Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Applicazione ritenuta d'acconto in sede di riparto

  • Natascia Alesiani

    MILANO
    09/01/2019 11:04

    Applicazione ritenuta d'acconto in sede di riparto

    Buongiorno,
    in sede di riparto parziale risultano beneficiari i seguenti creditori:
    - Fondazione Enasarco, ammessa al privilegio ex art. 2751bis n. 3 c.c., per accantonamenti FIRR;
    - Adecco Italia Spa e Randstad Italia Spa, ammesse al privilegio ex art. 2751 bis, comma 5 ter, c.c. per il costo della retribuzione di personale dipendente. L'ammissione avviene sulla base dell'emmissione di fattura da parte delle aziende fornitrici di lavoro temporaneo.
    Domanda: a questi creditori va applicata la ritenuta d'acconto in sede di riparto?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      20/01/2019 21:47

      RE: Applicazione ritenuta d'acconto in sede di riparto

      La ritenuta deve essere effettuata se l'importo corrisposto costituisce, per il percettore, reddito da lavoro; siccome nei casi prospettati il percettore è un Ente o una Società, per i quai tali importi non hanno tale qualifica, la ritenuta non deve essere operata.