Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Pagamento credito prededucibile dopo modifica SP

  • Nicola Scuro

    ROMA
    03/05/2021 19:23

    Pagamento credito prededucibile dopo modifica SP

    Buongiorno,

    in una LCA, a seguito di opposizione allo stato passivo da parte di un creditore, viene modificato il provvedimento del C.L. che aveva ammesso con privilegio e viene, quindi, concessa la prededuzione.
    Premesso che non è ancora stato effettuato alcun riparto e che la procedura ha allo stato una discreta disponibilità bancaria (e previsioni di realizzo ulteriori avendo due beni immobili da liquidare), in che tempi deve essere soddisfatto il creditore?
    In sostanza, vi è obbligo di pagamento immediato a carico del C.L. in caso di richiesta? E, nel caso, deve passare da autorizzazione ministeriale o può provvedere autonomamente?
    Parliamo di una somma di poche migliaia di euro che non impedisce il pagamento dei compensi degli altri professionisticoadiutori della procedura.

    Grazie per un riscontro e saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/05/2021 20:13

      RE: Pagamento credito prededucibile dopo modifica SP


      La disciplina della liquidazione coatta amministrativa, con riferimento alla ripartizione dell'attivo ricavato a seguito della procedura, rinvia esclusivamente alle seguenti norme del fallimento:
      ‒ all'art. 111 l.fall., sulle modalità di distribuzione dell'attivo;
      ‒ all'art. 112 l.fall., in tema di disciplina degli effetti dell'ammissione di domande tardive;
      ‒all'art. 113 l.fall., relativamente alle ripartizioni parziali.
      Tra le norme richiamate non vi è l'art. 111bis, che al comma terzo consente il pagamento fuori riparto dei crediti prededucibili liquidi, esigibili e non contestati, per cui nella l.c.a. le somme disponibili vanno indubbiamente utilizzate in primo luogo per il pagamento dei creditori prededucibili, perché questo dispone l'art. 111 (richiamato), ma attraverso i riparti, come regolati dall'art. 113 (richiamato).
      Questa soluzione, che esclude l'applicabilità alla l.c.a. dell'art. 111bis l. fall,, è stata avallata dalla giurisprudenza. Invero, Cass. 13/08/2015, n.16844 ha così statuito: "Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa tutti i diritti di credito, compresi quelli prededucibili, sono tutelabili in via dichiarativa esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201, 207 e 209 l.fall., atteso che la previsione di un'unica sede concorsuale comporta la necessaria concentrazione presso un solo organo (appartenente al complesso della P.A.) delle domande di accertamento del passivo e, perciò, anche di quelle di coloro che accampino un titolo di credito prededucibile, senza che tale quadro possa ritenersi mutato alla luce della nuova previsione dell'art. 111 bis l.fall., la cui previsione - di carattere eccezionale e non automaticamente applicabile alla liquidazione coatta amministrativa - consente l'esclusione dall'accertamento del passivo delle posizioni di credito prededucibile non contestate, ma il cui pagamento deve essere autorizzato (ai sensi dell'art. 111 bis, comma 4, l.fall.), e di quelle sorte a titolo di compenso a favore degli incaricati della procedura, che ricevono suggello con un provvedimento del giudice delegato ex art. 25 l.fall." (Conf. Cass. sez. 1, sentt. nn. 339 del 2013 e 20284 del 2014).
      Da sottolineare che, sebbene la sentenza verta sull'accertamento del credito prededucibile, la parte ricorrente sosteneva che "i c.d. crediti della massa, sorti in ragione della procedura, non sarebbero soggetti all'accertamento amministrativo atteso che, se il commissario non ne contesti l'esistenza, l'ammontare e la prededucibilità, l'accertamento non occorrerebbe", per cui a norma dell'art. 111bis potrebbero essere pagati direttamente; la Corte ha ritenuto infondata questa tesi facendo leva proprio sull'inapplicabilità alla l.c.a. dell'art. 111bis.
      Seguendo questa linea, quindi, i creditori prededucibili devono, in primo luogo, insinuarsi secondo le modalità fissate dalla disciplina sulla l.c.a. e poi partecipano ai riparti; nel suo caso il creditore si è già insinuato ed in sede di opposizione è stato riconosciuto il suo credito essere in prededuzione, per cui deve solo adeguare lo stato passivo alla statuizione del giudice e poi, al primo riparto, includervi il creditore prededucibile in questione.
      Zucchetti SG srl