Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

riparti

  • Saverio Salvatore

    ancona
    05/04/2020 21:50

    riparti

    Buongiorno.

    In un fallimento con diverse decine di dipendenti è stato depositato un progetto di primo piano di riparto parziale, con previsione di pagamento integrale del privilegio ex art. 2751 bis n. 1 (dipendenti ed INPS in surroga).

    Nelle more del termine per il reclamo ex art. 36 L.F. avverso il progetto (termine attualmente sospeso alla luce della legislazione emergenziale), l'INPS non notifica alcun reclamo (anzi, comunica l'IBAN per essere pagato) ma successivamente notifica una ulteriore surroga relativa ad un solo lavoratore (che, evidentemente, fra le varie decine, gli era sfuggita in precedenza).

    Ora, poiché il piano di riparto prevede (ovviamente) che l'importo relativo alla surroga tardivamente inviata sia attribuito al lavoratore, chiedo se -alla luce della complessità del riparto già predisposto e depositato- vi sia modo di evitare di modificarlo, depositarlo nuovamente e comunicarlo nuovamente a tutti creditori, con decorrenza di nuovo termine per il reclamo, non trattandosi di osservazione/contestazione sull'an o sul quantum di un credito ma dovendosi solo modificare il soggetto percipiente la somma.

    Potrebbe, ad esempio, semplicemente darsi atto -in sede di dichiarazione di esecutorietà- che viene dichiarato esecutivo con la sola rettifica dell'importo "x" , destinato originariamente nel progetto al lavoratore "Y" ma da destinarsi invece all'INPS?

    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/04/2020 11:32

      RE: riparti

      Il secondo comma dell'art. 115 parla di cessione e di surroga "prima della ripartizione", ma tale dicitura è da intendere prima del completamento delle operazioni di ripartizione, che costituisce infatti il termine ultimo della presentazione delle domande tardive, nella forma delle super tardive, pertanto riteniamo che la cessione e la surroga possano essere fatti valere fino alla dichiarazione di esecutività.
      Se si muove da questa premessa la surroga presentata dopo il deposito del progetto di riparto per nulla differisce da quella presentata prima, per cui il curatore procede al controllo dei fatti che giustificano la surroga e procede alla rettifica formale dello stato passivo, e, di conseguenza, del riparto; pertanto, riteniamo corretto il suo modo di procedere, previa rettifica dello stato passivo, senza necessità di dover ripetere l'ietr della presentazione del progetto di riparto.
      Questo modo di procedere si giustificherebbe qualora inserisse nel riparto un nuovo creditore che modifica l'attribuzione disposta per gli altri, giacchè, in tal caso, i creditori dovrebbero essere messi a conoscenza della modifica e poter presentare reclamo, ma nel caso di surroga, come lei giustamente sottolinea, non si tratta di una modifica che preveda l'aggiunta di un altro creditore ma soltanto la sostituzione (parziale) di un creditore all'altro, sicchè l'unico interessato è il lavoratore che viene sostituito.
      A questo punto, seppur non indispensabile, per maggiore tranquillità, potrebbe prima di modificare il riparto comunicare al dipendente interessato la sua intenzione invitandolo a confermare che ha ricevuto l'anticipazione dall'Inps.
      Zucchetti SG srl