Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

distribuzione in procedura esecutiva ordinaria immobiliare e fallimento

  • Silvia Pavanello

    Milano
    27/02/2021 15:32

    distribuzione in procedura esecutiva ordinaria immobiliare e fallimento

    Buongiorno.
    il GE dell'esecuzione immobiliare pendente sull'immobile (già venduto e trasferito in sede ordinaria prima del fallimento), dispone l'improseguibilità della procedura esecutiva" in riferimento alla fase di distribuzione".
    il creditore fondiario procedente ex art. 41 TUB ,si insinua al passivo e viene ammesso ( per un importo maggiore rispetto al realizzo dell'esecuzione immobiiare).
    Si insinua e viene ammesso al passivo anche il legale della società poi fallita, che chiede la prededuzione ex art 111 LF.
    Vengono liquiidati in sede fallimentare il compenso del legale del Fallimento intervenuto nella esecuzione, e l'acconto compenso della curatela, per la quota di mmobile venduto in esecuzione ordinaria.
    Il delegato alla vendita ordinaria deposita progetto di distribuzione, che prevede il riconoscimento :
    - delle spese dell'esecuzione ex art. 2770
    - del compenso del delegato e custode immoblliare
    - dei compensi liquidati in sede fallimentare dal Tribunale
    - dell'importo del legale della società poi fallita, ammesso al passivo

    Domande:
    1) come deve avvenire" materialmente" la distribuzione e con quali criteri? ( cosa e come dal conto dell' esecuzione immobiliare e cosa e come dal conto del Fallimento)
    2) se il riconoscimento al creditore TUB è "in via provvisoria" , il Fallimento deve provvedere al riparto parziale " in parallelo" all'esecuzione ordinaria immobiliare , prima della chiusura della procedura esecutiva immobiliare , così da evitare possibili contestazioni future, e renderlo definitivo ?
    3) l'importo al creditore TUB viene corrisposto dal conto dell''esecuzione immobiliare, o dal conto del fallimento ?

    Grazie




    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/03/2021 16:22

      RE: distribuzione in procedura esecutiva ordinaria immobiliare e fallimento

      E' proprio sicura che il GE dell'esecuzione immobiliare pendente sull'immobile (già venduto e trasferito in sede ordinaria prima del fallimento), abbia disposto "l'improseguibilità della procedura esecutiva in riferimento alla fase di distribuzione"?.
      Ci sembra strano perché, come poi emerge dal seguito della sua domanda, il creditore esecutante era un creditore fondiario, che ha diritto a iniziare e proseguire l'esecuzione individuale, anche in pendenza del fallimento, e quindi, anche ad ottenere il pagamento della somma ricavata dalla vendita, che è una attribuzione di carattere provvisorio.
      Chiarisca per favore questo dato, che è determinante ai fini delle risposte.
      Grazie
      Zucchetti SG srl
      • Silvia Pavanello

        Milano
        01/03/2021 17:05

        RE: RE: distribuzione in procedura esecutiva ordinaria immobiliare e fallimento

        Buon pomeriggio.
        Nel caso di specie, il GE ha così testualmente provveduto ( in pendenza di pre- concordato, cui è seguita la dichiarazione di fallimento), richiamando gli articoli 161 e 168 LF, su istanza sia della società debitrice ( poi fallita), sia del professionista delegato dell'esecuzione .
        il provvedimento del GE aveva come riferimento specifico uno dei lotti aggiudicati ( gli altri risultavano già venduti, e trasferiti con decreto dal GE, con le somme disponibili sul conto dell'esecuzione immobiliare ordinaria, che sono rimaste tali fino alla data odierna, secondo l piano di distribuzione del delegato alla vendjta ).
        Per tale unico lotto residuo della vendita, non era stato ancora versato il saldo, nè era stato predisposto il decreto di trasferimento, in sede ordinaria immobiliare.
        Da quanto consta, su tutti i lotti risultava l'ipoteca del creditore procedente fondiario, che si è poi insinuato al passivo del Fallimento, per l'intero importo ipotecario ( su tutti i lotti ).
        La circostanza della disponibilità del realizzo immobiliare derivante dalla vendita di tutti i lotti di tale procedura era stata considerata in sede preconcordataria, quale "asset" dell'attivo della società in preconcordato, poi dichiarata fallita.
        Mi domando, pertanto, se non sia ( oltre che necessario) , opportuno discutere anche in sede fallimentare del riparto ( parziale) , a favore del fondiario, così da rendere tale riparto definitivo, non solo " formalmente", ma " sostanzialmente", prima della chiusura dell'esecuzione immobiliare ordinaria, ed evitare contenziosi tanto inutili, quanto dannosi.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          01/03/2021 19:56

          RE: RE: RE: distribuzione in procedura esecutiva ordinaria immobiliare e fallimento

          Il mistero ora si spiega. Il giudice ha correttamente dichiarato improseguibile l'esecuzione in corso in pendenza del concordato o preconcordato perché l'art. 68 nel porre il divieto delle azioni esecutive non fa salva altre e diverse disposizioni di legge, per cui nenache il creditore fondiario può iniziare o proseguire l'esecuzione individuale nei confronti del debitore in concordato. La situazione cambia nel fallimento in quanto, qui l'art. 51 fa appunto salve diverse disposizioni di legge, tra cui quella di cui all'art. 42 TUB, che appunto consente al creditore fondiario di iniziare e proseguire l'azione esecutiva anche in pendenza del fallimento del debitore e attribuisce al curatore la possibilità di intervento.
          Nel suo caso, quindi, dichiarato il fallimento dl debitore, il creditore fondiario potrà riprendere l'esecuzione e il fatto che si sia insinuato al passivo del fallimento non è indicativo di una rinuncia all'esecuzione individuale in quanto l'insinuazione costituisce un onere per trattenere definitivamente quanto assegnato a quel creditore in via provvisoria nell'esecuzione fondiaria; ed infatti il terzo comma dell'art. 52 l. fall. prevede espressamente che "Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'art. 51"..
          Tanto chiarito, tutto dipende da cosa farà il creditore fondiario. E' abbastanza probabile che chieda di proseguire l'esecuzione individuale e, probabilmente lo ha già chiesto visto che, come lei dice nella prima domanda, il delegato alla vendita ha predisposto un piano di distribuzione, che non avrebbe potuto presentare nella improseguibilità dell'esecuzione.
          Ad ogni modo, se il creditore fondiario continua l'esecuzione individuale, è in quella sede che vanno completate le operazioni di vendita e incasso dell'ultimo lotto ed è in quella sede che si procede alla distribuzione della somma ricavata dalle varie vendite effettuate. In tal caso le converrebbe intervenire in quella esecuzione per far valere i crediti prioritari sull'ipoteca, ossia i crediti in prededuzione per spese; il delegato, detratte queste spese e quelle della procedura esecutiva, tra cui il suo compenso, assegna la somma al creditore fondiario e poi si vedrà in sede fallimentare- ove quel creditore si è insinuato- se ha ricevuto più di quanto gli sarebbe spettato nel fallimento (ossia considerando le altre spese generali imputabili proporzionalmente anche all'ultimo immobile ancora non trasferito al momento.
          Se, invece, il creditore fondiario non riprende il procedimento esecutivo, l'intera somma ricavata dalle varie vendite e non ancora distribuita va assegnata al fallimento (il delegato non dovrebbe detrarre neanche il suo compenso da insinuare nel fallimento) e il riparto avverrà in sede fallimentare tenendo conto delle spese attribuibili ai vari beni e dell'ipoteca del creditore fondiario.
          Zucchetti SG srl
          • Silvia Pavanello

            Milano
            02/03/2021 09:17

            RE: RE: RE: RE: distribuzione in procedura esecutiva ordinaria immobiliare e fallimento

            Ringrazio per il pronto riscontro.
            Tra le numerose questioni e conseguenze che pone questo meccanismo di " doppio binario" , vi è anche la fatturazione elettronica del compenso del delegato alla vendita e custode in esecuzione immobiliare.
            E' a carico del Fallimento, anche se non viene pagato dal Fallimento ? E' a carico del creditore fondiario procedente ( atteso che il compenso del delegato non è da considerarsi spesa prededucibile del Fallimento , intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare del fondiario?).Come va registrato?
            Altra questione . La fattura elettronica di uno dei lotti venduti è stata emessa al Fallimento, benchè materialmente l'importo sia entrato nelle casse della procedura esecutiva immobiliare, e l'importo realizzato dalla vendita competerebbe al creditore procedente fondiario dell'esecuzione immobiliare.
            Grazie
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              18/03/2021 18:21

              RE: RE: RE: RE: RE: distribuzione in procedura esecutiva ordinaria immobiliare e fallimento

              L'art. 95 c.p.c. stabilisce che "Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione"

              E l'art. 2, VII comma, del D.M. 227/2015 stabilisce che "Sono poste a carico dell'aggiudicatario ... la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché le relative spese generali" e prosegue prevedendo che "In presenza di giustificati motivi, il compenso a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario può essere determinato in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente".


              Chiarito così quale parte del compenso al delegato alla vendita e custode sia a carico del debitore, dobbiamo individuare tale compenso nell'ambito della procedura esecutiva e fallimentare.

              Il riferimento non può che essere la norma che consente l'avvio ovvero la prosecuzione dell'esecuzione anche in corso di fallimento, ovvero l'art. 41 T.U.B., che al secondo comma dispone che "L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento".

              Dato che la quota spettante alla banca è ovviamente al netto delle spese dell'esecuzione, tale comma ci pare delinei con sufficiente chiarezza la consecutio dei vari passaggi fino all'assegnazione di quanto spetta al creditore procedente e al fallimento (non ci interessa in questa sede il fatto che l'assegnazione alla banca sia provvisoria):

              - in sede esecutiva vengono individuate le spese di tale procedura, che vengono detratte dal ricavato del bene

              - dopo ciò, il residuo viene assegnato alla banca fino a soddisfazione del suo credito

              - l'eventuale residuo viene attribuito al fallimento.

              Ciò premesso:

              - il compenso al delegato/custode è a carico dell'impresa fallita, e viene liquidato e pagato in sede di esecuzione, non si applica quindi la disciplina dei crediti prededucibili stabilita dal terzo comma dell'art. 111-bis l.fall.

              - riteniamo che sia comunque una spese che fa carico al fallimento, perché comunque "sorta in occasione o in funzione delle procedure concorsuali", come recita il precedente art. 111 l.fall., come tale dovrà quindi essere registrata nel giornale della procedura e nella contabilità IVA del fallimento

              - per quanto riguarda l'emissione della fattura da parte del fallimento, benché le Risoluzioni 158/2005 e 62/2006, recentemente richiamate dalla Circolare 14/2019 attribuiscano tale compito (unitamente al versamento della relativa IVA nell'ipotesi in cui il debitore esecutato sia irreperibile) al custode giudiziario, riteniamo che stante la qualifica di pubblico ufficiale sia del delegato che del Curatore, se tale è l'accordo fra loro, ben possa provvedere comunque quest'ultimo.
              • Silvia Pavanello

                Milano
                19/03/2021 12:27

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: distribuzione in procedura esecutiva ordinaria immobiliare e fallimento

                ringrazio per il riscontro.