Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

creditore ipotecario e riparto parziale

  • Giuseppe Sciarrotta

    Corigliano-Rossano (CS)
    26/03/2017 12:17

    creditore ipotecario e riparto parziale

    Devo effettuare un riparto parziale nella situazione che segue:

    1) equitalia si insinua al passivo in via privilegiata (creditore ipotecario);

    2) l'immobile su cui grava l'ipoteca non è stato ancora liquidato, ma concesso in fitto dalla curatela.

    quesito:

    Come dovrei comportarmi in sede di riparto dal momento che l'immobile non è stato ancora venduto?

    I frutti dell'immobile (fitti attivi) vanno attribuiti ad equitalia? e se vanno attribuiti ad equitalia come comportarsi con la parte di credito non coperta dai ricavi in questione?

    E' corretto accantonare una somma corrispondente a la totalità del credito di equitalia?

    Grazie






    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/03/2017 23:03

      RE: creditore ipotecario e riparto parziale

      Il primo comma dell'art. 54 dispone che "I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese"; concetto ripreso dal secondo comma dell'art. 111quater per il quale "I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia", da cui deriva che, teoricamente, fin quando il bene gravato non viene liquidato nulla compete al creditore ipotecario. Dicevamo teoricamente perché il secondo comma dell'art. 54, prevede che i creditori ipotecari (come quelli pignoratizi e privilegiati speciali) "hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia", salvo conguagli finali.
      Infine, bisogna tenere conto del primo comma dell'art. 111ter, per il quale" La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme".
      Al momento, quindi, lei dispone di un ricavato immobiliare attribuibile al bene ipotecato, costituito dai canoni di locazione dell'immobile, che costituendo frutti civili dell'immobile locato, entrano, per il disposto dell'art. 111ter nel ricavato dell'immobile oggetto dell'ipoteca, per cui, alla luce della richiamata normativa, lei ha le seguenti alternative:
      a-provvede, con il riparto che sta per fare, alla distribuzione agli aventi diritto del ricavato dagli altri beni diversi da quello ipotecato, e nulla attribuisce al creditore ipotecario in attesa della liquidazione del bene; ovviamente non distribuisce neanche l'importo costituito dai canoni ricevuti per l'immobile in questione che, come detto, fa parte del ricavo da assegnare a questo bene. Non c'è bisogno, in tal caso, di un accantonamento specifico, essendo sufficiente che non tenga conto nella somma che distribuisce delle entrate per canoni, che rimangono quindi sul libretto fallimentare.
      b- provvede, con il riparto che sta per fare, alla distribuzione agli aventi diritto del ricavato dagli altri beni diversi da quello ipotecato, e attribuisce al creditore ipotecario soltanto il ricavato dai canoni, in attesa della liquidazione del bene;
      c- provvede, con il riparto che sta per fare, alla distribuzione agli aventi diritto del ricavato dagli altri beni diversi da quello ipotecato, e attribuisce al creditore ipotecario il ricavato dai canoni e soddisfa il credito ipotecario (ovviamente se l'attivo lo permette), salvo a fare i conteggi finali quando si saprà l'esatto prezzo ottenuto dalla vendita del bene ipotecato.
      Quest'ultima via sarebbe la più corretta, in quanto applicherebbe il secondo comma dell'art. 54, ma anche la più complicata (per i conguagli), la più rischiosa (per eventuali restituzioni) e più dannosa per gli altri creditori (per le inevitabili ricadute sulla soddisfazione degli altri creditori), per cui è da scartare, a meno che non vi sia la ragionevole certezza che il creditore ipotecario troverebbe comunque capienza sul ricavato del bene di prossima liquidazione, per cui sostanzialmente si anticiperebbe lil pagamento al creditore ipotecario. La via sub a) è la più comoda e lineare, ma il creditore ipotecario potrebbe giustamente lamentarsi che non gli viene attribuito neanche ciò che è stato finora ricavato dall'immobile, per cui noi consiglieremmo di seguire la soluzione sub b). Si tratterebbe di un acconto sul credito finale, che rimarrebbe ipotecario, e solo la parte che alla fine non troverà capienza sull'immobile passerà al chirografo.
      Zucchetti Sg srl
      • Genny Sciarrotta

        Campana (CS)
        16/11/2018 11:39

        RE: RE: creditore ipotecario e riparto parziale

        Buoongiorno
        mi inserisco in questa discussione perchè ho un caso simile.
        Devo procedere al primo riparto parziale di una ditta individuale fallita, ma l'immobile su cui grava l'ipoteca è stato concesso in affitto da prima del fallimento, è, inoltre, protetto da un fondo patrimoniale, ma la curatela ha continuato a percepire i canoni di affitto, subentranto al locatore, fino alla scadenza del contratto ...come devo comportarmi nel piano di riparto? non devo corrispondergli nulla? o quanto meno le somme dei canoni di affitto percepite?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          16/11/2018 20:14

          RE: RE: RE: creditore ipotecario e riparto parziale

          Rispetto alla fattispecie oggetto del dibattito che precede, nel suo caso vi sono due elementi che assumono un significativo rilievo: ossia il bene gravato da ipoteca è stato dato in locazione dal fallito, prima della dichiarazione di fallimento, ed è stato immesso in un fondo patrimoniale.
          La locazione, che come lei dice, è stata continuata (del resto il curatore del fallimento del locatore, a norma del primo dell'art. 80 l.f., subentra automaticamente nel contratto, salva la facoltà di recesso nei limiti di cui al secondo comma dellaìrt. 80) non porta rilevanti conseguenze giuridiche, ma principalmente economiche, perché l'esistenza della locazione non impedisce la liquidazione del bene che, ovviamente, trasferendosi con il contratto di locazione, sconterà il fatto che il bene non è libero; il che potrebbe determinare un abbassamento del prezzo e dell'interesse. Dirimente, invece, è il conferimento del bene in un fondo patrimoniale in quanto tale operazione fa perdere la disponibilità dei beni conferiti e il curatore del fallimento del o di uno dei conferenti non può percepire i canoni (che vanno versati ai conferenti e utilizzati per i bisogni della famiglia), nè procedere alla liquidazione, a meno che non faccia "saltare" il conferimento nel fondo patrimoniale.
          Poiché tale atto è considerato a titolo gratuito, trova applicazione l'art. 64 l.f. che consente la revocatoria degli atti a titolo gratuito compiuti nei due anni antecedenti la dichiarazione di fallimento; anzi, se ricorre questo requisito cronologico, a seguito della riforma del 2015 che ha introdotto un secondo comma nell'art. 64, la revocatoria non è necessaria in quanto i beni oggetto degli atti gratuiti compiuti negli ultimi due anni sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Per ottenere questo effetto, tuttavia, il curatore deve presentare due note: la prima, a sensi dell'art. 88 l.f., ha "codice 617 – sentenza dichiarativa di fallimento" ed è eseguita a favore della massa dei creditori e contro il fallito, la seconda ha "codice 600 – atto generico", riporterà nell'indicazione dell'oggetto "apprensione dei beni al fallimento ex art. 64 comma II L. Fall." e è effettuata sempre a favore della massa dei creditori ma sia contro il fallito che contro il terzo avente causa, (cfr. Trib. Reggio Emilia 13 ottobre 2016), in modo che chi è interessato ad escludere detta acquisizione possa proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36, come precisa appunto l'art. 64.
          In sostanza se nel caso non è stata effettuata questo tipo di trascrizione- o per dimenticanza o perché il conferimento è stato fatto antecedentemente ai due anni che precedono la dichiarazione di fallimento, il bene in questione non fa parte dell'attivo fallimentare, per cui non può vendere il bene e dovrebbe restituire i canoni ai conferenti perché li impieghino per far fronte ai bisogni della famiglia e, se il creditore ipotecario ritiene di vantare diritti sui canoni dovrà rivolgersi a costoro.
          Zucchetti SG srl