Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

art. 111 bis - attivo liquidato inore delle spese in prededuzione

  • Matteo Matta

    cagliari
    02/11/2017 16:23

    art. 111 bis - attivo liquidato inore delle spese in prededuzione

    Gentilisimi,
    Come dovrei procedere nella ripartizione delle somme qualora il fallimento si trovasse nella seguente situazione:
    - attivo totalmente liquidato nella misura di euro 20.000,00
    - Fallimento prosegue una causa di reocatoria radicata ante procedura da un singolo creditore, nella quale tuttavia in primo grado si perde e si viene condannati in solido con il creditore procedente al sostenimento delle spese legali di controparte per complessivi € 13.000.00
    - Compenso del curatore calcolato nella misura di € 4.000,00
    - Il legale della procedura (che ha proseguito la causa) nonostante abbia accettato di rappresentare il fallimento in gratuito patrocinio, ora chiede almeno parte del suo compenso sapendo che il fallimnento ha incamerato delle somme nella misura di € 5.000,00

    Come si collocano le preferenze all'interno delle prededuzioni tra curatore, avvoati controparte per spese in giudizio e avvocati procedura??

    Prevedendo la sentenza l'obbligo in solido del pagamento del legale della controparte, può il fallimento pagare solo la età dei 13.000,00 e lasciare l'atra metà in capo all'altro obbligato?

    In attesa di vostro gentile riscontro vi auguro un buon lavoro
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/11/2017 19:26

      RE: art. 111 bis - attivo liquidato inore delle spese in prededuzione

      La solidarietà passiva comporta che verso l'esterno sono tenuti al pagamento tutti i debitori solidali, fino ovviamente alla piena soddisfazione del credito, salvo poi a stabilire internamente tra i più condebitori quanto da ciascuno di essi dovuto in base alle rispettive quote di responsabilità, che ove non definite, si intendono al 50% ciascuno. Questo significa che il creditore vincitore della causa pertanto può chiedere al fallimento il pagamento dell'intero credito, salvo poi per il fallimento rivalersi sul condebitore se ha pagato più della quota di sua competenza.
      Chiarito questo aspetto, si tratta di vedere quale ordine deve seguire nel soddisfare le varie prededuzioni che prospetta, posto che, a norma dell'ult. comma dell'art. 111bis, qualora l'attivo sia insufficiente alla soddisfazione dell'intera categoria di creditori prededucibili bisogna fare una graduazione tra questi seguendo l'ordine dei privilegi. Applicando questo criterio, va soddisfatto primariamente il credito del curatore, che è assistito dal privilegio per spese di giustizia preferito ad ogni altro, poi quello del legale della procedura, che gode del privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c., e infine quello delle spese del giudizio per revocatoria, che riguardando un giudizio di cognizione, non è assistito da alcun privilegio.
      Zucchetti Sg srl
      • Lara Tordi

        Forlì (FC)
        09/11/2017 10:26

        RE: RE: art. 111 bis - attivo liquidato inore delle spese in prededuzione

        Buongiorno,
        mi inserisco in questa conversazione in quanto mi si presenta un caso simile.
        L'attivo del mio fallimento è costituito unicamente dal ricavato della vendita di un immobile trasferito dopo innumerevoli tentativi ad un prezzo irrisorio.
        Con il prezzo incassato (11.250,00 + iva) ho pagato il campione fallimentare, originariamente iscritto a debito, e con il residuo dovrei fare fronte a:
        1) IVA SULLA VENDITA;
        2) IMU
        3) COMPENSO CURATORE;
        4) COMPENSO CTU PER LA PERIZIA DELL'IMMOBILE;
        5) COMPENSO COADIUTORE CONTABILE
        6) SPESE DI PUBBLICITA'.

        I vari compensi e le spese di pubblicità le considererei tutte di giustizia e quindi le pagherei in proporzione.
        L'imu la collocherei dopo le spese di giustizia (ma non resterà nulla...) mentre ho dubbi sull'iva.

        Ringrazio
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          10/11/2017 19:18

          RE: RE: RE: art. 111 bis - attivo liquidato inore delle spese in prededuzione

          Giustamente lei fa una graduazione tra le prededuzioni ed effettivamente le voci da 3 in poi, riguardando tutte spese e compensi per lo svolgimento della procedura, possono essere considerate spese di giustizia da pagare quindi in proporzione.
          Continuando nella graduatoria l'Iva occupa il grado 19° e l'Imu il 20°, sicchè se rimane qualcosa, dopo il pagamento delle spese di giustizia, deve seguire questo ordine.
          Zucchetti SG srl
          • Lara Tordi

            Forlì (FC)
            13/11/2017 14:24

            RE: RE: RE: RE: art. 111 bis - attivo liquidato inore delle spese in prededuzione

            Ringrazio.
            E le spese del legale che ha curato la costituzione di parte civile per la procedura nel giudizio penale nei confronti della procedura come posso collocarlo?
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              13/11/2017 19:08

              RE: RE: RE: RE: RE: art. 111 bis - attivo liquidato inore delle spese in prededuzione

              Il credito del legale della procedura è assistito, nell'ambito delle prededuzioni, dal privilegio ante primo grado di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c., che è quello che compete ai professionisti che hanno prestato la loro opera per il fallito (credito concorsuale) o per la curatela (credito prededucibile).
              Zucchetti Sg srl
          • Andrea Cester

            San Vendemiano (TV)
            12/06/2018 19:16

            RE: RE: RE: RE: art. 111 bis - attivo liquidato inore delle spese in prededuzione

            Buona sera, nella Vostra risposta ponete sullo stesso piano il compenso del curatore ed il compenso dell'estimatore, del coadiutore (nel mio caso trattasi di assistenza alal vendita) e le spese di pubblicità, considerando tutti detti oneri quali "spese di giustizia".
            Riterrei diversamente che solo il campione fallimentare ed il compenso del curatore (in questo ordine) possano inquadrarsi fra le "spese di giustizia".
            Le altre poste, certamente prededucibili, dovrebbero diversamente essere soddisfatte seguendo l'ordine dei privilegi, pertanto prima l'IMU (grado 20°) e poi, in proporzione, il compenso dell'estimatore, il compenso del coadiutore, le spese di pubblicità ed anche il canone per gestione informatica della procedura.
            Siete in grado di dirmi se esistono riferimenti normativi in grado di avvalorare una delle due tesi?
            Cordiali saluti.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              13/06/2018 16:31

              RE: RE: RE: RE: RE: art. 111 bis - attivo liquidato inore delle spese in prededuzione

              Non esiste una norma che definisca ed elenchi le spese di giustizia nel fallimento, ove l'art. 111ter si limita a parlare di entrate e uscite, sicchè il concetto di spese di giustizia va costruito secondo in via interpretativa; il concetto più diffuso, ed anche intuitivo, di spese di giustizia è quello che ingloba tutte quelle spese indispensabili per consentire al curatore di portare a termine la procedura. Nel caso noi abbiamo posto sullo stesso piano le spese per il compenso del curatore, del compenso del ctu per la stima, del coaditore e delle spese di pubblicità, che sono tutte spese necessarie e indispensabili; l'unico dubbio potrebbe riguardare il coadiutore, ma una volta che la sua nomina è stata autorizzata a norma del sec. Comma dell'art. 32 l.f., vuol dire che anche la presenza del coadiutore era indispensabile, allo stesso modo del curatore e dello stimatore, oltre che delle spese di pubblicità.
              Zucchetti SG Srl