Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

riparto finale - pagamento debiti della società e del socio ill. resp. con attivo massa socio

  • Umberto Canovese

    Piazzola sul Brenta (PD)
    06/12/2018 10:13

    riparto finale - pagamento debiti della società e del socio ill. resp. con attivo massa socio

    Chiedo cortesemente vostro parere in merito al seguente caso di riparto finale.
    L'attivo realizzato deriva dalla vendita dei beni mobili della società per 10 e dalla vendita dei beni immobili del socio per 30.
    Al passivo un creditore ammesso al passivo della società per 200 in privilegio 18° ed un creditore ammesso al passivo della massa socio per 400 in privilegio 18°.
    Chiedo conferma che dovrò pagare con l'attivo della società per 10 il passivo di 200 in privilegio mobiliare 18° della società ed i 190 residui concorreranno alla pari con il debito del socio per 400 sempre in privilegio mobiliare 18° e saranno pagati in % con l'attivo immobiliare del socio illimitatamente responsabile non essendoci altri debiti immobiliari/mobiliare ante 18° non soddisfatti.

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/12/2018 20:13

      RE: riparto finale - pagamento debiti della società e del socio ill. resp. con attivo massa socio

      Esatto E' chiaro che l'attivo della società è destinato esclusivamente ai creditori sociali e non a quelli del socio, per cui confermiamo che dovrà pagare con l'attivo della società per 10 il passivo di 200 in privilegio mobiliare 18° della società.
      A questo punto, come lei correttamente propone, i 190 residui del creditore sociale concorreranno alla pari con il credito di 400 del creditore personale giacchè il socio risponde anche dei debiti sociali etra le due categorie di crediti non va fatta alcuna differenza. Entrambi crediti, essendo assistiti dal medesimo privilegio mobiliare di 18°, vanno pagati in proporzione a norma dell'art. 2782 c.c.
      Rimane da stabilire la posizione di questi creditori rispetto ad altri dal momento che il ricavato del socio ha carattere immobiliare. Orbene, a norma del terzo comma dell'art. 2776 c.c., i crediti dello Stato indicati dal primo (e dal terzo) comma dell'art. 2752 c.c.- che nella graduazione dei privilegi mobiliari fatta dall'art. 2778 c.c., occupano il 18° posto-, hanno collocazione sussidiaria sugli immobili in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari ma dopo gli altri crediti con privilegio sussidiario (quelli elencati nell'art. 2776 c.c. nei primi due commi); di modo che, se sul ricavo di 30 dall'immobile personale del socio non concorrono creditori ipotecari, né privilegiati immobiliari, né privilegiati mobiliari con sussidiarietà, lo stesso va distribuito tra i due creditori di grado diciottesimo in proporzione.
      Per completare il concetto, se i due crediti in questione non fossero stati assistiti da un privilegio mobiliare con collocazione sussidiaria sugli immobili, gli stessi, nelle medesime condizioni di cui sopra, avrebbero partecipato sul ricavato immobiliare insieme ai chirografari.
      Zucchetti SG srl
      • Ermanno Sgaravato

        Verona
        15/10/2019 15:52

        RE: RE: riparto finale - pagamento debiti della società e del socio ill. resp. con attivo massa socio

        Spett. Zucchetti,

        un chiarimento: l'importo del credito sociale da considerare in concorso con quello di 400 (personale) è 190 o l'intero 200?
        E' corretto considerare l'intero credito di 200 (ovvero l'intero credito sociale "ribaltato" anche al passivo del socio illimitatamente responsabile) salvo ovviamente poterlo ipoteticamente soddisfare al massimo per 190 avendolo già soddisfatto per 10 con l'attivo sociale?

        Grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          15/10/2019 20:50

          RE: RE: RE: riparto finale - pagamento debiti della società e del socio ill. resp. con attivo massa socio

          Si è corretta la soluzione di considerare l'intero credito. Come spieghiamo nella guida a Fallco, "Anche per quanto riguarda i riparti il programma tiene conto del regime di solidarietà, per cui il creditore sociale, una volta insinuato il credito al passivo del o dei fallimenti dei coobbligati solidali con riferimento all'effettivo credito residuato al momento di ciascun fallimento, continua a concorrere in ciascuna procedura- e, quindi, ai riparti di ciascuna massa- per l'importo del credito ammesso, sia che non abbia ricevuto alcun pagamento, sia che abbia ricevuto dei pagamenti parziali da altri coobbligati, secondo la regola che si ricava dall'art. 61 e dalla lettura a contrario del primo comma dell'art. 62, fino alla integrale soddisfazione. Il creditore sociale, in sede di riparto, viene, quindi, considerato per l'intero anche nei riparti di ciascun socio, e sull'intero viene calcolata la percentuale di attribuzione; dalla somma spettante viene poi sottratto quanto da lui percepito in altri riparti, e così via, fin quando non sia stato (dalla società o dai soci) integralmente soddisfatto".
          Zucchetti Sg srl