Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto - Sequestro in mani proprie - Pignoramento di terzo

  • Giuliano Cesarini

    Fossombrone (PU)
    26/04/2019 11:47

    Riparto - Sequestro in mani proprie - Pignoramento di terzo

    Nel fallimento della società concedente, l'ex affittuario d'azienda risulta debitore per canoni non pagati per euro 1000.
    Lo stesso affittuario è inserito nello Stato Passivo per crediti relativi a pagamenti eseguiti ad alcuni dipendenti per somme di competenza del concedente per euro 20.
    In vista di un piano di riparto parziale, il Curatore ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale un sequestro conservativo in mani proprie di tutte le somme dovute e debende (attualmente euro 16) a qualsiasi titolo o causa all'ex affittuario.
    In virtù del sequestro, nel Piano di Riparto parziale le somme attribuibili all'affittuario sono state poste in accantonamento in attesa che il procedimento di sequestro giungesse a termine.
    In seguito è pervenuto al Curatore Atto di pignoramento dei crediti presso terzi ai sensi dell'art. 72 bis e 72 ter DPR 602/73 per euro 100 da parte dell'Agente per la riscossione per conto del Comune.
    Il credito godrebbe del privilegio.
    Può, secondo voi il Curatore rivendicare una compensazione preventiva tra crediti e debiti vantati nei confronti dello stesso soggetto (ex affittuario) anteponendosi al creditore pignorante privilegiato?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/04/2019 18:52

      RE: Riparto - Sequestro in mani proprie - Pignoramento di terzo

      Cerchiamo di ricapitolare la situazione:
      1-la società Alfa concede in affitto alla società Beta la propria azienda e l'affittuaria Beta non paga i canoni per 1.000;
      2-Alfa viene dichiarata fallita e al passivo del suo fallimento viene ammessa Beta per 20 per un credito derivante da pagamenti eseguiti ad alcuni dipendenti per somme di competenza del concedente Alfa;
      3-nel frattempo cessa l'affitto di azienda e, in vista di un riparto, il curatore di Alfa chiede e ottiene dal tribunale un sequestro conservativo in mani proprie di tutte le somme dovute e debende a qualsiasi titolo o causa a Beta; somme attualmente ridotte a 16
      4-il programmato riparto viene presentato, dichiarato esecutivo ed eseguito ed in esso le somme assegnate all'ex affittuario Beta sono state accantonate in attesa della conclusione del procedimento di sequestro, ancora in corso;
      5-a questo punto l'agente per la riscossione notifica alla curatela un atto di pignoramento presso terzi per 100. Dobbiamo presumere che l'esecutato sia Beta e che il fallimento di Alfa sia il terzo (altrimenti se fosse il contrario, l'esecuzione sarebbe bloccata ai sensi dell'art. 51 l.f.), per cui l'agente per la riscossione ha pignorato il credito di 20, poi ridotto a 16, che è stato ammesso al passivo del fallimento di Alfa e oggetto del sequestro di cui sub 3.
      Se questa ricostruzione è esatta, si tratta di vedere se il pignoramento del credito sequestrato sia opponibile al sequestrante fallimento. La risposta è affermativa perché il sequestro rende inefficace gli atti compiuti sul bene sequestrato nei confronti del sequestrante (problema che nel suo caso non si pone trattandosi di sequestro presso se stesso), ma per produrre effetti nei confronti di terzi è necessaria la conversione del sequestro in pignoramento; conversione che non retroagisce al momento della concessione della misura cautelare, sicchè il sequestrante può far derivare gli effetti di cui all'art. 2913 c.c. soltanto dalla data della conversione del sequestro in pignoramento ed, ovviamente, per la somma oggetto della condanna. In quel momento (quando sarà) lei troverà già un pignoramento, precedente al suo, sullo stesso credito di Beta verso il fallimento Alfa, eseguito dall'agente della riscossione.
      Lei prospetta una compensazione tra debito e credito intercorrenti tra Alfa e Beta, ma, ammesso che ricorra il requisito della anteriorità al fallimento di entrambe le voci (non sappiamo quando detti crediti e debiti sono sorti), rimane il fatto che la compensazione non è stata fatta in sede di passivo, probabilmente perché il credito del fallimento è contestato, altrimenti non si spiegherebbe la necessità della causa in cui si inserisce il sequestro, per cui è necessaria una compensazione giudiziale; ed, infatti, lei parla di compensazione preventiva non ammissibile.
      Zucchetti Sg srl