Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto finale - pagamento spese in prededuzione ex art. 111-bis LF

  • Massimo Scotton

    Genova
    23/11/2018 11:47

    Riparto finale - pagamento spese in prededuzione ex art. 111-bis LF

    Nel caso della procedura sono stati rinvenuti tre magazzini merce con differenti locatori per ognuno dei quali risultavano ultimate, ante fallimento, le procedura di sfratto e intimazione di rilascio.

    Il curatore subentrante ha avviato le procedure di vendita dei beni con la miglior tempestività possibile, generandosi, tuttavia, inevitabilmente occupazione temporanea dei locali con maturazione di indennità a carico della procedura.

    Il realizzo successivo delle merci ha determinato nel suo complesso un ricavato insufficiente al soddisfacimento delle indennità in prededuzione e delle spese di procedura, nello specifico il compenso curatore, ritrovandosi nella situazione di cui all'art. 111-bis comma 5 LF.

    Il quesito è il seguente:
    "In sede di riparto finale ogni singolo locatore per le indennità di occupazione in prededuzione ha diritto a soddisfarsi unicamente sul ricavato della vendita delle merci giacenti nell'immobile di sua proprietà (avendo il suo credito un privilegio speciale all'interno della classe Prededuzioni), ovvero sull'intero ricavato dell'attivo (di fatto la vendita di tutte le merci) come stabilito dal comma 3 art. 111-bis LF.

    In questo secondo caso ogni locatore, vantando un credito verso la massa, avrebbe diritto di soddisfarsi sull'attivo esistente indipendentemente dall'origine o fonte dello stesso.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/11/2018 20:02

      RE: Riparto finale - pagamento spese in prededuzione ex art. 111-bis LF

      I crediti in prededuzioni vanno soddisfatti, a norma dell'art. 111bis l.f., per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione. Queste ultime assumono rilievo in caso di incapienza per la necessità di effettuare una graduazione nell'ambito della categoria delle prededuzioni, ma tale graduazione serve principalmente ad a stabilire le priorità nel pagamento e non a ripetere una divisione come se si stesse distribuendo l'attivo ai privilegiati (tranne ipotesi estreme in cui manchi una determinata categoria di beni). Riteniamo, pertanto che nel suo caso, non si debba indirizzare ciascun creditore sul ricavato dei beni che si trovavano nei rispettivi immobili locati, ma tutti concorrono sull'intero attivo realizzato. Peraltro si sta parlando di indennità di occupazione, la cui assimilazione ai canoni locativi, con la concessione del privilegio di cui all'art. 2764 c.c., è prevalentemente negata.
      Zucchetti SG srl