Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Privilegio art. 16, co. 1, D. Lgs. 504/1995 accise

  • Paolo Altin

    TRIESTE
    23/06/2020 17:10

    Privilegio art. 16, co. 1, D. Lgs. 504/1995 accise

    Chiedo un confronto sull'oggetto del privilegio ex art. 16, comma 1, D. Lgs. 504/1995 vantato dallo Stato per crediti per accise non assolte.
    Secondo la norma il privilegio indicato grava, a preferenza di ogni altro, "sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistente negli opifici di produzione o negli altri depositi fiscali, anche se di proprietà di terzi".
    Nel mio caso, tuttavia, tutti i beni utilizzati per l'attività svolta (deposito) e citati dalla norma sono ricevuti in uso da terzi. Quindi, in alcun modo potrei soddisfare le pretese dei creditori con beni di cui non posso disporre.
    Dovrei desumere che il creditore privilegiato dovrà essere degradato a chirografo per insussistenza dell'oggetto del privilegio?
    La norma, se così interpretata, si svuoterebbe di senso ma come ragionare altrimenti?
    Come comportarsi in sede di riparto?
    Ringrazio per la disponibilità.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/06/2020 18:32

      RE: Privilegio art. 16, co. 1, D. Lgs. 504/1995 accise

      Il primo comma dell'art. 16 del T.U. approvato con d.lgs 26.10.1995, n. 504, stabilisce che "Il credito dell'amministrazione finanziaria per i tributi previsti dal presente testo unico ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti negli opifici di produzione o negli altri depositi fiscali, anche se di proprietà di terzi".
      Il riferimento al privilegio sui beni indicati, anche se di proprietà di terzi non è di agevole lettura perché, come lei ben dice, se i beni sono di terzi, il curatore non ne può disporre; eppure nel momento in cui il legislatore estende il privilegio speciale anche ai beni dei terzi che si trovano negli opifici e depositi del fallito ha dato prevalenza all'esercizio della prelazione dello Stato sul diritto di proprietà dei terzi, per cui è da ritenere che sia consentita la liquidazione di tali beni da parte del curatore e che il ricavato sia messo a disposizione dell'unico creditore che gode del privilegio sugli stessi.
      E' una vera e propria espropriazione dei diritti dei terzi, che potrebbe essere eccepita a livello costituzionale, ma non vediamo quale altro significato possa essere dato alla norma del TU. pensare, infatti che il privilegio in danno dei diritti dei terzi possa operare solo ove i beni non di proprietà del fallito non siano stati rivendicati da coloro che ne hanno diritto non avrebbe molto senso perché è per legge che i beni di terzi non rivendicati possano essere oggetto di espropriazione e liquidazione.
      Se si segue la lettura indicata, si è in presenza di un privilegio speciale che può essere esercitato sui beni esistenti nell'attivo fallimentare, per cui il curatore dovrebbe rigettare l'eventuale domanda di rivendica e restituzione del proprietario dei beni e liquidarli, tenendo un conto speciale di questi in quanto il ricavto può essere destinato solo al soddisfacimento del creditore con il privilegio sopra richiamato.
      Se invece, si preferisce la tesi della intangibilità del diritto di proprietà del terzo, si è in presenza di un privilegio speciale su beni che non esistono nel fallimento, per cui il credito privilegiato, in sede di riparto degrada in chirografo e come tale va trattato.
      Zucchetti SG Srl
      • Paolo Altin

        TRIESTE
        25/06/2020 10:24

        RE: RE: Privilegio art. 16, co. 1, D. Lgs. 504/1995 accise

        Buongiorno,
        grazie per la cortese risposta.

        Mi confermate, quindi, che non vi è giurisprudenza sulla questione? Ne ho rinvenuta sul comma 3 ma non sul comma 1.

        Posto che nel caso specifico è stato disposto l'esercizio provvisorio e si perverrà alla cessione del relativo ramo di azienda (comprensivo di beni di cui alla norma e di diritto all'uso degli stessi), mi chiedo se il privilegio possa in qualche modo esercitarsi sul corrispettivo della vendita e, nelle more e soprattutto, sul differenziale economico positivo conseguito grazie all'esercizio provvisorio.

        Vi ringrazio per la pazienza e la professionalità.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          25/06/2020 19:34

          RE: RE: RE: Privilegio art. 16, co. 1, D. Lgs. 504/1995 accise

          Si effettivamente la giurisprudenza in materia riguarda la fattispecie diversa di cui al terzo comma di cui all'art. 16 del T.U. approvato con d.lgs 26.10.1995, n. 504.
          Quanto al resto va precisato che una cosa è l'esercizio provvisorio e altra la vendita dell'azienda che può essere fatta solo alla cessazione dell'esercizio provvisorio, meno che non si tratti di un ramo di azienda diverso da quello che utilizza per tenere in piedi l'esercizio provvisorio (ma non sembra questo il caso).
          Questo si sostanzia in una attività, il cui risultato finale- utili o perdite- entra nell'attivo o nel passivo prededucibile del fallimento, per cui l'eventuale attivo non ha nulla a che fare con i beni in questione.
          Cessato l'esercizio provvisorio o comunque al momento della cessione dell'azienda si pone il problema di come fa a vendere beni che non sono del fallimento, per cui, presumibilmente, può trasferire solo il godimento dei beni di terzi; ipotizzando che il fallito li utilizzasse in forza di un contratto di locazione o altro potrebbe cedere il contratto, se ne ricorrono le condizioni o fare un subcontratto, ma non dovrebbe esserci una quota del prezzo ascrivibile ai beni su cui esercitare il privilegio, che si rivorda- a differenza di quello di cui al terzo comma- ha natura speciale solo sui beni indicati dalla norma o sul ricavato dalla vendita degli stessi.
          Problema completamente diverso è se il titolare del credito possa esercitare il suo diritto anche presso terzi e teoricamente potrebbe farlo in quanto il privilegio speciale è un diritto reale di garanzia assistito dal diritto di seguito, salvo però la buona fede di chi acquista trattandosi di beni mobili (art. 1153 c.c.).
          Zucchetti SG srl
          • Paolo Altin

            TRIESTE
            07/07/2020 16:06

            RE: RE: RE: RE: Privilegio art. 16, co. 1, D. Lgs. 504/1995 accise

            Grazie mille per il puntuale riscontro.