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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
Concordato preventivo e graduazione della prededuzione: ambito applicativo dell'art. 111bis, comma 2, L.F.
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Alessandra Cannizzo
BERGAMO08/11/2018 19:14Concordato preventivo e graduazione della prededuzione: ambito applicativo dell'art. 111bis, comma 2, L.F.
Buongiorno.
In qualità di liquidatore giudiziale di concordato preventivo che risale all'anno 2010, sto procedendo al deposito di riparto unico e finale che, quanto alla massa mobiliare realizzata al netto dei vari costi imputabili direttamente o pro quota, prevede il soddisfacimento parziale della prededuzione inserita nello stato delle passività e attinente a crediti di professionisti, di ente pubblico e di società di leasing. Mi domando se nel silenzio di un richiamo specifico all'art. 111bis, comma due, L.F. nell'ambito della normativa che disciplina il concordato preventivo ed anche dello stesso decreto di omologa, si debba applicare il principio della graduazione di detti crediti in prededuzione, così come previsto dal citato articolo, oppure si ritiene opportuno provocare un provvedimento ad hoc dell'autorità giudiziaria?
Ringrazio della cortese risposta.
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Zucchetti SG
Vicenza11/11/2018 17:31RE: Concordato preventivo e graduazione della prededuzione: ambito applicativo dell'art. 111bis, comma 2, L.F.
Pensiamo proprio di si perché la graduazione discende dalla considerazione che la prededuzione è una qualificazione processuale che individua uno specifico trattamento di preferenza nel processo fallimentare e in genere nel concorso tra più creditori, che non corrisponde affatto ad una nuova prelazione, comune a tutti e novativa di quella eventualmente loro spettante ab origine; di conseguenza tali crediti, nei rapporti interni alla categoria, non perdono gli ordinari titoli di prelazione da cui siano eventualmente assistiti per la loro natura. Ciò significa che l'eventuale rango privilegiato loro attribuito in virtù della causa del rapporto da cui derivano, non essendo mai venuto meno, non può essere indifferente, sicchè il loro raffronto, al fine di stabilire la priorità all'interno di questa categoria, è pur sempre regolato dal regime delle cause di prelazione disciplinato dal codice civile, che, come opera all'interno del processo esecutivo concorsuale egualmente opera ove si attui un concorso tra più creditori prededucibili nelle altre procedure concorsuali.
Zucchetti SG srl-
Alessandra Cannizzo
BERGAMO12/11/2018 16:59RE: RE: Concordato preventivo e graduazione della prededuzione: ambito applicativo dell'art. 111bis, comma 2, L.F.
Ringrazio. Senonché, proprio perché trattasi di categoria non a sé stante, la causa di prelazione va richiesta e dimostrata (quando quest'ultimo aspetto non emerge con tutta evidenza). Se ciò non crea problema in ambito fallimentare, ove peraltro il criterio della graduazione è specificato, li solleva in ambito concordatario ove manca una fase di accertamento del credito. Soprattutto ove la prelazione non è mai stata richiesta né specificata, non è presente nella domanda di concordato, nella relazione del Commissario Giudiziale, negli stati delle passività. Per quanto l'attività del liquidatore sia libera, non si può ritenere di certo del tutto svincolata dai principi generali che sottendono la verifica dei crediti. Si ricorda altresì che nel concordato manca un richiamo specifico alla norma che indica il criterio.
Cordialità-
Zucchetti SG
Vicenza12/11/2018 20:04RE: RE: RE: Concordato preventivo e graduazione della prededuzione: ambito applicativo dell'art. 111bis, comma 2, L.F.
Quando una fattispecie non è regolata, come nella specie, le soluzioni prospettabili sono varie. Quella da noi proposta nella precedente risposta ci sembrava e ci sembra la più coerente con la natura e struttura della prededuzione e dei privilegi, ed infatti, era la soluzione che la giurisprudenza seguiva, sempre nel fallimento, prima della riforma del 2006 che ha codificato il principio della graduazione tra le prededuzioni in caso di insufficienza dell'attivo.
Alla acuta considerazione che le fa circa la differenza tra fallimento e concordato quanto ad accertamento dei crediti, si potrebbe dire che, a norma dell'art. 161 è il debitore che deve allegare alla domanda "l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione", da cui si potrebbe dedurre che lo stesso deve fare anche all'interno dei crediti prededucibili, se questi sono anteriori alla domanda (crediti dei professionisti, finanziamenti ponte, ecc.). Ma a parte questa considerazione, che può apparire una forzatura, sta di fatto che il liquidatore, se non gli sono stati forniti criteri per il riparto, ha una ampia libertà nella individuazione e collocazione dei crediti e potrebbe, quindi, fare lui la graduazione in caso di incapienza tra le prededuzioni, fermo restando che in caso di disaccordo, il creditore interessato dovrà rivolgersi al giudice ordinario.
Ad ogni modo si tratta di materia abbastanza incerta ed ogni soluzione può essere buona se motivata.
Zucchetti SG srl .-
Alessandra Cannizzo
BERGAMO12/11/2018 21:14RE: RE: RE: RE: Concordato preventivo e graduazione della prededuzione: ambito applicativo dell'art. 111bis, comma 2, L.F.
Grazie per la risposta immediata ed esaustiva.
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