Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

riparto parziale nell'ambito di una liquidazione coatta e amministrativa

  • Pier Franco Savoldi

    Iseo frazione Clusane (BS)
    03/07/2014 18:12

    riparto parziale nell'ambito di una liquidazione coatta e amministrativa

    Sono alla mia prima liquidazione coatta e amministrativa di un ente cooperativo. Dopo aver depositato e reso esecutivo lo stato passivo, ho ottenuto dal Ministero dello sviluppo economico l'autorizzazione ad operare un primo riparto parziale delle somme realizzate a beneficio dei creditori lavoratori dipendenti.
    Vorrei sapere quali adempimenti (pubblicità ai creditori) devo compiere per determinare il pagamento effettivo delle somme, dando esecuzione al riparto parziale.
    A mio giudizio non debbo osservare alcun adempimento specifico in caso di Liquidazione coatta e amministrativa, in particolare non credo di dover attivare quanto previsto dall'art.213 lf che riguarderebbe esclusivamente il riparto finale. Tuttavia, vorrei comunque comunicare a tutti i creditori attraverso Pec dell'autorizzazione ottenuta, procedendo poi al bonifico verso i creditori beneficiari. Eventuali opposizioni da parte dei creditori dovrebbero eventualmente essere possibili solo attraverso la giustizia ordinaria.
    A vostro giudizio, l'iter è corretto? Oppure devo procedere con una diversa modalità?
    Grazie per la cortese risposta.

    Il Commissario Liquidatore
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/07/2014 20:12

      RE: riparto parziale nell'ambito di una liquidazione coatta e amministrativa

      L'art. 2012, che tratta dei riparti parziali, non richiama l'art. 110 e nulla dice in ordine alle modalità e alla pubblicità degli stessi. Non ci risultano interventi della S.C. in materia , nel mentre la dottrina che abbiamo rinvenuto è di opinione contraria alla sua in quanto ritiene che per i piani di riparto parziali debba essere rispettata la stessa procedura di comunicazione prevista per il piano di riparto definitivo (Patti, Platania). Opinione che ci sentiamo di condividere in quanto, ricorrendo, sia nei riparti parziali che in quello definitivo, le stesse esigenze di tutela dei terzi, sembra conseguenziale che le norme regolatrici di quest'ultimo, cui all'art. 213, trovino applicazione anche per i riparti parziali.
      Zucchetti SG Srl

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      • Vanessa Fedeli

        FERMO
        08/10/2018 10:33

        RE: RE: riparto parziale nell'ambito di una liquidazione coatta e amministrativa

        Dunque in caso di riparto parziale in una l.c.a. prima il progetto va inviato al Ministero che autorizza e, successivamente all'autorizzazione ministeriale, depositato in cancelleria ed inviato a tutti i creditori. Se non vi sono contestazioni nei 20 gg. successivi si procede con i pagamenti. E' corretto?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          09/10/2018 20:09

          RE: RE: RE: riparto parziale nell'ambito di una liquidazione coatta e amministrativa

          Precisiamo che nella risposta che precede, risalente al 2014, abbiamo scritto art. 2012 invece che 212, il quale, peraltro, non tratta propriamente di riparti parziali ma di acconti, che per alcuni sono sullo stesso piano, ma per altri sono diversi. Confermiamo per il resto che il vuoto normativo sul punto può essere riempito con l'applicazione dell'art. 213 l.fall., in base al quale il piano di riparto tra i creditori, accompagnato da una relazione del comitato di sorveglianza, deve essere sottoposto all'autorità che vigila sulla liquidazione (autorizzazione ministeriale), la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale; dopo di che il commissario liquidatore dà comunicazione dell'avvenuto deposito ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili con le modalità di cui all'art. 207, quarto comma; se si segue questa linea, deve essere anche data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall'autorita' che vigila sulla liquidazione.
          Zucchetti SG srl