Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

RIPARTO PARZIALE FALLIMENATE- ORDINE DEI PRIVILEGI SUI MOBILI E IN VIA SUSSIDIARIA SUL PREZZO DEGLI IMMOBILI NON GRAVATI...

  • Antonella Berretta

    Perugia
    20/06/2018 12:02

    RIPARTO PARZIALE FALLIMENATE- ORDINE DEI PRIVILEGI SUI MOBILI E IN VIA SUSSIDIARIA SUL PREZZO DEGLI IMMOBILI NON GRAVATI DA IPOTECHE.

    Avrei Necessità DI AVERE LA VS GRADUAZIONE DEI PRIVILEGI, CHE HO LETTO TEMPO FA E CHE NON RITROVO, DOVENDO TERMINARE UN PROGETTO PARZIALE DI RIPARTO E AVENDO UNA SOMMA DI DENARO DA CORRISPETTIVO DI UN IMMBOBILE VENDUTO SENZA GRAVAMI SUI QUALI POTREI SUSSIDIARIAMENTE FAR GRAVARE I PRIVILEGI CHE NON SONO RIUSCITO A PAGARE CON DENARO MOBILIARE.
    GRAZIE
    AVV. ANTONELLA BERRETTA
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/06/2018 20:39

      RE: RIPARTO PARZIALE FALLIMENATE- ORDINE DEI PRIVILEGI SUI MOBILI E IN VIA SUSSIDIARIA SUL PREZZO DEGLI IMMOBILI NON GRAVATI DA IPOTECHE.

      Non possiamo qui riportare la tabella dei privilegi, che trova in Fallco, ma ci sembra di capire che a lei interessino i privilegi mobiliari con collocazione sussidiaria sugli immobili.
      In primo luogo la collocazione sussidiaria sugli immobili è attribuita ai privilegi mobiliari generali, ma non a tutti, bensì soltanto a quei crediti assistiti dai privilegi mobiliari indicati nell'art. 2776 c.c., che in sintesi sono i crediti ex art. 2751bis, quelli ex art. 2751 c.c., ex art. 2753 c.c. e quelli di cui all'art. 2752, co.1 e 3.
      Questi crediti debbono essere soddisfatti con il ricavato mobiliare e solo se questo non è sufficiente al loro integrale pagamento, possono essere pagati con il ricavo immobiliare "con preferenza rispetto ai crediti chirografari, precisa l'art. 2776 c.c.nei vari commi; questa precisazione sta a significare che la collocazione sussidiaria dei citati crediti assistiti da privilegio mobiliare può avvenire solo a scapito dei chirografari. Ossia, con il ricavato immobiliare devono essere pagate prima le prededuzioni (cui il ricavo immobiliare contribuisce per quanto riguarda le spese specifiche agli immobili e per una quota proporzionale delle spese generali), poi i privilegi speciali sugli immobili e le ipoteche, e su quello che rimane del ricavato immobiliare possono trovare collocazione i creditori privilegiati assistiti da privilegio sussidiario per la parte non soddisfatta con il ricavo mobiliare;
      Quanto all'ordine in sede sussidiaria, Fallco segue la seguente graduazione:
      In prima posizione
      1-i crediti relativi al trattamento di fine rapporto e all'indennità di mancato preavviso; naturalmente la collocazione sussidiaria compete anche all'INPS per il TFR anticipato ai lavoratori dipendenti in quanto l'Ente si surroga nella posizione di questi ultimi;
      in seconda posizione, tra loro paritetici e quindi pagabili in proporzione:
      2-i crediti di lavoro ex art. 2751bis, ad eccezione di quelli indicati sub 1; tra i crediti di cui all'art. 2751bis vanno, a seguito della legge 31 gennaio 1992 n. 59, compresi anche i "crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti", che nel predetto articolo hanno assunto il n. 5bis. La collocazione sussidiaria compete anche all'INPS per le tre mensilità anticipate, a norma del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, in quanto si surroga nella posizione dei dipendenti;
      2-i crediti per contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori e, quindi, non tutti i crediti previdenziali, ma solo quelli indicati nell'art. 2753; per cui non godono del privilegio sussidiario i crediti previsti nell'art. 2754, anche se alcuni di essi sono stati collocati allo stesso grado attribuito ai crediti ex art. 2753;
      2)-i crediti di cui all'art. 2751 c.c.;
      In terza posizione
      3)-crediti dello Stato indicati dall'art. 2752 comma 1° e 3° c.c., riguardanti imposte e sanzioni sul reddito e imposte, pene pecuniarie e soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.
      Sappiamo bene che esistono voci contrarie, ma, a nostro avviso, queste diverse opinioni non tengono conto delle considerazioni sopra espresse e si rifanno al vecchio indirizzo della Cassazione secondo cui "la collocazione sussidiaria di taluni crediti assistiti da privilegio generale mobiliare non apporta alcuna modifica all'ordine per essi stabilito dalla legge, non potendo i predetti crediti essere soddisfatti con modalità diverse a seconda che essi operino in via principale sul ricavato mobiliare, ovvero vengano collocati in via sussidiaria sul prezzo degli immobili" (così Cass. 05/02/1982, n. 654,), ma questa interpretazione era precedente alla riforma del 1982, che ha riscritto, nel modo indicato, la norma dell'art. 2776 c.c..
      Per ogni eventuale ulteriore chiarimento le consigliamo di rivolgersi al Servizio Assistenza.
      Zucchetti SG srl
      • Silvio Marchini

        Brescia
        19/03/2020 17:00

        RE: RE: RIPARTO PARZIALE FALLIMENATE- ORDINE DEI PRIVILEGI SUI MOBILI E IN VIA SUSSIDIARIA SUL PREZZO DEGLI IMMOBILI NON GRAVATI DA IPOTECHE.

        buongiorno, chiedo cortesemente maggiori informazioni in merito a quanto da voi sostenuto e che riporto di seguito:
        "tra i crediti di cui all'art. 2751bis vanno, a seguito della legge 31 gennaio 1992 n. 59, compresi anche i "crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti", che nel predetto articolo hanno assunto il n. 5bis"

        Potete indicare esattamente l'articolo?

        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          20/03/2020 19:57

          RE: RE: RE: RIPARTO PARZIALE FALLIMENATE- ORDINE DEI PRIVILEGI SUI MOBILI E IN VIA SUSSIDIARIA SUL PREZZO DEGLI IMMOBILI NON GRAVATI DA IPOTECHE.

          Nella risposta che precede parlavamo dei privilegi mobiliari con collocazione sussidiaria. Questa fattispecie è regolamentata dall'art. 2776 c.c. che, dopo ave attribuito, al primo comma, la collocazione sussidiaria ai crediti dei dipendenti per TFR e mancato preavviso (rientranti nella previsione dell'art. 2751bis n. 1 c.c.), pone in seconda posizione nella scala della soddisfazione sussidiaria sugli immobili, "I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma…", più altri crediti (comma 2).
          A questo punto si tratta di stabilire quali crediti rientrano nell'art. 2751 bis c.c., e a questo fine basta leggere la norma. Questa dopo la grande riforma dei privilegi risalente al 1975, aveva cinque numeri, poi, con la legge 31 gennaio 1992 n. 59, è stata aggiunta la voce 5-bis) riguardante i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti e, successivamente, con la legge 24 giugno 1997, n. 196, anche una voce 5-ter), riguardante i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici. Poiché l a legge istitutiva del privilegio di cui al n. 5bis non è del tutto chiara circa la esatta collocazione, abbiamo preferito, nella precedente risposta da lei richiamata ricordare che nell'art. 2751 bis rientrano anche quelli di cui alla citata legge del 1992, per cui anche questi godono del privilegio sussidiario.
          Zucchetti Sg srl