoro del medesimo. Il fallimento di quest'ultima non incide sulla procedura esecutiva in quanto l'esecuzione è nei confronti del dipendente e non della società fallita che è solo la terza presso la quale si esegue il pignoramento perché ritenuta debitrice di una somma di danaro al citato dipendente.
      Ne consegue che il curatore della società fallita deve, per intanto, rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 cpc, con la quale indicherà la somma totale effettivamente dovuta dal fallimento al suo ex dipendente alla luce degli accertamenti svolti in sede fallimentare e, in particolare, la somma ripartibile in favore di detto dipendente.
      Se non sorgono contestazioni su detto importo, il giudice dell'esecuzione assegnerà in pagamento ad Equitalia la parte della somma che dovrebbe essere versta al dipendente e il curatore provvederà di conseguenza.
      Ossia Equitalia non partecipa al fallimento- e quindi non si pone il problema di un suo eventuale privilegio-, perché non è creditore dello stesso, ma ha diritto a vedersi attribuita dal fallimento somma corrispondente alla parte del credito del dipendente (creditore del fallimento e insinuatosi allo scopo) che il giudice dell'esecuzione le assegna.
      Ovviamente questa situazione potrà comportare un rallentamento per la difficoltà di coordinare i tempi del riparto con i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, per cui la miglior cosa sarebbe trovare un accordo, sentendo sia il dipendente che Equitalia, sull'importo che al momento del riparto il curatore deve trasmettere ad Equitalia invece che al dipendente. Ovviamente è bene che l'accordo risulti da un atto scritto, in modo che nessuno dei due interessati possa contestare in futuro l'operato del curatore.
      Zucchetti SG Srl
      • Giovanni Corinaldesi

        Offida (AP)
        19/11/2011 12:20

        RE: RE: PIGNORAMENTO DI UN CREDITO AMMESSO ALLO STATO PASSIVO

        Buongiorno, ho lo stesso identico caso del Dott. Canale. La differenza sta nel fatto che il Giudice dell'Esecuzione nel momento in cui ho fatto la dichiarazione quale terzo ed ha assegnato il credito (vantato dal dipendente verso il fallimento per retribuzioni) ad Equitalia e a un altro creditore NON HA - nel verbale di assegnazione - limitato l'importo ad 1/5 della somma che va al dipendente in esecuzione del riparto finale, ma semplicemente ha disposto l'assegnazione fino a concorrenza del credito vantato da Equitalia e deall'altro creditore. La mia domanda è: devo dare i 4/5 al lavoratore e il quinto restante ad Equitalia e all'altro creditore? oppure per assurdo non tenendo conto dell'art. 545 co. 4 Cpc devo dare tutta la somma che andrebbe al lavoratore ai due suoi creditori, solo perchè il G.E. non ha specificato la limitazione ad 1/5?
        Grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          22/11/2011 10:27

          RE: RE: RE: PIGNORAMENTO DI UN CREDITO AMMESSO ALLO STATO PASSIVO

          Non è agevole la risposta perché apparentemente sembrerebbe logico seguire la via della ripartizione da lei preferita; tuttavia, a nostro parere, sarebbe più corretto attribuire ad Equitalia l'intera somma a lei assegnata dal giudice dell'esecuzione. Ciò sia perché il provvedimento di assegnazione è definitivo e il curatore non può da esso discostarsi, sia perché, principalmente, la somma assegnata ad Equitalia già costituisce il risultato del credito tutelato dal pignoramento sul quinto della retribuzione, e per questo il giudice dell'esecuzione non ha fatto ulteriori precisazioni. Ossia Equitalia ha pignorato il quinto al fine di ottenere il pagamento del suo credito, per cui la somma assegnatale costituisce il credito che sarebbe stato soddisfatto in sede esecutiva sulla base del pignoramento effettuato, per cui quella stessa somma le deve essere attribuita in sede fallimentare.
          Prenda questa indicazione come una mera ipotesi di soluzione, perché non escludiamo che si possa sostenere anche il contrario.
          E' abbastanza verosimile, pertanto, che qualunque via segue in sede di riparto, uno dei due- il dipendente o Equitalia a seconda della scelta che farà- proporrà reclamo e, in quella sede potrebbe la somma contestata essere accantonata in attesa della decisione.
          Zucchetti SG Srl
          • Barbara Valsecchi

            Vigevano (PV)
            13/12/2011 10:19

            RE: RE: RE: RE: PIGNORAMENTO DI UN CREDITO AMMESSO ALLO STATO PASSIVO

            Anche nel mio caso un terzo ha pignorato la somma dovuta al dipendente ed ammessa allo stato passivo. Il pignoramento, però, è stato notificato al fallimento successivamente alla consegna da parte del curatore della documentazione per l'accesso del dipendente al fondo di garanzia dell'INPS.
            Cosa deve fare il curatore? Informare l'Inps e tentare di bloccare l'erogazione?
            Questo prima di avere reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.?
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              13/12/2011 19:20

              RE: RE: RE: RE: RE: PIGNORAMENTO DI UN CREDITO AMMESSO ALLO STATO PASSIVO

              L'eventuale intervento del Fondo di garanzia dell'INPS non ci sembra che sposti i termini del problema, perché comunque rimane il debito della curatela che, qualora l'INPS ne faccia richiesta, dovrà essere pagato a questo ente per l'anticipazione fatta e non al dipendente.
              Ciò detto è opportuno che lei comunichi all'INPS l'esistenza dl pignoramento che le è stato notificato, è poi proceda regolarmente a fare la dichiarazione ex art. 547cpc.
              Zucchetti SG Srl
      • Massimo Matera

        Napoli
        27/11/2015 17:38

        RE: RE: PIGNORAMENTO DI UN CREDITO AMMESSO ALLO STATO PASSIVO

        Nel caso in cui il pignoramento venga notificato al fallimento (sempre in qualità di Terzo), nei confronti di un percipiente ammesso al Riparto Finale, già reso esecutivo dal GD, e per il quale sono già stati firmati i mandati, si può ritenere ammissibile tale pignoramento? Il curatore dovrebbe bloccare il pagamento del creditore ammesso al riparto, per attendere l'esito del giudizio di esecuzione?

        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          30/11/2015 13:01

          RE: RE: RE: PIGNORAMENTO DI UN CREDITO AMMESSO ALLO STATO PASSIVO

          Con la dichiarazione di esecutività del riparto il giudice delegato constata che il procedimento di riparto si è svolto regolarmente e che quindi il curatore può procedere ai pagamenti come indicati nel piano presentato, per cui dopo la esecutività del riparto il credito del soggetto in esso compreso può essere pignorato da un suo creditore con la procedura del pignoramento presso terzi. A quel punto ilo curatore non può provvedere al pagamento al creditore beneficiario del riparto e deve rendere la dichiarazione ex art. 547 cpc; ovviamente la dichiarazione non può che essere nel senso conforme a quanto risulta dal riparto e deve attendere il provvedimento di assegnazione del giudice delegato; questa procedura, se il non si tratta del riparto finale, non dovrebbe portare alcuna conseguenza per il fallimento in quanto si tratta solo di sapere se la somma gi9à destinata al creditore nel piano di riparto va a lui corrisposta o al suo creditore che ha agito in via esecutiva.
          Zucchetti SG srl
          • Fabrizio Colombo

            Sassoferrato (AN)
            08/01/2018 10:02

            RE: RE: RE: RE: PIGNORAMENTO DI UN CREDITO AMMESSO ALLO STATO PASSIVO

            Buongiorno, ho un caso simile a quelli già prospettati, Il sottoscritto in qualità di curatore, nelle more dei 15 giorni concessi ai creditori a seguito della comunicazione dell'ordine di deposito del progetto di riparto parziale disposto dal giudice, ha ricevuto un atto di pignoramento presso terzi effettuato da una banca nei confronti di un dipendente ammesso al passivo, Il giudice dell'esecuzione ha fissato l'udienza per il giorno 19/2/2018, mi chiedo quanto segue :
            • se nel frattempo il Giudice delegato autorizza il sottoscritto ad eseguire il riparto, si deve attendere il decreto di assegnazione emesso dal giudice dell'esecuzione o si puo' intanto procedere con il riparto, fatta eccezione per le somme oggetto di pignoramento;
            • nel caso in cui si possa procedere, supponendo che si effettueranno i pagamenti in tempi diversi è opportuno predisporre due mandati , uno per le somme pignorate e l'altro per tutte le altre ?
            Grazie.
            Dott. Fabrizio Colombo
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              09/01/2018 10:57

              RE: RE: RE: RE: RE: PIGNORAMENTO DI UN CREDITO AMMESSO ALLO STATO PASSIVO

              Una volta pervenuto il pignoramento, il fallimento terzo non può provvedere al pagamento al creditore ammesso al passivo e al riparto, a norma dell'art. 546 cpc. e deve attendere che il giudice dell'esecuzione risolva la questione se il pagamento che il fallimento deve sta per effettuare deve essere fatto a favore del creitore ammeso al passivo o a favore del terzo pignorante, emettendo in tal caso un provvedimento di assegnazione della somma a favore di quest'ultimo. Si tratta quindi d una controversia che non coinvolge gli altri creditori partecipanti al riparto, per cui può trovare applicazione, in via analogica, l'ult. comma dell'art. 110 per l'ipotesi che su un credito sia sorta contestazione a seguito di reclamo; in tal caso, "il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione".
              Egualmente si può fare nella fattispecie da lei prospettata, per cui il curatore, una volta dichiarato esecutivo il progetto di riparto, accantona la somma oggetto di pignoramento, e procede al riparto in favore degli altri creditori.
              Zucchetti Sg srl
              • Fabrizio Colombo

                Sassoferrato (AN)
                09/01/2018 11:48

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: PIGNORAMENTO DI UN CREDITO AMMESSO ALLO STATO PASSIVO

                Grazie mille.
                Dott. Fabrizio Colombo.
              • Rosalia Lisanna Nieddu del Rio

                Roma
                21/09/2018 18:32

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: PIGNORAMENTO DI UN CREDITO AMMESSO ALLO STATO PASSIVO

                Mi ricollego alla discussione:
                nel mio caso ho ricevuto notifica di un pignoramento diretto da parte dell'agente riscossione, per un credito di un ex lavoratore ammesso al passivo, per il quale non ho ancora notizia di una surroga inps.
                In tal caso ritengo di comunicare al concessionario che in sede di riparto, laddove vi fossero somme disponibili, provvederò a pagare il creditore pignorante, sempre laddove l'inps nelle more, non mi comunichi di aver già pagato (anche in parte il credito) e di volersi surrogare.
                Vorrei solo conferma del fatto che l'ordine di pagamento diretto ex art. 72 del DPR 602/73, valga nei confronti del fallimento allo stesso modo dell'iordinanza di assegnazione.
                Peraltro, è opportuno notiziare dell'avvenuta notifica il lavoratore che allo stato non ne è a conoscenza? Io penso di si.
                Grazie del supporto che vorrete fornirmi.
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  15/10/2018 17:50

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PIGNORAMENTO DI UN CREDITO AMMESSO ALLO STATO PASSIVO

                  Come ampiamente illustrato negli interventi precedenti, il pignoramento del credito ammesso al passivo si pone in certo senso "immediatamente a valle" della procedura di riparto, con il diritto del creditore del soggetto ammesso al passivo di ricevere la somma a lui destinata in sede di riparto.

                  Per tale motivo si è detto che non sia necessaria una istanza di ammissione al passivo, secondo il principio stabilito, per l'analoga fattispecie di cessione del credito, dall'art. 115 l.fall.

                  Così inquadrata la questione, non vediamo perchè l'ordine di pagamento diretto ex art. 72-bis del D.P.R. 602/73 non debba avvalersi del medesimo trattamento.