Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Fallimento terzo datore di ipoteca

  • Mattia Callegari

    Venezia
    03/07/2018 11:34

    Fallimento terzo datore di ipoteca

    Buongiorno,
    il fallimento di cui sono curatore risulta essere terzo datore di ipoteca in quanto la società in bonis aveva acquistato un immobile da un'altra srl che gliel'aveva venduto ipotecato. Ora la banca, garantita da tale ipoteca, non è creditrice del fallimento, quindi non può insinuarsi al passivo, ma chiede al G.D. di tenere in considerazione il fatto che le somme ricavate dalla vendita dell'immobile dovranno essere a lei destinate.
    Ho un dubbio: il ricavato dalla vendita (100.000 euro) dovrà essere decurtato per le spese specifiche dirette (IMU, perito etc...) e la quota ad esso imputabile delle spese generali indirette di procedura (curatore, spese bancarie etc..) o, considerato che parliamo appunto di un terzo garantito da ipoteca, dovrò semplicemente consegnare alla banca tutto il ricavato della vendita pari a 100.000 euro (la garanzia ipotecaria copre ampiamente tale somma).
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/07/2018 18:36

      RE: Fallimento terzo datore di ipoteca

      Il dato pacifico che la giurisprudenza della S. Corte ha in modo costante affermato è che "i titolari di diritti di ipoteca su beni immobili compresi nel fallimento, e già costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, non possono avvalersi del procedimento di verificazione di cui all'art. 52 l.fall., il quale non sottopone a concorso la posizione soggettiva del terzo, che non è creditore diretto del fallito; né è configurabile un'ammissione atipica al passivo, che sia circoscritta ai soli beni oggetto della predetta garanzia. Più controverso, invece, il tema di quale possa essere, esclusa la possibilità della partecipazione del creditore ipotecario al passivo, la via alternativa per consentire allo stesso di soddisfarsi sul bene vincolato alla sua garanzia.
      Su questo punto la S. Corte non ha avito un indirizzo costante, ma si può dire che la giurisprudenza più recente (cfr. per tutte, Cass. 09/02/2016, n. 2540; Cass.19/05/ 2009, n. 11545) afferma che tale creditore dovrebbe avvalersi, per la realizzazione del proprio diritto in sede esecutiva, delle modalità di cui agli artt. 602 e 604 c.p.c., in tema di espropriazione contro il terzo proprietario, destando non poche perplessità perché si attuerebbe una espropriazione contro il fallito.
      Nel suo caso il creditore ipotecario si è limitato a far valere la sua garanzia ipotecaria in sede di riparto e, se si ritiene corretto tale comportamento, non avremmo dubbi sulla preventiva detrazione delle spese specifiche; riteniamo, inoltre che anche le spese generali vadano detratte in quanto il creditore beneficiario chiede sostanzialmente, non l'attribuzione del bene su cui poi esercitare l'esecuzione, ma il ricavato della vendita corrispondente al suo credito, per cui deve sopportare tutte le spese sostenute per raggiungere tale risultato.
      Zucchetti Sg srl