Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

correzione riparti precedenti eseguiti

  • Paolo Dal Monico

    Vicenza
    12/02/2020 11:14

    correzione riparti precedenti eseguiti

    In sede di riparto parziale alcune somme sono state attribuite ad un creditore ipotecario. Successivamente viene verificato che, secondo la consecuzione delle iscrizioni e delle cancellazioni, l'iscrizione ipotecaria di I grado era da attribuire ad altro creditore.
    L' errore commesso può essere sanato nei prossimi riparti (essendo disponibili somme sufficienti a farlo)?
    Il legale del creditore danneggiato sostiene l'ipotesi negativa e sostiene che sia necessario intentare una azione legale contro il creditore privilegiato per ripetere l'indebito.
    Vorrei un vostro parere in merito.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/02/2020 19:06

      RE: correzione riparti precedenti eseguiti

      Riassumiamo la fattispecie, per comodità espositiva, nei seguenti termini. Il creditore A, ammesso al passivo come ipotecario di primo grado sul bene X, viene soddisfatto nel primo riparto parziale con il ricavato della vendita dell'immobile X; poi si scopre che A non aveva ipoteca di primo grado su quel bene, ma di secondo grado, e che creditore di primo grado è B.
      Non è possibile ripetere da A quanto gli è stato attribuito in sede di riparto, checchè ne dica il legale di B, data la stabilità dei riparti sancita dall'art. 114 l. fall. per il quale "I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione".
      Bisognerebbe quindi proporre una domanda di revocazione ex art. 98 comma 4, l. fall. per revocare l'ammissione al passivo del creditore A quale ipotecario di primo grado, sostenendo che dall'esame di documenti in precedenza sconosciuti è emerso che quel creditore non aveva quella collocazione attribuita nello stato passivo: ovviamente questo presuppone che nello stato passivo il creditore in questione sia stato ammesso quale ipotecario di primo grado, perché se è detto soltanto che è ammesso in via ipotecaria, l'errore sarebbe collocabile nella fase del riparto, e non più correggibile una volta dichiarato esecutivo il riparto. Anche di recente, infatti, la S. Corte ( Cass. sez. un. n. 24068/2019) ha ribadito che il piano di riparto parziale, reso esecutivo dal giudice delegato - e a prescindere dalla sua concreta esecuzione -, non ha carattere provvisorio, sì da potere essere modificato in seguito ad ulteriori risultanze ma, al contrario, una volta decorsi i termini di impugnazione, diventa definitivo e quanto con esso sia stato disposto non può essere più oggetto di contestazione; a maggior ragione il riparto è immodificabile ove allo stesso sia data esecuzione.
      Tutto ciò, tuttavia, è rilevante ove l'attivo non sia sufficiente a soddisfare il creditore B danneggiato, ma, se come lei dice, le somme disponibili sono sufficienti a pagare il creditore B, (e per tale bisogna considerare le somme costituite dal ricavato dell'immobile gravato X), lei può ben pagare costui nel prossimo riparto. Dopo di che si può valutare la posizione del creditore A. Se questi è, come ipotizzato, ipotecario di secondo grado, e allo stesso sarebbe stata attribuita la somma residuata dopo il pagamento di B, aver percepito detta somma prima, nulla cambia, e la questione finisce lì, senza pregiudizio né per B né per gli altri creditori.
      La situazione cambia se il residuo attivo di cui le dispone non deriva dalla vendita dell'immobile, dato che solo su questo esiste la prelazione ipotecaria, per cui se l'intero ricavato dalla vendita dell'immobile gravato è stato assegnato ad A, B passerebbe in chirografo, per cui diventa determinante cercare di eliminare (se possibile) il credito ammesso di A per avere la restituzione di quanto indebitamente ricevuto. Egualmente importante è la revocazione, ove, ad esempio A non trovasse capienza sul ricavato dall'immobile X una volta soddisfatto B, perché, in tal caso egli per la parte incapiente sarebbe chirografario, per cui altri creditori potrebbero essere danneggiati dal fatto che lui ha ricevuto l'integrale pagamento. Rimane, comunque il fatto che, se non è possibile procedere alla revocazione del credito di A, la somma a lui assegnata diventa irripetibiule.
      Zucchetti Sg srl