Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

destinazione somme da riparto finale a società cooperativa estinta

  • Manuela Rossi

    Bassano del Grappa (VI)
    06/07/2019 12:27

    destinazione somme da riparto finale a società cooperativa estinta

    Buongiorno,
    sono curatrice di un fallimento in via di chiusura ed avrei necessità di sottoporVi il seguente quesito.
    Con la comunicazione via pec del deposito del riparto finale ho riscontrato che un creditore, società cooperativa in liquidazione, risultava cancellato dal Registro Imprese.
    Dal momento che giuridicamente il credito si trasferisce ai soci e che il Registro Imprese non rilascia i dati dei soci delle cooperative, ho inviato una raccomandata a/r al liquidatore sociale per chiedergli indicazioni in tal senso, senza ricevere risposta.
    Per quanto riguarda l'accantonamento ex art. 117 l.f. della somma in questione, di Euro 1.900,00 circa, le indicazioni del Tribunale dispongono che venga aperto un libretto nominativo, intestato al creditore irreperibile/che non si presenta, da consegnare alla Cancelleria fallimentare.
    Il problema è proprio questo: per la legge antiriciclaggio la banca deve censire l'intestatario del libretto e formalizzare con lui il contratto bancario ma, nel caso pratico, non è possibile perché il liquidatore sociale della cooperativa non è contattabile, né risulta dall'elenco telefonico ed è residente in un'altra regione.
    Ho depositato una prima istanza, in cui ho esposto le problematiche illustrate in precedenza, proponendo di richiedere alla banca l'emissione di un assegno circolare intestato al creditore ma l'istanza non è stata accolta; con una seconda istanza ho proposto la soluzione della banca, di aprire un libretto nominativo intestato al fallimento ma non è conforme alle disposizioni del Tribunale, pertanto ho motivo di credere che l'istanza verrà respinta per la seconda volta.
    L'art.117 l.f. non offre indicazioni precise in merito alle modalità con cui le somme devono essere nuovamente depositate presso la banca già indicata ai sensi dell'art. 34 l.f. Fino al 31/12/2018 l'apertura del libretto non causava problemi perché poteva essere al portatore mentre dal 1° gennaio 2019 dev'essere obbligatoriamente nominativo.
    Cortesemente potreste fornirmi qualche riferimento di giurisprudenza in merito alle modalità dell'accantonamento ex art.117 l.f.?
    L'ultima alternativa sarebbe assumere l'ipotesi che la società estinta abbia rinunciato al credito e proporre il riparto della somma ai creditori, ma ritengo che la rinuncia al credito possa essere manifestata solo dai soci e non possa essere ricavata dal mancato riscontro del liquidatore sociale alle mie raccomandate.
    Al di là della responsabilità cui mi esporrei in quest'ipotesi, preciso che con il riparto finale sono stati soddisfatti integralmente tutti i privilegiati ed proporzionalmente i chirografi: i chirografi sono 130, quindi la somma verrebbe suddivisa in quote esigue.
    Gentilmente vorrei richiedere a Voi una proposta che potrei sottoporre al giudice delegato per uscire da questa situazione di stallo e poter definitivamente chiudere il fallimento.
    RingraziandoVi anticipatamente per la Vostra consulenza, porgo un cordiale saluto.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/07/2019 18:27

      RE: destinazione somme da riparto finale a società cooperativa estinta

      Escluderemmo il ricorso all'ultima alternativa prospettata in quanto si è nella classica ipotesi di creditore irreperibile, da gestire ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 117. Orbene, ai sensi dell'art. 117, comma 4, l. fall., per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'art. 34 l. fall. (e, decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia). Pertanto, nonostante le diverse indicazioni del tribunale, se si fa presente al giudice delegato che quelle indicazioni non possono essere attuate per le ragioni da lei indicate, questi non dovrebbe avere difficoltà a tornare all'alternativa prevista dalla legge di consentire il deposito sul libretto già intestato alla procedura, per poi decidere cosa fare di questa somma fra cinque anni.
      Zucchetti SG srl