Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto prededuzioni

  • Paolo Casarini

    Carpi (MO)
    01/06/2020 10:11

    Riparto prededuzioni

    Chiedevo vs. opinione in merito al seguente caso: unico attivo 150 recupero capitale ex art. 150 lf, spese legali durante il fallimento 100 per una causa e creditore ammesso ex art. 2755 c.c. privilegio speciale in prededuzione per 200 (spese per l'istanza di fallimento sostenute da un creditore).
    Può ritenersi corretto degradare tale ultimo credito in chirografo (sempre prededuzione) in quanto nel fallimento non si sono acquisiti beni mobili richiamati nell'art. 2755 ? Di consegnuenza si paga il legale della procedura per 100 e il residuo 50 a favore del creditore degradato al chiro. Ovvero nel concetto di beni mobili ex art. 2755 c.c. può rientrare il recupero del capitlae/credito, nel qual caso s'inverte la ripartizione sopra descritta
    Vi ringrazio per la collaborazione.
    • Paolo Casarini

      Carpi (MO)
      01/06/2020 11:07

      RE: Riparto prededuzioni

      terza ipotesi si degrada in chirogafario ma non prededucibile.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/06/2020 19:07

      RE: Riparto prededuzioni

      Se abbiamo ben capito i due crediti per 100 e per 200 sono stati ammessi entrambi in prededuzione; al primo è stato riconosciuto- nell'ambito delle prededuzioni- il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., trattandosi del legale che ha assistito il fallimento in una vertenza, e al secondo il privilegio ex art. 2755 c.c. trattandosi del rimborso spese sostenute per l'istanza di fallimento.
      Il riconoscimento del privilegio ex art. 2755 c.c. al credito per le spese dell'istanza di fallimento riconosciuto nella fattispecie sulla scia della indicazione della Cassazione, trasforma, in realtà, il privilegio speciale di cui all'art. 2755 c.c., riferito ai beni oggetto del pignoramento, in un privilegio generale su tutti i beni mobili acquisiti al fallimento in quanto la spesa per la dichiarazione di fallimento equivale alla spesa del pignoramento, ma, avendo il fallimento natura collettiva, l'oggetto del pignoramento fallimentare mobiliare è costituito da tutti i beni mobili rientranti nel fallimento.
      Questo iter argomentativo vale sia per il riconoscimento del solo privilegio che nell'ambito delle prededuzioni, qualora necessiti graduare le stesse per incapienza; dovendosi in tal caso fare una graduatoria secondo le cause del credito non possono che valere le regole generali in tema di privilegi.
      Pertanto, considerato che l'entrata fallimentare di recupero del capitale sociale ex art. 150 l. fall. ha natura sicuramente mobiliare, ne discende, che dovendo fare la graduazione tra le prededuzioni sulla base dei privilegi già riconosciuti, va soddisfatto prima il creditore assistito dal privilegio ex art. 2755 c.c.
      Ovviamente tutto cambia se la premessa da cui siamo partiti non è esatta. Il dubbio ci vine dalla integrazione della domanda in cui prospetta una terza ipotesi di degrado a chirografo non prededucibile del credito pe spese fallimento. Poiché i crediti non sono spostabili a piacimento bisogna sapere come sono stati ammessi al passivo. Se entrambi i creditori sono stati ammessi al passivo in prededuzione o comunque ad entrambi viene riconosciuta la predeucibilità, la soluzione inevitabile è quella sopra indicata. Se invece alle spese di giustizia non è stata attribuita la predeuzione, ma il solo privilegio ex art. 2755 c.c., allora va pagata prima la prededuzione data al legale del fallimento e poi il credito privilegiato.
      Zucchetti SG srl
    • Paolo Casarini

      Carpi (MO)
      03/06/2020 10:04

      RE: Riparto prededuzioni

      Per maggior chiarezza: il credito per le spese per istanza di fallimento ammesso classe Prededuzioni con privilegio 2755 c.c.; le spese dell'avvocato che ha seguito una causa per il fallimento non sono stati ammessi (non è stata presentata insinuazione) in quanto "sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi del'art. 25" e non sono contestati ex art. 111-bis, c. 1, lf. Dovrebbero essere considerati crediti prededucibili. Non sono stati ancora saldati al di fuori del riparto in quanto l'attivo non era (e non è) presumibilamente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti ex art. 111-bis c. 4, lf.
      Segnalo che vi è pure un creditore ammesso ex art. 2751 bis, n. 2 c.c. (per attività svolta prima della dichiarazione di fallimento).
      Mi sembra che venga confermata la vs. rappresentazione, nel soddisfare prima la prededuzione ex art. 2755, poi il legale della procedura (in quanto classificabile nella classe prededuzioni con privilegio ex art. 2751 bis n. 2) ed eventualmente il creditore ammesso ex art. 2751 bis.

      • Zucchetti SG

        Vicenza
        03/06/2020 20:40

        RE: RE: Riparto prededuzioni

        Esatto. Si versa nell'ipotesi principale che avevamo fatto di due crediti prededucibili, all'interno dei quali uno gode del privilegio di cui all'art. 2755 c.c. e l'altro del privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c., per cui il privilegiato per spese di giustizia va soddisfatto prima del professionista. Pagati i crediti prededucibili, che nella scala di cui al primo comma dell'art. 111 l.fall. occupano il primo posto, si può passare al pagamento dei creditori concorsuali, se vi è ancora attivo da distribuire.
        Zucchetti SG srl