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RIPARTO PARZIALE IN CASO DI FALLIMENTO SUCCESSIVO A CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO E REVOCATO DAL TRIBUNALE

  • Roberta Terenzi

    PESARO (PU)
    31/05/2019 17:53

    RIPARTO PARZIALE IN CASO DI FALLIMENTO SUCCESSIVO A CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO E REVOCATO DAL TRIBUNALE

    L'attivo è rappresentato per l'80% dal ricavato dalla vendita di immobili ipotecati (circa €. 400.000) e per il 20% dalla vendita di beni mobili e incasso crediti (circa €. 100.000). Resta ancora da vendere un immobile.
    I crediti in prededuzione, derivanti dalla precedente procedura di concordato preventivo, sono rappresentati da:
    a) crediti dei professionisti per le competenze maturate per l'accesso al concordato preventivo (ammessi in prededuzione ex art. 2751 bis n. 2 C.C. nel successivo fallimento);
    b) crediti dell'attestatore del concordato preventivo (ammessi in prededuzione ex art. 2751 bis n. 2 C.C. nel successivo fallimento);
    c) crediti dei professionisti per le competenze maturate nel corso del concordato per la consulenza contabile e fiscale (ammessi in prededuzione ex art. 2751 bis n. 2 C.C. nel successivo fallimento);
    d) crediti del Commissario giudiziale e del Liquidatore giudiziale (ammessi in prededuzione nella categoria privilegianti ante 1° grado per spese di giustizia).
    I crediti in prededuzione ammontano a circa €. 130.000.
    Il creditore ipotecario vanta un credito di circa €. 800.000.
    Quindi, in base all'attivo realizzato, non sarà possibile soddisfare altri creditori (ad ex. privilegiati/chirografari) e il creditore ipotecario sarà soddisfatto solo parzialmente.
    Ai sensi dell'art. 110 L.F. il Curatore deve effettuare un primo riparto parziale.
    Il Curatore ritiene che debbano essere pagati per intero i creditori in prededuzione di cui alle lettere a), b), c), d) utilizzando per l'80% i fondi della massa immobiliare (tutti immobili ipotecati) e per il 20% i fondi della massa mobiliare e di destinare i fondi residui della massa immobiliare al creditore ipotecario.
    Quale è il vostro parere in merito ?
    Nelle risposte che avete fornito in data 16/02/2018 a Stefania Franciosi, avete indicato che le spese per il legale che ha presentato il piano concordatario e per l'attestatore del piano non rientrano tra le spese della procedura e quindi tra quelle da pagare utilizzando in proporzione la massa immobiliare e la massa mobiliare.
    Nella risposta del 28/04/2018 a Riccardo Mengozzi, avete indicato che le spese del professionista che ha presentatato il piano possono essere considerate spese della procedura e vanno pertanto pagate in proporzione sulla base del ricavato delle singole masse.
    Nell'attesa ringrazio e porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/06/2019 20:09

      RE: RIPARTO PARZIALE IN CASO DI FALLIMENTO SUCCESSIVO A CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO E REVOCATO DAL TRIBUNALE

      Condividiamo quanto da lei esposto in quanto le quattro voci indicate costituiscono tutte spese di carattere generale, al cui pagamento partecipano proporzionalmente il ricavato mobiliare e quello immobiliare.
      Quanto alla discrasia da lei sottolineata, riconosciamo che la risposta di febbraio 2018 e con un refuso di troppo, pur tuttavia dal contesto si ricava lo stesso principio di cui alla risposta di aprile 2018, che è il criterio che abbiamo sempre seguito e che ribadiamo nell'occasione.
      Zucchetti SG srl