Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

RIPARTO FINALE

  • Giampaolo Peirano

    CHIAVARI (GE)
    20/03/2019 18:26

    RIPARTO FINALE

    Buonasera, mi trovo a poter chiudere dopo una lunga causa una procedura fallimentare dell'anno 2000.
    volevo sapere se il codice fiscale di ogni creditore (sono molti lavoratori dipendenti) é elemento obbligatorio (da inserire nell'anagrafica individuale) per la stesura del piano di riparto oppure no. La mia difficoltà è quella che alcuni elementi attuali che sono obbligatori (quali il codice fiscale) all'epoca non lo erano e quindi reperirli ora sarebbe molto complicato.
    Vi rimgrazio della risposta.
    Cordiali saluti.
    Giampaolo Peirano
    Chiavari
    gpeirano@studiorcp.it
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/03/2019 10:38

      RE: RIPARTO FINALE

      Per quanto riguarda i dati identificativi del soggetto istante, l'art. 93 richiede genericamente l'indicazione delle generalità, che comprendono l'indicazione del nome e cognome, sede o residenza, soggetti che hanno la rappresentanza, ecc., ed anche del codice fiscale, dato che il d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, introducendo l'obbligo di inserimento del codice fiscale negli artt. 125, 163, 167 c.p.c., ha posto, seppur in modo non coordinato, questo dato quale elemento di identificazione dei soggetti che agiscono in giudizio. E' anche vero, però, che la omessa indicazione del codice fiscale nell'atto di citazione non comporta la nullità della stessa, non essendo tale conseguenza comminata dalla legge (al contrario, è espressamente sancita la inammissibilità), e non potendo ritenersi che siffatta omissione integri la mancanza di uno dei requisiti formali indispensabili all'atto per il raggiungimento dello scopo cui è preposto; si tratta di una mera irregolarità che può determinare la inammissibilità quando dalla sua mancanza possa discendere una effettiva incertezza della identificazione del creditore, che è l'unico dato preso in considerazione dalla legge in cui il nome, cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale, ecc. confluiscono allo scopo della esatta individuazione del soggetto.
      Se tanto vale per la domanda di insinuazione, lo stesso criterio è da seguire per l'ammissione al passivo e, a maggior ragione, per il riparto, che riproduce quanto esposto nel riparto, sicchè se un creditore è stato ammesso, pur senza la indicazione del codice fiscale, vuol dire che non si avevano incertezze sulla sua identificazione, per cui incertezze non possono sopravvenire all'atto del riparto.
      Zucchetti SG srl