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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
Ripartizione attivo - crediti con collocazione sussidiaria
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Virgilio Sallorenzo
Piacenza27/04/2021 12:16Ripartizione attivo - crediti con collocazione sussidiaria
Nel fallimento Alfa srl l'attivo realizzato è interamente riferibile alla massa attiva immobiliare.
Degli immobili alienati una parte era gravata da ipoteche e quindi l'attivo realizzato dovrà essere utilizzato, al netto delle spese specifiche e della quota di spese generali da imputare alla massa attiva in questione, esclusivamente per soddisfare i crediti ipotecari ammessi al passivo,
Altri immobili (residuali) non erano invece gravati e pertanto, costituita una massa attiva separata da quella relativa all'attivo realizzato dalla vendita degli immobili gravati, e diminuito il valore delle spese specifiche e della quota di spese generali, dovrà essere utilizzata per la soddisfazione parziale dei crediti (diversi da quelli ipotecari) ammessi al passivo del fallimento e con collocazione sussidiaria ex art. 2776 c.c.
Detti ultimi crediti sono tutti di rango chirografario ad eccezione di un credito relativo ad un'imposta comunale ammessa al passivo ex artt. 2752 comma 3 e 2778 n. 20 c.c.
L'art. 2776 c.c. non prevede distribuzione dell'attivo a favore dei creditori ammessi al passivo ex art. 2752 c. 3 c.c.
Chiedo cortesemente di conoscere il Vostro parere circa la soddisfazione del credito privilegiato predetto e cioè se lo stesso deve essere escluso dalla ripartizione di cui all'art. 2776 c.c. (collocazione sussidiaria) oppure se dovrà essere declassato al rango di chirografario (non avendo trovato soddisfazione per inesistenza di attivo di natura mobiliare) e partecipare alla ripartizione in concorso con gli altri crediti chirografari, ivi compresi i residui crediti ipotecari non soddisfatti e quindi declassati al chirografo.
Si ringrazia per la cortese disponibilità.
Cordiali saluti.
Avv. Virgilio Sallorenzo-
Zucchetti SG
Vicenza27/04/2021 19:27RE: Ripartizione attivo - crediti con collocazione sussidiaria
Il suo ragionamento nella parte iniziale è perfetto, sia riguardo al ricavato dei beni immobili gravati da ipoteca che dagli immobili liberi; il ricavato di questi ultimi, non gravati da ipoteca, dedotte le spese, va distribuito primariamente ai privilegiati immobiliari sugli immobili in questione (i privilegi immobiliari sono tutti speciali), poi ai privilegiati mobiliari con collocazione sussidiaria e infine, quello che resta (se resta) ai chirografari.
I privilegiati generali con collocazione sussidiaria sono esclusivamente quelli indicati nell'art. 2776 c.c., tra i quali non sono compresi i crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2752, co. 3, c.c. aventi ad oggetto una imposta comunale. Non deve trarre in inganno, in proposito il fatto che il terzo comma dell'art. 2776 c.c., assegni la collocazione sussidiaria ai crediti dello Stato indicati dal primo e dal terzo comma dell'art. 2752 c.c., giacchè il riferimento al terzo comma dell'art. 2752 c.c. si spiega col fatto che tale norma in origine conteneva un secondo comma che è stato abrogato fin dal 1999, per cui l'originario terzo comma, riguardante i crediti dello Stato per imposte, pene pecuniarie e soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto, è diventato il secondo e il quarto comma, riguardante i crediti tributari degli enti locali, è diventato il terzo. Nonostante l'abrogazione del secondo comma dell'art. 2752 risalga al 1999, l'art. 2776 continua afare riferimento al comma terzo; tuttavia precisando che si tratta dei crediti dello Stato di cui al comma terzo dell'art. 2752, si capisce che comunque i crediti per le imposte degli enti locali sono esclusi dalla previsione normativa dell'art. 2776 c.c..
Tale credito, non trovando capienza sui beni mobili e non avendo collocazione sussidiaria sugli immobili, degrada a chirografario e, come tale, va trattato al momento del riparto, allo stesso modo, cioè, degli altri chirografi fin dall'origine.
Zucchetti SG srl
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