Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto finale e creditore deceduto

  • Domenico Mauro Alloro

    IMPERIA
    23/02/2022 09:51

    Riparto finale e creditore deceduto

    Buongiorno
    dopo l'esecutività del riparto finale è emerso che un creditore era deceduto tre anni prima.
    La figlia mi presenta la propria accettazione dell'eredità con beneficio di inventario + la rinuncia di eredità della madre + copia della successione e chiede il pagamento a proprio favore.
    A me la documentazione sembra completa.
    Chiederei, per completezza, un atto notorio in cui dichiari di essere unica erede con contestuale richiesta di essere ammessa in "surroga" del creditore deceduto.
    Cosa ne pensate?
    Il creditore era un dipendente: quindi, eventualmente, dovrò operare la ritenuta anche all'erede?
    Grazie.
    Mauro Alloro - Imperia
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/02/2022 20:16

      RE: Riparto finale e creditore deceduto

      Giusta la pretesa di una dichiarazione di essere unica erede, allegando uno stato di famiglia da cui risulti che non ci siano altri figli. visto che presumibilmente si tratta di successione legittima (il dato è rilevabile dalla denuncia di successione), altrimenti dovrebbe produrre il testamento.
      Non è invece necessaria una domanda di surroga in quanto la figlia non è cessionaria del credito del padre né si realizza una ipotesi di successione individuale nel rapporto obbligazionario, ma è un successore universale che automaticamente, verificati i presupposti della qualità di erede, si pone nella stessa posizione del de cuius.
      Quanto alla questione sulla ritenuta, trasmettiamo la sua domanda alla nostra sezione fiscale.
      Zucchetti SG Srl
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        01/03/2022 20:16

        RE: RE: Riparto finale e creditore deceduto

        La ritenuta deve essere comunque operata, e la certificazione unica intestata al creditore deceduto.
        Saranno poi gli eredi a dichiarare tale reddito e usufruire della ritenuta d'acconto, intestata al de cuius e "trasferita" a loro unitamente al reddito a cui si riferisce.
        • Roberta Carnevale

          Roma
          21/07/2022 17:40

          RE: RE: RE: Riparto finale e creditore deceduto

          Buongiorno,
          mi ritrovo nello stesso caso del Collega, ma nonostante abbia chiesto all'avvocato di indicarmi gli eredi del dipendente , dopo 4 mesi non ho ricevuto notizia.
          Dovendo provvedere alla chiusura del fallimento, posso elaborare la busta a nome del creditore deceduto, predisporre l'assegno circolare per il netto da inviare all'avvocato domiciliatario intestato al creditore e poi fare la CU intestata allo stesso creditore? o devo disporre per forza dei dati degli eredi?
          Grazie per la cortese collaborazione
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            23/07/2022 12:32

            RE: RE: RE: RE: Riparto finale e creditore deceduto

            Lei ha diligentemente chiesto all'avvocato del creditore deceduto notizie sugli eredi e, stante il silenzio di costui, non crediamo che debba svolgere ulteriori indagini, per cui al momento lei sa che il creditore avente diritto al riparto è deceduto e nulla sa della sua successione. In queste condizioni non è il caso di fare un assegno intestato al deceduto e spedirlo all'avvocato, a meno che dal mandato allegato alla domanda di insinuazione non risulti che il legale aveva anche il potere di incassare. E' preferibile in tal caso seguire la procedura di cui al quarto comma dell'art. 117 l. fall., come se il creditore fosse irreperibile, dando comunicazione all'avvocato dell'avvenuto deposito.
            Zucchetti SG SRL
            • Roberta Carnevale

              Roma
              28/07/2022 19:23

              RE: RE: RE: RE: RE: Riparto finale e creditore deceduto

              Ringrazio per la cortese risposta.
              Chiedo degli ultimi chiarimenti: la CU dovrà essere emessa a nome del creditore deceduto o dovrò attendere eventuali eredi per l'emissione della CU? E se gli eredi si dovessero presentare dopo la chiusura della procedura, in qualità di ex curatore ho titolo per emettere la CU?
              Grazie per la cortese collaborazione

              • Stefano Andreani - Firenze
                Luca Corvi - Como

                05/08/2022 23:17

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riparto finale e creditore deceduto

                La certificazione unica deve essere intestata al creditore deceduto.
                Per gli adempimenti che fanno carico al Curatore, dalla certificazione unica alla dichiarazione IVA alla presentazione del Mod. 770, ecc., egli mantiene la legittimazione attiva anche dopo la chiusura della procedura.
                • Roberta Carnevale

                  Roma
                  06/01/2023 19:50

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riparto finale e creditore deceduto

                  Gent.mi,
                  essendosi presentata la circostanza in precedenza descritta ovvero, dopo la chiusura del Fallimento mi è stata inviata dichiarazione di successione e richiesta di "surroga" da parte degli eredi al dipendente deceduto, chiedo un confronto sulla procedura da adottare.
                  Avendo seguito la procedura relativa al creditore irreperibile, ora le somme sono depositate sul conto corrente intestato alla procedura.
                  In base alla vostra risposta del 5 Agosto 2022, dovrei provvedere alla erogazione delle somme agli eredi applicando la ritenuta di legge, l'emissione della Certificazione Unica intestata al solo creditore deceduto e porre in essere tutti gli altri connessi adempimenti di legge (770, versamento ritenuta ecc.).
                  Ma leggendo una vostra risposta del 25 Marzo 2022 che riporto "RE: RE: RE: RE: RE: Somme per i creditori irreperibili
                  Il problema della ritenuta e della certificazione unica nel caso di somme corrisposte ai creditori irreperibili dopo l'accantonamento e la chiusura del fallimento è tutt'ora irrisolto.
                  Si tratta invero di un caso raro, e abitualmente per importi modesti, che non ci risulta sia mai stato oggetto di arresti giurisprudenziali, e anche in dottrina non abbiamo reperito prese di posizione sull'argomento.
                  Nella realtà ci risultano prassi difformi fra i vari Tribunali, anche perché, nel silenzio della normativa, non è chiaro nemmeno chi sia a effettuare il pagamento.
                  Procedendo per esclusione, in primo luogo diremmo certamente non il Curatore, che ha effettuato tuti gli adempimenti a suo carico e non ha più tale veste.
                  Dato che il pagamento verrà effettuato dalla Cancelleria fallimentare o dal Tribunale, riteniamo si possa scartare senza grandi dubbi l'ipotesi che la ritenuta debba essere operata, e la certificazione rilasciata, in nome dell'impresa fallita:
                  - se l'impresa esiste ancora, o perché il fallimento si è chiuso a norma dei nn, 1 e 2 del primo comma dell'art. 118 l.fall. , o perché fallimento non di società, e tale impresa esiste ancora, l'unico soggetto legittimato a operare in nome di essa è il suo legale rappresentante, ma non essendo lui a effettuare il pagamento, non ci pare ipotesi ragionevole
                  - se l'impresa non esiste più, sostenere che il pagamento viene comunque effettuato "a nome" di essa, e quindi la ritenuta deve essere operata e la certificazione rilasciata con il suo codice fiscale ci pare ancor meno ragionevole, dato che verrebbero contraddette più disposizioni, prima fra tutte il fatto che il soggetto che effettuerà il pagamento non avrà alcuna legittimazione a operare in nome della fallita.
                  Rimane quindi la possibilità che sostituto d'imposta, tenuto quindi a operare la ritenta, rilasciare la certificazione unica, e presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mof. 770) sa proprio il Tribunale che effettuerà il pagamento:
                  - rientra senza dubbio nei soggetti obbligati a tali adempimenti
                  - è pacifico che gli stessi gravino su chi effettua il pagamento, anche se non è il soggetto che ha ricevuto la prestazione e anche se paga con somme non sue.
                  Ma come detto nel silenzio della norma, e stante la peculiarità della fattispecie, non possiamo certo escludere che la corresponsione di un importo che mai entra nella contabilità del Tribunale sia considerata un mero "sblocco di somme in deposito vincolate a una specifica destinazione" e non "pagamento" ai sensi del D.P.R. 600/1973, quindi l'assoggettamento a ritenuta possa essere giudicato non sussistente." mi pare di capire che invece non devo adottare alcun provvedimento.
                  Potreste cortesemente dipanare questo dubbio?
                  Grazie per la sempre cortese attenzione
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  16/01/2023 11:21

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riparto finale e creditore deceduto

                  La motivazione delle due differenti risposte sta nella diversa situazione esaminata in esse.

                  La risposta del 5/8/2022 affrontava il caso di esecuzione del riparto finale, situazione nella quale il Curatore è nella pienezza dei suoi poteri e doveri, ed è quindi tenuto ad operare e versare la ritenuta, rilasciare la certificazione unica e presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770).

                  La risposta del 25/3/2022 affrontava invece il diverso caso di pagamento a fallimento chiuso, accantonamento delle somme per i creditori irreperibili e cessazione del Curatore dalla sua funzione, e in tal caso chi debba effettuare il pagamento, e a quali adempimenti sia tenuto, non è certo altrettanto chiaro, da qui la nostra risposta ben più articolata e senza altrettante certezze.

                  Il caso qui in esame è analogo a quello affrontato il 25/3/2022, non ci risultano prese di posizione in dottrina o giurisprudenza emerse dopo tale data e confermiamo quindi quanto scritto allora, puntualmente riportato nell'odierno quesito.

                  Per quanto quindi riguarda il caso specifico, dato che il fallimento è chiuso, Lei non è più Curatore e non ha certo accesso alle somme depositate senza un provvedimento del Tribunale, suggeriamo di presentare una istanza all' (ex) Giudice Delegato, ovvero al Presidente della sezione fallimentare, illustrando la situazione e chiedendo quale comportamento tenere.

                  In tale sede si potrà precisare anche che esiste il problema della ritenuta che andrebbe operata e che il Curatore non può operarla essendo cessato il suo incarico.

                  Ovviamente ci pare opportuno, prima di presentare tale istanza, informarsi presso la Cancelleria se esistono una procedura o specifiche disposizioni per la fattispecie.