Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto Finale - Soddisfazione Creditori Privilegiati Mobiliari

  • Pietro Matrisciano

    CASERTA
    02/02/2021 16:11

    Riparto Finale - Soddisfazione Creditori Privilegiati Mobiliari

    Si sta predisponendo il piano di riparto di una procedura fallimentare nella quale l'attivo realizzato è prevalentemente da ricondurre alla massa immobiliare.
    Il passivo della procedura è invece rappresentato, nella quasi totalità, da crediti assistiti da privilegio mobiliare.
    Considerato che l'attivo mobiliare è incapiente rispetto alle pretese creditorie mobiliari, i crediti assistiti da privilegio generale mobiliare possono trovare soddisfazione sulla parte dell' attivo immobiliare che residua dopo il pagamento dei privilegiati immobiliari?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/02/2021 18:37

      RE: Riparto Finale - Soddisfazione Creditori Privilegiati Mobiliari

      I privilegi mobiliari, siano essi generali che speciali, esercitano la loro preferenza sui beni mobili, o meglio sul ricavato dalla vendita dei beni mobili, sul quale concorrono sul quale concorrono in un'unica graduatoria secondo il grado previsto dalla legge (art. 111quater, l. fall.). Esaurita la distribuzione del ricavato mobiliare, i privilegiati degradano tutti al chirografo, a meno che non si tratti dei privilegiati generali, indicati nell'art. 2776 c.c., che godono, per la parte rimasta incapiente sui mobili, di un privilegio sussidiario sugli immobili, da esercitare dopo la soddisfazione dei creditori ipotecari e privilegiati speciali immobiliari sugli stessi immobili.
      In sostanza il ricavato immobiliare libero da ipoteche e privilegi speciali immobiliari, fa attribuito primariamente (detratte le spese) ai privilegiati generali mobiliari con privilegio sussidiario; se sugli immobili gravano privilegi speciali immobiliari e/o ipoteche, il ricavato netto va assegnato primariamente ai privilegiati immobiliari, che, salva diversa disposizione di legge, prevalgono, a norma del secondo comma dell'art. 2748 c.c., sui creditori ipotecari, poi vanno soddisfatti costoro e, Infine, i privilegiati con privilegio sussidiario sugli immobili.
      Se residua ancora un attivo immobiliare, questo entra a far parte della unitaria massa residuata (a questo punto, non ha più importanza distinguere tra massa mobiliare e immobiliare), su cui concorrono i chirografari- quelli tali fin dall'inizio, e quelli prelatizi che non hanno trovato capienza (o per la parte per la quale non hanno trovato capienza) in ragione della loro preferenza- e vanno tutti soddisfatti in proporzione dei rispettivi crediti..
      Venendo, finalmente, alla sua domanda: i crediti assistiti da privilegio generale mobiliare possono trovare soddisfazione sulla parte dell' attivo immobiliare che residua dopo il pagamento dei privilegiati immobiliari? la risposta è: si, con la precisazione- dando per scontato che non vi sono ipotecari, dato che non ne parla- che prima vanno soddisfatti i privilegiati generali con privilewgio sussidiario sugli immobili secondo l'ordine elencato nell'art. 2776 c.c., e poi ttti gli altri in posizione chirografaria.
      Zucchetti SG srl