Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

RIPARTO FINALE AI SENSI DELL'ART. 117 L.F.

  • Cesare D'Attilio

    LECCO
    27/03/2020 15:36

    RIPARTO FINALE AI SENSI DELL'ART. 117 L.F.

    Buongiorno,
    con la presente per comunicare che il Sottoscritto sta per procedere alla redazione del Riparto finale ai sensi dell'art. 117 L.f. A tal proposito verranno soddisfatti i creditori privilegiati di cui all'art. 2.751 bis C.c. sino ai crediti dei professionisti e ogni altro prestatore d'opera con collocazione ante primo grado (G. A.4.1). Contestualmente nello stato passivo reso esecutivo sono presenti crediti immobiliari speciali con collocazione al Grado 4 (G.i4 speciale) per crediti dello Stato per tributi indiretti, per IVA sugli immobili in caso di responsabilità solidale del cessionario e per IVA di rivalsa verso il cessionario o il committente ex art. 2722 C.c.
    A tal proposito sono a chiedere, se ai fini del Riparto finale, il Sottoscritto non deve includere i crediti di cui al G.i4 speciale in quanto prevedono un grado inferiore rispetto a quelli di cui al Grado A.4.1. (ante primo grado) oppure se, data la specialità immobiliare del credito e alla luce che tutti gli immobili di proprietà della Procedura sono stati venduti, questi deve essere pagato a prescindere a discapito di creditori ammessi con privilegio generale con grado superiore.
    Ringrazio per la gentile attenzione.
    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/03/2020 20:06

      RE: RIPARTO FINALE AI SENSI DELL'ART. 117 L.F.

      Il privilegio di cui all'art. 2751, n. 2 bis c.c. è un privilegio generale e, come tutti i privilegi generali, ha carattere mobiliare, ossia può realizzarsi soltanto sul sull'intero ricavato mobiliare, nel mentre il privilegio di cui alla voce G.i4 è un privilegio speciale immobiliare e può quindi realizzarsi soltanto sul ricavato del bene o dei beni immobili oggetto del privilegio. Pertanto i due privilegi non vanno graduati tra loro in quanto il primo va soddisfatto con il ricavato mobiliare (l'intero ricavato, in quanto privilegio generale) e l'altro con il ricavato immobiliare e non di tutti gli immobili ma, in quanto speciale, soltanto degli immobili gravati.
      Inoltre, i privilegi contemplati dall'art. 2751 bis c.c., se non trovano soddisfazione sul ricavato mobiliare, trovano una c.d. collocazione sussidiaria sugli immobili, dopo che siano stati pagati gli ipotecari e i privilegiati speciali sugli immobili, giusto il disposto dell'art. 2776 c.c.. Pertanto lei deve prima distribuire il ricavato mobiliare ai creditori con privilegio mobiliare secondo l'ordine di legge, poi distribuisce il ricavato immobiliare su cui grava il privilegio immobiliare da lei indicato ai creditori aventi diritto; infine, poiché il credito dei professionisti gode anche di privilegio sussidiario sugli immobili, distribuisce il restante ricavato immobiliare ai professionisti e agli altri creditori elencati nell'art. 2776 c.c., prima di passare, se ancora residua qualcosa ai chirografari.
      Questi meccanismi sono ben conosciuti da Fallco, per cui se lei utilizza il programma, ed ha fatto le corrette annotazione, ci pensa Fallco ad effettuare il riparto correttamente.
      Zucchetti Sg srl